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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09283/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socio)

La controversia

La controversia nasce da una cessione di quota di una società in nome collettivo. Un religioso, socio al 50% della società, aveva prima conferito una procura speciale irrevocabile a vendere anche a se stesso o ad altro ente la propria quota sociale, e in un precedente atto unilaterale aveva manifestato l’intenzione di trasferire vari beni, compresa quella quota, all’ente religioso ricorrente. Dopo la sua morte, veniva stipulato un atto di vendita della quota. In primo e secondo grado la domanda dell’ente volta ad accertare la validità della cessione era stata respinta. La Cassazione, con una precedente sentenza rescindente, aveva cassato per difetto di motivazione, rilevando che il giudice di merito non aveva adeguatamente considerato il dato letterale del mandato irrevocabile e la sua possibile lettura in collegamento con l’"intesa preliminare". In sede di rinvio, la Corte d’appello ha comunque confermato il rigetto, ritenendo: inammissibile l’eccezione di giudicato interno prospettata dagli appellati; sussistente, in astratto, un mandato irrevocabile conferito anche nell’interesse del mandatario/terzo; ma inefficace nel concreto la vendita perché, dopo la morte del mandante, l’atto risultava posto in essere dal procuratore in qualità di rappresentante del solo mandante, senza prova che fosse stato compiuto in nome e per conto degli eredi. Il ricorso per cassazione deduceva tre motivi: violazione degli artt. 384 e 392 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. per asserita violazione del dictum rescindente e del giudicato; violazione dell’art. 2909 c.c. per mancato rilievo del giudicato sulla validità del mandato e sulla efficacia della cessione; violazione del dictum sulle spese processuali e dell’art. 91 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la precedente sentenza rescindente aveva accolto il ricorso solo per vizio motivazionale, lasciando impregiudicato l’accertamento in fatto circa la ricorrenza del mandato in rem propriam e gli ulteriori elementi rilevanti per l’efficacia della cessione; il giudice di rinvio, quindi, non aveva violato il principio di diritto, ma aveva svolto un accertamento residuo consentito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la sentenza impugnata già conteneva la liquidazione delle spese anche per la fase di cassazione e di rinvio. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1723, comma 2, c.c.

    "mandato conferito irrevocabilmente ai sensi dell'art. 1723, co.2, c.c."

    L’irrevocabilità del mandato richiede che il mandato sia conferito anche nell’interesse del mandatario o di un terzo; il dato letterale dell’atto può costituire un primo indice, ma va verificato nel concreto insieme ad altri elementi probatori.

  • art. 1395 c.c.

    "anche a se stesso, ai sensi dell’art. 1395 c.c."

    La procura speciale richiamava la possibilità di vendere anche a se stesso; il richiamo è stato valorizzato come elemento del contesto negoziale, non come statuizione risolutiva autonoma.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, senza poterlo disattendere; se la cassazione è avvenuta per motivazione insufficiente o contraddittoria, il rinvio conserva margini di accertamento sui fatti residui.

  • art. 392 c.p.c.

    È la norma che disciplina il giudizio di rinvio ed è richiamata per censurare l’asserito mancato rispetto dei limiti derivanti dalla sentenza rescindente.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ma nella specie la precedente decisione di cassazione non aveva formato giudicato sulla concreta ricorrenza della fattispecie di mandato in rem propriam né sull’efficacia dell’atto di vendita.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; nel caso concreto la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva già provveduto alla liquidazione anche per il giudizio di cassazione e per il rinvio.

  • art. 385, ultimo comma, c.p.c.

    Il provvedimento sulle spese del giudizio di legittimità era stato rimesso al giudice di rinvio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando la Cassazione annulla per vizio di motivazione, il giudice di rinvio deve applicare il principio di diritto enunciato, ma conserva il potere di rivalutare i fatti già acquisiti e di esaminare gli ulteriori elementi istruttori consentiti, nei limiti delle preclusioni maturate.
  • Il giudicato formatosi sulla sentenza rescindente non si estende automaticamente a ogni affermazione contenuta in motivazione: occorre distinguere tra principio di diritto vincolante e accertamenti di fatto rimasti impregiudicati.
  • Il mandato conferito nell’interesse del mandatario o di un terzo, ai sensi dell’art. 1723, comma 2, c.c., può emergere da un complesso di indici testuali e fattuali; la mera formula di irrevocabilità non basta da sola se il contesto concreto non conferma l’interesse qualificato.
  • In presenza di procura e mandato con rappresentanza, dopo la morte del mandante occorre verificare se l’atto sia stato compiuto nell’ambito di un potere ancora efficace e, se del caso, in nome e per conto degli eredi; la validità sostanziale dell’incarico non esaurisce da sola il problema dell’efficacia dell’atto dispositvo successivo.
  • La censura in cassazione che invochi il vizio di motivazione deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione contiene una motivazione autonoma e sufficiente, non è sufficiente colpire solo una parte del ragionamento.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaGiudicatoNullitàOnere della prova

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