Cassazione Civile, Ordinanza n. 09360/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2014 con cui venivano ripresi a tassazione, ai fini IRES, IVA e IRAP, costi ritenuti relativi a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e l'IVA indebitamente detratta; inoltre venivano contestati costi non deducibili ai fini IRAP perché non documentati e la relativa IVA indetraibile. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CGT di secondo grado aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo non dimostrata l'inesistenza delle operazioni e valorizzando una ricostruzione della contribuente. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme su accertamento e prova, lamentando che la CGT abbia erroneamente svalutato gli indizi posti a base della pretesa fiscale e abbia invertito l'onere della prova; 2) nullità per motivazione apparente o mancante, assumendo che la sentenza d'appello non avesse dato conto delle ragioni del decisum e della significativa valenza degli elementi contrari; 3) omessa pronuncia sul secondo rilievo dell'atto impositivo, concernente costi IRAP non documentati e IVA indetraibile per un distinto gruppo di fornitori. La contribuente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte dichiara tempestivo il ricorso. Rigetta il secondo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata, pur concisa, superi il minimo costituzionale e non presenti un vizio di motivazione apparente. Accoglie invece il primo motivo, affermando che, in tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante validi elementi indiziari; una volta raggiunta tale prova, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni, non essendo sufficiente la sola regolarità formale della contabilità o dei pagamenti. La Corte accoglie anche il terzo motivo, rilevando che la CGT non si è pronunciata su un autonomo rilievo impositivo relativo a costi IRAP non documentati e IVA indetraibile. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come norma processuale tributaria applicabile ratione temporis in tema di prova nel processo tributario.
Richiamato come base dell'accertamento analitico-presuntivo fondato anche su elementi indiziari.
Richiamato in relazione al diritto alla detrazione IVA, negato per operazioni ritenute inesistenti o costi non documentati.
Richiamato per la necessaria completezza e specificità della fattura; la genericità descrittiva viene valorizzata dall'Ufficio come indice di inattendibilità.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova: prima sull'Amministrazione la dimostrazione, anche indiziaria, dell'inesistenza delle operazioni; poi sul contribuente la prova contraria.
Richiamato in tema di presunzioni semplici utilizzabili dall'Ufficio.
Richiamato in tema di requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi/presunzioni.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato dal motivo di ricorso sulla motivazione della sentenza.
art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4
Richiamato quale parametro del vizio di motivazione o nullità della sentenza.
Richiamato quale regola sulla motivazione della sentenza.
Richiamato sia in relazione all'obbligo di motivazione della decisione tributaria sia nel motivo di omessa pronuncia.
Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e al vizio di omessa pronuncia.
Richiamato in relazione alla deducibilità dei costi ai fini IRAP e alla necessità di documentazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Invocato come parametro di violazione di legge per il primo e il terzo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato come parametro di nullità per omessa pronuncia e motivazione apparente.
art. 1, comma 199, l. n. 197/2022
Applicato per affermare la sospensione straordinaria dei termini di impugnazione per le liti definibili.
art. 20 d.l. n. 34/2023 conv. in l. n. 56/2023
Richiamato come norma modificativa della disciplina della sospensione dei termini di impugnazione.
art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018
Citato in via comparativa per l'interpretazione della sospensione dei termini di impugnazione nelle definizioni agevolate.
Massime di principio
- In tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio anche mediante elementi indiziari purché idonei, valutati alla luce degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 2727-2729 c.c., a dimostrare la fittizietà delle operazioni.
- Una volta che l'Ufficio abbia fornito una prova, anche presuntiva, dell'inesistenza delle operazioni fatturate, il contribuente deve dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni e la legittimità della detrazione o deduzione; non bastano la fattura, la regolarità formale della contabilità o la tracciabilità dei pagamenti.
- Il giudice di merito deve valutare gli indizi dell'Ufficio sia singolarmente sia complessivamente, verificandone gravità, precisione e concordanza, e solo dopo può apprezzare la prova contraria del contribuente.
- La motivazione è nulla solo quando manchi del tutto o sia meramente apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria; una motivazione concisa ma intellegibile supera il 'minimo costituzionale'.
- Vi è omessa pronuncia quando il giudice non si confronta con un autonomo rilievo o capo di domanda/esame specificamente devoluto in appello, integrando un vizio deducibile in cassazione.
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