Cassazione Civile, Ordinanza n. 23280/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal reiterato ricorso a contratti a tempo determinato da parte di aspiranti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto il diritto all'assunzione a tempo indeterminato con effetti giuridici ed economici dalla specifica annualità scolastica, valorizzando la presenza di posti vacanti nell'organico di diritto e la collocazione utile in graduatoria, nonché aveva escluso la conversione dei rapporti solo per il divieto di cui all'art. 36 d.lgs. 165/2001. La Corte d'appello ha invece riformato tale decisione, ritenendo che il diritto all'immissione in ruolo sorga solo se esista una previa autorizzazione alle assunzioni e l'individuazione dei posti annualmente disponibili mediante atti di macro-organizzazione; ha quindi respinto la domanda di assunzione e accolto quella di risarcimento del danno comunitario. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) difetto di interesse del Ministero ad appellare; 2) violazione delle norme processuali e del principio di non contestazione, sostenendo che la questione dell'autorizzazione fosse nuova e tardiva in appello; 3) violazione dell'art. 554 d.lgs. 297/1994, della legge 124/1999, delle norme sul concorso e della direttiva 1999/70/CE, affermando che la disponibilità dei posti in organico e l'utilità in graduatoria bastassero a fondare il diritto all'assunzione; 4) illegittimità della liquidazione del danno comunitario in misura ritenuta non effettiva e non dissuasiva dopo un lungo precariato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Ministero, ma ha poi escluso la sussistenza di vizi motivazionali e dell'omesso esame di fatti decisivi. Ha affermato che il Ministero aveva interesse concreto e attuale a impugnare la condanna di primo grado. Nel merito, ha interpretato l'art. 554 d.lgs. 297/1994 in combinazione con l'art. 39 l. 449/1997 e l'art. 35 d.lgs. 165/2001, ritenendo che per il personale ATA il diritto soggettivo all'assunzione a tempo indeterminato sorga solo in presenza non soltanto di posti vacanti, ma anche della specifica autorizzazione alle assunzioni e della collocazione dell'aspirante entro il contingente autorizzato dall'atto di macro-organizzazione. Ha quindi ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale che aveva escluso il diritto all'assunzione in difetto di tale autorizzazione e ha considerato infondato il richiamo alla non contestazione e alla pretesa novità delle difese ministeriali, poiché la verifica dei presupposti costitutivi del diritto era rilevabile anche d'ufficio. Infine ha dichiarato inammissibile la censura sul quantum del danno comunitario perché sollecitava una rivalutazione del merito. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L'interesse ad impugnare va misurato sull'utilità giuridica concreta derivante dall'eventuale accoglimento del gravame, e coincide con la soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio.
Richiamato nei motivi di ricorso per dedurre ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata respinta nei limiti in cui si fondava su una ricostruzione errata dei presupposti del diritto all'assunzione.
Invocato per sostenere la non contestazione dei fatti, ma la Corte ha chiarito che il principio opera solo sui fatti storici specificamente allegati e non sulla qualificazione giuridica o sui presupposti costitutivi del diritto.
Richiamato nei motivi di ricorso sulla valutazione della prova, ma la Corte ha escluso che fosse deducibile in cassazione una rivalutazione del materiale istruttorio.
Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione sussiste solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.
La Corte ha distinto tra violazione di legge, vizi processuali e omesso esame di fatti decisivi, dichiarando inammissibili le censure che miravano in realtà a una nuova valutazione del merito.
È necessario indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando sia stato discusso e la sua decisività, altrimenti la censura ex art. 360 n. 5 è inammissibile.
art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4
Richiamato insieme all'art. 366 n. 6 per gli oneri di specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti nel ricorso per cassazione.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la specificità dell'appello ministeriale; la Corte ha però ritenuto ammissibile il gravame perché diretto a contestare un presupposto costitutivo del diritto riconosciuto in primo grado.
Le nuove eccezioni in senso stretto sono soggette ai limiti dei nova, ma nel caso la questione relativa ai presupposti dell'assunzione era rilevabile d'ufficio e quindi spendibile in appello.
