Cassazione Civile, Ordinanza n. 09261/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dall'uso di una corte comune di un complesso immobiliare. In base a un atto di divisione, i partecipanti e i loro aventi causa si erano obbligati a mantenere libera da automezzi e cose l'intera corte, ferma restando una servitù di passaggio pedonale, carrabile e di parcheggio già costituita in favore del fabbricato del ricorrente. La conduttrice di un immobile appartenente alla resistente vi aveva gestito un bar, occupando la corte con tavoli, sedie e ombrelloni per alcuni anni. Il ricorrente ha agito chiedendo l'accertamento della violazione della clausola dell'atto di divisione e, in subordine, della violazione dell'art. 1102 c.c., con ordine di cessazione dell'occupazione e risarcimento del danno. Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d'appello ha ridotto il risarcimento a euro 10.000 in via equitativa e ha precisato il dispositivo ordinando la cessazione dell'occupazione, la rimozione degli oggetti e il divieto di transito e carico-scarico. In Cassazione la resistente ha proposto ricorso incidentale con sei motivi, deducendo: incompetenza per materia del Tribunale in favore del giudice di pace; mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di una comproprietaria; errata valutazione del disconoscimento delle fotografie; inutilizzabilità della testimonianza della coniuge dell'attore e vizi motivazionali; motivazione apparente e illogica nella liquidazione del danno; extrapetizione per il divieto di transito e carico-scarico. Il ricorrente principale ha proposto quattro motivi sulla motivazione e sulla quantificazione del danno, ma tali censure sono state poi assorbite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi del ricorso incidentale, accogliendo però il quinto e il sesto motivo. Ha quindi dichiarato assorbito il ricorso principale, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sul danno e al divieto di transito/carico-scarico, e ha rinviato alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto: corretta la competenza del Tribunale perché la lite verteva sulla violazione di un obbligo negoziale specifico e non sulla mera regolazione delle modalità d'uso della cosa comune; infondata la doglianza sul litisconsorzio perché l'azione era diretta alla tutela della proprietà comune e poteva essere esercitata disgiuntamente da ciascun comproprietario; inammissibile la censura sulle fotografie per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.; inammissibile la censura sulla testimonianza della coniuge e sulla valutazione delle prove, perché mirava a una nuova valutazione del merito. Ha invece ravvisato motivazione apparente nella liquidazione equitativa del danno, perché la Corte d'appello aveva escluso tutte le voci specifiche di pregiudizio e poi aveva liquidato una somma facendo riferimento al generico 'mancato sviluppo dell'attività commerciale' senza indicarne contenuto, prova e nesso causale. Ha inoltre accertato extrapetizione nel divieto di transito e carico-scarico, poiché la domanda originaria riguardava solo la cessazione dell'occupazione con tavoli, sedie, ombrelloni e altri oggetti, non il divieto di transito o sosta.
Norme richiamate
art. 7 c.p.c.
La competenza per materia del giudice di pace riguarda le controversie sulla misura e sulle modalità d'uso dei servizi di condominio; non si estende alle liti sull'esistenza o violazione di un obbligo negoziale specifico che limiti l'uso del bene comune.
art. 102 c.p.c.
Il litisconsorzio necessario non ricorre quando l'azione è proposta per la tutela della proprietà comune e ogni comproprietario può agire disgiuntamente per far cessare l'illegittima occupazione del bene comune.
art. 2900 c.c.
Richiamo ritenuto non pertinente, poiché la controversia non riguardava l'azione surrogatoria.
art. 2712 c.c.
Le riproduzioni fotografiche hanno efficacia probatoria se non sono ritualmente disconosciute; in cassazione la censura è inammissibile se non viene trascritto il contenuto del disconoscimento.
art. 214 c.p.c.
La contestazione del documento richiede specifica allegazione e riproduzione del contenuto rilevante nel ricorso per cassazione.
art. 132 c.p.c.
art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4; art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.
La sentenza è nulla per motivazione apparente quando la liquidazione del danno è sorretta da formule generiche prive di contenuto identificabile, di prova e di nesso causale verificabile.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciare su un divieto non domandato; la statuizione sul divieto di transito e carico-scarico integra extrapetizione.
art. 115 c.p.c.
Le censure sulla valutazione delle prove non sono ammissibili in cassazione se mirano solo a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
La doglianza sulla valutazione delle prove non può trasformarsi in richiesta di rivalutazione del merito, salvo i limiti del vizio motivazionale rilevante.
art. 246 c.p.c.
La questione della capacità a testimoniare è stata dedotta, ma la Corte ha escluso che la testimonianza della coniuge fosse decisiva ai fini della decisione.
art. 1102 c.c.
La norma è richiamata come parametro subordinato di uso della cosa comune, ma la lite è stata qualificata principalmente come violazione di un obbligo negoziale assunto nell'atto di divisione.
art. 1223 c.c.
La liquidazione del danno deve riferirsi a un pregiudizio causalmente collegato all'inadempimento o alla condotta illecita accertata.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa è ammissibile solo dopo l'individuazione di una voce di danno residua effettivamente esistente e causalmente collegata al fatto dannoso.
art. 2697 c.c.
La parte che allega il danno deve indicarne i fatti costitutivi e il nesso causale; non è sufficiente una liquidazione equitativa sganciata dalla prova del pregiudizio.
Massime di principio
- Quando la controversia riguarda la violazione di un obbligo negoziale specifico relativo all'uso di una corte o di un bene comune, la competenza non si sposta al giudice di pace per la sola attinenza all'uso della cosa comune, perché il fulcro del petitum è l'inadempimento contrattuale.
- L'azione volta a far cessare l'illegittima occupazione della cosa comune può essere proposta dal singolo comproprietario senza integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri comunisti, salvo che si chiedano opere o modifiche che incidano sulla struttura del bene comune.
- Nel ricorso per cassazione la censura sul disconoscimento di documenti o riproduzioni fotografiche deve rispettare l'onere di specificità e autosufficienza, riproducendo il contenuto rilevante dell'atto processuale su cui si fonda.
- La liquidazione equitativa del danno non può essere sorretta da formule generiche o residuali se la decisione ha già escluso tutte le singole voci di pregiudizio prospettate: occorre individuare la concreta voce di danno residua, la prova del suo verificarsi e il nesso causale con il fatto illecito o l'inadempimento.
- Il giudice incorre in extrapetizione se amplia il contenuto inibitorio della pronuncia oltre quanto effettivamente domandato, anche quando la statuizione sia presentata come mera precisazione del dispositivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09264/2026 del 13/04/2026
- ordinanza_civile · 13 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09265/2026 del 13/04/2026
- ordinanza_civile · 13 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09275/2026 del 13/04/2026
- ordinanza_civile · 13 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09281/2026 del 13/04/2026
- ordinanza_civile · 13 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09283/2026 del 13/04/2026
- ordinanza_civile · 13 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09284/2026 del 13/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →