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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09281/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La vicenda nasce da un giudizio per equa riparazione per irragionevole durata di una procedura fallimentare, nel quale la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso del Ministero della Giustizia e condannato la parte ricorrente alle spese, senza però inserire nel dispositivo, nonostante espressa richiesta contenuta nel controricorso, l'attribuzione delle spese in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. L'avvocato della parte vittoriosa ha quindi chiesto la correzione dell'ordinanza della Cassazione per omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese. La questione sottoposta alla Corte riguarda il rimedio esperibile in caso di mancata statuizione sulla distrazione: se debba utilizzarsi il procedimento di correzione di errore materiale oppure un ordinario mezzo di impugnazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per correzione, rilevando che l'istanza di distrazione delle spese non integra domanda autonoma e che, in caso di omessa pronuncia, il rimedio è il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c., applicabile anche alle ordinanze della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. Ha quindi corretto il dispositivo della precedente ordinanza n. 29991/2024 inserendo l'inciso che attribuisce in favore dell'Avv. Alessandro Ferrara, dichiaratosi anticipatario, le spese di lite. La Corte non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 89 c.p.c.

    non citato

  • art. 93 c.p.c.

    la disciplina sulla distrazione delle spese richiama il rimedio della correzione quando la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese; la richiesta di distrazione è funzionalmente collegata all'attribuzione del credito al difensore anticipatario.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    richiamato solo per la condanna alle spese della precedente ordinanza, in quanto la causa era stata decisa all'esito di una proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    richiamato solo per la condanna in favore della Cassa delle Ammende nella precedente ordinanza.

  • art. 287 c.p.c.

    indicato, insieme all'art. 288 c.p.c., come base del procedimento di correzione degli errori materiali quale rimedio per l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione.

  • art. 288 c.p.c.

    secondo comma, ultimo inciso

    regola il procedimento di correzione e gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione del dispositivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    menzionato per descrivere il contesto della decisione accelerata della precedente ordinanza.

  • art. 391-bis c.p.c.

    rende applicabile il procedimento di correzione delle sentenze e ordinanze della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese non dà luogo a un errore decisorio da impugnare con i mezzi ordinari, ma a un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.
  • La richiesta di distrazione delle spese non ha natura di domanda autonoma, ma costituisce una richiesta accessoria collegata alla statuizione sulle spese.
  • Il procedimento di correzione è utilizzabile anche per le pronunce della Corte di cassazione, in virtù dell'art. 391-bis c.p.c.
  • Quando il difensore abbia chiesto espressamente la distrazione ed emerga la sua qualità di anticipatario, la mancata attribuzione nel dispositivo deve essere corretta inserendo l'apposita formula di attribuzione delle spese al difensore.
  • In assenza di specifiche ragioni, nel procedimento di correzione dell'errore materiale relativo alla distrazione non vi è luogo a provvedere sulle spese del subprocedimento.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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