Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11809/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, recuperando a tassazione un maggior reddito di capitali e contestando: l'asserita fittizietà di operazioni di 'scudo fiscale'; una partecipazione agli utili di una società estera attraverso una catena societaria ritenuta solo cartolare e finanziata con risorse proprie dei soci della società italiana coinvolta; una distribuzione occulta di utili transitata su conti esteri e poi rientrata nella disponibilità della società italiana, con imputazione pro quota al contribuente. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio con motivazione molto sintetica, richiamando genericamente elementi probatori riferiti a soggetti terzi e l'opportunità di uniformarsi ad altre decisioni. In cassazione l'Agenzia denunciava: violazione delle norme sulle presunzioni semplici e sulla disciplina tributaria dell'accertamento, lamentando che la CTR avesse erroneamente disconosciuto la valenza indiziaria dei files rinvenuti nel computer di un professionista svizzero e non avesse valutato unitariamente gli indizi; nonché nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 360 c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della CTR meramente apparente e quindi nulla, perché non individuava gli elementi di riscontro probatorio reputati irrilevanti né spiegava il richiamo a precedenti decisioni di altre sezioni; il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere gli elementi di fatto e il ragionamento giuridico seguiti dal giudice, impedendo il controllo di legittimità sul percorso decisorio.
  • Nel processo tributario il giudice non può limitarsi a formule generiche o a un richiamo a precedenti di altre sezioni: deve indicare con precisione quali elementi probatori ritiene rilevanti o irrilevanti e spiegare la pertinenza della loro valutazione rispetto all'accertamento contestato.
  • La censura di violazione dell'art. 2729 c.c. è configurabile quando si deduce che il giudice di merito non abbia valutato unitariamente il compendio indiziario o ne abbia erroneamente escluso la valenza presuntiva, senza trasformarsi necessariamente in una richiesta di nuovo esame del fatto.
  • L'avviso di accertamento tributario può essere motivato anche per relationem, purché riproduca il contenuto essenziale degli atti richiamati in modo da consentire al contribuente e al giudice di individuarne il fondamento.
  • Ai fini dell'accertamento basato su presunzioni, il materiale indiziario deve essere apprezzato nel suo insieme secondo gravità, precisione e concordanza; la motivazione che ne ignori la concreta incidenza sul rapporto tributario non supera il minimo costituzionale richiesto all'art. 111 Cost.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.