Il divieto di nova in appello non impedisce la deduzione di questioni che attengono a fatti rilevabili d'ufficio o alla mera difesa contro la pretesa avversaria.
La norma sulle graduatorie permanenti del personale ATA va letta insieme alla disciplina generale delle assunzioni pubbliche: le nomine avvengono nei limiti dei posti disponibili, ma la disponibilità richiede anche l'autorizzazione all'assunzione e l'individuazione del contingente autorizzato.
Richiamato sul divieto di conversione dei contratti a termine nel pubblico impiego; la liquidazione del danno comunitario è stata esaminata come tutela alternativa, ma la sua quantificazione non è stata rimessa in discussione nel merito.
art. 39, commi 3 e 3-bis, l. 449/1997
La disciplina autorizzatoria delle assunzioni pubbliche condiziona l'insorgenza del diritto all'assunzione e vale anche per le assunzioni previste da norme speciali.
art. 35, comma 4, d.lgs. 165/2001
Le determinazioni di avvio delle procedure di reclutamento sono subordinate alla programmazione del fabbisogno e, per alcune amministrazioni, all'adozione di apposito DPCM o atto autorizzatorio.
art. 6, comma 4, d.lgs. 165/2001
Richiamato come conferma della necessità della programmazione e dell'autorizzazione preventiva alle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche.
L'autorizzazione ministeriale è qualificata come elemento costitutivo del diritto all'assunzione e deve essere allegata e provata da chi pretende di esserne titolare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Dà luogo, ricorrendone i presupposti, all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
direttiva 1999/70/CE
Richiamata in relazione alla tutela contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine e al danno comunitario, ma non è stata ritenuta idonea a superare la disciplina interna sui presupposti dell'assunzione.
Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
Invocato per contestare l'adeguatezza della tutela risarcitoria, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del quantum.
Richiamata nel terzo motivo insieme alla disciplina del reclutamento del personale scolastico, senza che la Corte ne ricavasse un principio diverso da quello fondato sulla necessaria autorizzazione all'assunzione.
legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 605
Richiamata a supporto dell'assetto autorizzatorio delle assunzioni nel comparto scuola, che condiziona il diritto all'immissione in ruolo.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego scolastico il diritto all'assunzione a tempo indeterminato del personale inserito in graduatoria permanente non deriva dalla sola esistenza di posti vacanti nell'organico di diritto, ma richiede anche una specifica autorizzazione alle assunzioni e l'individuazione del contingente destinato alle immissioni in ruolo.
- La disponibilità dei posti, ai fini dell'assunzione del personale ATA, va interpretata alla luce della disciplina generale sulle assunzioni pubbliche: i posti vacanti sono un presupposto necessario ma non sufficiente, poiché l'autorizzazione ministeriale integra elemento costitutivo del diritto fatto valere.
- Chi allega il diritto all'assunzione deve provare tutti i relativi fatti costitutivi, inclusa l'esistenza dell'autorizzazione all'immissione in ruolo; tale autorizzazione non è un mero fatto impeditivo da eccepire dalla controparte.
- Nel processo civile la contestazione della sussistenza dei presupposti costitutivi del diritto, quando essi sono rilevabili d'ufficio, può essere dedotta anche in appello e non è soggetta al divieto di nova come una vera eccezione in senso stretto.
- Il principio di non contestazione opera solo sui fatti storici specificamente allegati, non sulla loro qualificazione giuridica né sulle valutazioni in diritto che le parti propongono a fondamento della domanda o dell'eccezione.
- In cassazione il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti estremi della motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è consentito trasformare tale censura in una richiesta di riesame del merito o del compendio probatorio.
- La censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede la puntuale indicazione del fatto storico omesso, del dato da cui risulta, della sua discussione tra le parti e della sua decisività; altrimenti è inammissibile.
- La pretesa tutela risarcitoria per abuso nella reiterazione dei contratti a termine non consente, di per sé, di rimettere in discussione in cassazione la quantificazione del danno se la doglianza mira soltanto a una nuova valutazione del merito.
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