Cassazione Civile, Ordinanza n. 24241/2021 del 08/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP 2006 inizialmente emesso nei confronti di una società in accomandita semplice e poi notificato ai soci dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che i debiti fiscali della società si fossero trasferiti ai soci in proporzione alle quote di partecipazione. I ricorrenti hanno quindi proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per asserita mancata risposta alle loro difese e insufficienza del percorso argomentativo; 2) violazione delle norme su estinzione della società e responsabilità dei soci, sostenendo che la notifica ai soci dell'atto societario non bastasse a renderli passivamente legittimati e che l'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 non fosse applicabile ratione temporis alla cancellazione avvenuta nel 2011; 3) violazione delle norme sulle sanzioni tributarie, assumendo che le sanzioni irrogate alla società non potessero essere addebitate ai soci.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo. Ha affermato che la motivazione della CTR, seppur sintetica, era sufficiente a superare il minimo costituzionale, perché aveva indicato il fondamento della decisione nel fenomeno successorio che segue all'estinzione della società di persone e nel principio di trasparenza ex art. 5 TUIR. Quanto al merito, ha ribadito che, in caso di cancellazione di una società di persone, i rapporti tributari si trasferiscono ai soci in proporzione alle quote di partecipazione, con legittimazione passiva nel contenzioso e imputazione automatica del reddito. Ha inoltre chiarito che l'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 è norma sostanziale e non retroattiva, ma ciò non esclude l'applicazione dei principi già affermati dalla giurisprudenza in tema di successione dei soci della società estinta. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova di merito, non risultante dalla sentenza impugnata e non specificamente dedotta nei gradi di merito. Il ricorso è stato quindi complessivamente respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per censurare la motivazione apparente della sentenza di merito
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per il vizio di motivazione apparente
richiamato per il contenuto della motivazione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato quale motivo di ricorso per nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per le denunce di violazione di legge
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014
considerato norma sostanziale, priva di efficacia retroattiva e applicabile solo per il futuro
richiamato quale fondamento del principio di trasparenza nelle società di persone e dell'imputazione del reddito ai soci
art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi sulla responsabilità dei soci
richiamato per sostenere l'intrasmissibilità delle sanzioni ai soci
art. 7 d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003
richiamato per contestare l'addebito delle sanzioni ai soci
richiamato in relazione all'estinzione della società per cancellazione dal registro imprese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo quando sia del tutto inidonea a rendere percepibile il percorso logico decisorio, cioè quando scenda sotto il minimo costituzionale; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente.
- Nelle società di persone estinte per cancellazione dal registro delle imprese, i rapporti tributari della società si trasferiscono ai soci in proporzione alle quote di partecipazione, con conseguente loro legittimazione passiva nel contenzioso e imputazione del debito fiscale secondo il principio di trasparenza.
- Il principio di trasparenza delle società di persone implica l'automatica imputazione ai soci del reddito societario, con presunzione di percezione e responsabilità fiscale proporzionata alle partecipazioni.
- La disciplina sopravvenuta che differisce gli effetti estintivi della cancellazione di società dal registro delle imprese, quando abbia natura sostanziale, non si applica retroattivamente alle cancellazioni anteriori alla sua entrata in vigore.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove di merito che richiedano accertamenti fattuali non risultanti dalla sentenza impugnata e non dedotti specificamente nei gradi precedenti; il ricorso deve essere autosufficiente nel documentare la loro introduzione nel giudizio di merito.
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