Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09275/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento promosso dai sindaci di una società per azioni per ottenere, ex art. 2409 c.c., l’ispezione giudiziale della società al fine di verificare la sussistenza di gravi irregolarità gestorie, con particolare riferimento alla situazione economico-patrimoniale di controllate brasiliane e all’impiego dei patrimoni destinati in operazioni immobiliari svolte in Brasile. Il tribunale aveva disposto l’ispezione e la corte d’appello aveva respinto il reclamo dell’amministratore unico, dichiarandolo inammissibile nella parte proposta quale amministratore per effetto della nomina di un curatore speciale e comunque infondato nel resto, ponendo anche le spese a suo carico. Il ricorrente ha proposto sei motivi di cassazione, deducendo: ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. contro i provvedimenti ex art. 2409 c.c.; omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente; violazione dell’art. 2409 c.c. per insussistenza di attualità del danno e delle gravi irregolarità; violazione del contraddittorio e delle garanzie processuali; omesso esame della documentazione contabile asseritamente depositata; e violazione delle regole sulle spese, sostenendo l’inapplicabilità del principio di soccombenza ai procedimenti di volontaria giurisdizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che i provvedimenti resi sulla denuncia di irregolarità gestorie ex art. 2409 c.c. hanno natura di volontaria giurisdizione, sono cautelari e provvisori, non hanno decisorietà e non sono impugnabili con ricorso ex art. 111 Cost., salvo la sola statuizione sulle spese. Quanto a queste ultime, ha confermato che la condanna alle spese è legittima quando sia correttamente applicato il principio di soccombenza processuale, anche in un procedimento ex art. 2409 c.c.; nel caso concreto, avendo il ricorrente proposto reclamo poi respinto, non vi era errore nella regolazione delle spese. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e la declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2409 c.c.

    I provvedimenti adottati sulla denuncia di gravi irregolarità nella gestione societaria hanno natura cautelare e provvisoria, rientrano nella volontaria giurisdizione e non sono decisori, salvo il profilo delle spese.

  • art. 111 Cost.

    Il ricorso straordinario per cassazione non è ammesso avverso i provvedimenti ex art. 2409 c.c. per difetto di decisorietà, salvo che per la statuizione sulle spese.

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando si pone contro un orientamento giurisprudenziale consolidato senza offrire argomenti idonei a rimeditarlo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Le censure per violazione di legge non superano l’inammissibilità quando presuppongono un sindacato su un provvedimento non impugnabile nel merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Le doglianze sul contraddittorio e sulla motivazione non possono trasformare in decisorio un provvedimento privo di tale natura.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Le censure di omesso esame del fatto decisivo non sono esaminabili se il ricorso è comunque inammissibile per la natura del provvedimento impugnato.

  • art. 91 c.p.c.

    La regola della soccombenza si applica alla condanna alle spese anche nei procedimenti ex art. 2409 c.c., limitatamente alle spese processuali e non alle spese di ispezione, che restano a carico dei denuncianti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In presenza dei presupposti, va dichiarata la sussistenza dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • I provvedimenti resi nel procedimento ex art. 2409 c.c. sono, di regola, atti di volontaria giurisdizione a contenuto cautelare e provvisorio, privi di decisorietà e quindi non ricorribili per cassazione ex art. 111 Cost., salvo il capo sulle spese.
  • La mera incidenza del provvedimento sulla gestione societaria o sulla posizione dell’amministratore non basta a conferire decisorietà al decreto, se esso non definisce un conflitto su diritti soggettivi con autorità di giudicato.
  • Nel procedimento ex art. 2409 c.c. è legittima la condanna alle spese processuali secondo il principio di soccombenza quando una parte abbia resistito senza successo nel reclamo; restano invece fuori da tale regola le spese di ispezione giudiziale, che gravano sui denuncianti.
  • Le censure che mirano, in sostanza, a rimettere in discussione il merito di un provvedimento non decisorio non possono essere veicolate attraverso i motivi di violazione di legge o di omesso esame del fatto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAmministratori
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazioneResponsabilità degli amministratori
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.