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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36485/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Tre ex amministratori di una società fallita hanno impugnato tre avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009, con cui l’Ufficio aveva recuperato Ires, Iva e Irap. In primo e secondo grado le doglianze sono state respinte. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità degli avvisi per difetto di sottoscrizione da parte di soggetto privo di potere; 2) violazione della disciplina sul raddoppio dei termini di accertamento e vizio motivazionale, sostenendo che la denuncia penale sarebbe stata presentata solo dopo la scadenza dei termini ordinari; 3) violazione della stessa disciplina alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 247/2011, per asserita genericità della segnalazione alla Procura; 4) ulteriore violazione delle norme sul raddoppio per mancanza dei presupposti di reato e omessa considerazione delle difese in appello; 5) omessa motivazione della sentenza d’appello, ritenuta meramente adesiva alla decisione di primo grado.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo; ha rigettato il secondo motivo; ha accolto solo parzialmente il terzo e il quarto motivo, limitatamente alla ripresa Irap, ritenendo che il raddoppio dei termini non operi per tale imposta; ha rigettato il quinto motivo. La sentenza d’appello è stata quindi cassata senza rinvio ulteriore e la causa è stata decisa nel merito con annullamento degli avvisi di accertamento solo nella parte relativa all’Irap. Le spese sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 42, commi 1 e 3, DPR n. 600 del 1973

    Richiamato come norma sulla sottoscrizione e validità degli avvisi di accertamento; la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non autosufficiente.

  • art. 56, comma 1, DPR n. 633 del 1972

    Richiamato in tema di sottoscrizione degli atti IVA; la relativa doglianza è stata reputata inammissibile.

  • art. 43, comma 3, DPR n. 600 del 1973

    Nel regime previgente, il raddoppio dei termini opera in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l’obbligo di denuncia; non è richiesto che la denuncia sia effettivamente presentata entro il termine ordinario. Per l’Irap il raddoppio non opera.

  • art. 57, comma 3, DPR n. 633 del 1972

    La disciplina del raddoppio dei termini è stata ritenuta applicabile, nel testo ratione temporis, solo alle imposte per le quali la violazione possa integrare reati tributari; non consente di contestare in sede tributaria la sussistenza del reato.

  • art. 1, commi 130 e 131, L. n. 208 del 2015

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l’inapplicabilità del raddoppio dei termini, ma la censura è stata respinta quanto ai tributi diversi dall’Irap.

  • art. 2 D.Lgs. n. 128 del 2015

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina del raddoppio dei termini; non ha condotto all’accoglimento delle censure salvo che per l’Irap.

  • art. 10 L. n. 212 del 2000

    Invocato dai ricorrenti; la Corte non ne ha tratto conseguenze decisive per gli altri tributi.

  • art. 331 c.p.p.

    L’obbligo di denuncia penale è il presupposto rilevante per il raddoppio dei termini nei tributi per cui esso è previsto.

  • art. 3 D.Lgs. n. 74/2000

    Indicata dai ricorrenti come norma penale asseritamente violata; la Corte ha ribadito che la sussistenza del reato non è accertabile dal giudice tributario.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame/motivazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove rispetto a quelle trattate nei gradi di merito; la parte deve anche rispettare l’onere di autosufficienza indicando specificamente dove la questione sia stata dedotta in precedenza.
  • In tema di raddoppio dei termini di accertamento, nel regime previgente alle modifiche del 2015, è sufficiente la ricorrenza di seri indizi di reato idonei a far sorgere l’obbligo di denuncia, senza che rilevino la effettiva presentazione della denuncia, l’esercizio dell’azione penale o l’accertamento del reato nel processo tributario.
  • La contestazione del raddoppio dei termini non può essere costruita sulla negazione dell’esistenza del reato, poiché il relativo accertamento è precluso al giudice tributario; il contribuente deve invece contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento non opera per l’Irap, non essendo tale imposta assistita da sanzioni penali nel quadro normativo considerato.
  • La motivazione della sentenza d’appello non è carente per il solo fatto che aderisca alle conclusioni del primo giudice, se dà conto dei fatti allegati, dei motivi di gravame e delle ragioni del rigetto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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