Cassazione Civile, Ordinanza n. 11809/2024 del 02/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, recuperando a tassazione un maggior reddito di capitali e contestando: l'asserita fittizietà di operazioni di 'scudo fiscale'; una partecipazione agli utili di una società estera attraverso una catena societaria ritenuta solo cartolare e finanziata con risorse proprie dei soci della società italiana coinvolta; una distribuzione occulta di utili transitata su conti esteri e poi rientrata nella disponibilità della società italiana, con imputazione pro quota al contribuente. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio con motivazione molto sintetica, richiamando genericamente elementi probatori riferiti a soggetti terzi e l'opportunità di uniformarsi ad altre decisioni. In cassazione l'Agenzia denunciava: violazione delle norme sulle presunzioni semplici e sulla disciplina tributaria dell'accertamento, lamentando che la CTR avesse erroneamente disconosciuto la valenza indiziaria dei files rinvenuti nel computer di un professionista svizzero e non avesse valutato unitariamente gli indizi; nonché nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 360 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della CTR meramente apparente e quindi nulla, perché non individuava gli elementi di riscontro probatorio reputati irrilevanti né spiegava il richiamo a precedenti decisioni di altre sezioni; il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 2729 c.c. come parametro delle presunzioni semplici; la censura riguardava il corretto uso inferenziale degli indizi da parte del giudice di merito.
La Corte ribadisce che la doglianza dell'Ufficio verteva sull'erronea applicazione della norma sulle presunzioni semplici, per mancata valutazione complessiva degli indizi e del requisito di gravità, precisione e concordanza.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata dall'Ufficio come base dell'accertamento reddituale.
art. 39, primo comma, lett. c) e d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata dall'Ufficio come base dell'accertamento fondato su presunzioni e dati indiziari.
art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata dall'Ufficio nel quadro del potere di accertamento.
artt. 12 e 13 d.l. 25 settembre 2001, n. 350 conv. in l. 23 novembre 2001, n. 409
Richiamati dall'Ufficio in relazione alle operazioni di 'scudo fiscale' ritenute fittizie.
art. 12, comma 2, d.l. 1° luglio 2009, n. 78 conv. in l. 3 agosto 2009, n. 102
Richiamato dall'Ufficio rispetto a plusvalenze e dividendi affluiti su conto estero.
art. 6 d.l. 28 giugno 1990, n. 167 conv. in l. 4 agosto 1990, n. 227
Richiamato dall'Ufficio per la presunzione di fruttuosità delle somme detenute all'estero.
art. 36, comma 3, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte ha ritenuto fondata la censura di nullità per motivazione insufficiente/apparente della sentenza tributaria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per il motivo di ricorso relativo alla violazione di legge in tema di presunzioni e disciplina fiscale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per il motivo di ricorso sulla nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Indicato per la trattazione in camera di consiglio.
Indicato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione.
art. 42, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalla Corte in tema di requisito motivazionale dell'avviso di accertamento, anche per relationem.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato per affermare che la motivazione degli atti tributari può essere soddisfatta anche per relationem mediante richiamo ad altri atti o documenti.
Massime di principio
- La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere gli elementi di fatto e il ragionamento giuridico seguiti dal giudice, impedendo il controllo di legittimità sul percorso decisorio.
- Nel processo tributario il giudice non può limitarsi a formule generiche o a un richiamo a precedenti di altre sezioni: deve indicare con precisione quali elementi probatori ritiene rilevanti o irrilevanti e spiegare la pertinenza della loro valutazione rispetto all'accertamento contestato.
- La censura di violazione dell'art. 2729 c.c. è configurabile quando si deduce che il giudice di merito non abbia valutato unitariamente il compendio indiziario o ne abbia erroneamente escluso la valenza presuntiva, senza trasformarsi necessariamente in una richiesta di nuovo esame del fatto.
- L'avviso di accertamento tributario può essere motivato anche per relationem, purché riproduca il contenuto essenziale degli atti richiamati in modo da consentire al contribuente e al giudice di individuarne il fondamento.
- Ai fini dell'accertamento basato su presunzioni, il materiale indiziario deve essere apprezzato nel suo insieme secondo gravità, precisione e concordanza; la motivazione che ne ignori la concreta incidenza sul rapporto tributario non supera il minimo costituzionale richiesto all'art. 111 Cost.
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