Cassazione Civile, Ordinanza n. 14530/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposta per l'eccessiva durata di un processo amministrativo davanti al TAR Basilicata, durato dal 1998 al 2014. Dopo un precedente rigetto e un successivo annullamento della Cassazione, la parte privata aveva riassunto il giudizio davanti alla Corte d'appello di Potenza chiedendo non solo l'indennizzo per il danno non patrimoniale, ma anche il rimborso delle spese vive sostenute in tutti i gradi, comprese le spese di registrazione dei decreti di rigetto e le competenze legali relative ai precedenti giudizi, compreso quello di legittimità e quello di riassunzione. La Corte d'appello aveva accolto solo parzialmente la domanda, liquidando una somma a titolo di equa riparazione, alcune spese vive e compensando integralmente le spese. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione della L. n. 89/2001, artt. 2-bis e 3, comma 5, per non aver applicato l'incremento percentuale dell'indennizzo per gli anni successivi al terzo e al settimo; 2) violazione degli artt. 385, comma 3, e 92, comma 2, c.p.c. per la liquidazione e compensazione delle spese, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere tutte le spese vive e le competenze dei vari giudizi, senza disporre l'integrale compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, perché non risultava che la richiesta di aumento percentuale dell'indennizzo fosse stata effettivamente formulata davanti alla Corte d'appello e perché la norma attribuisce al giudice un potere discrezionale. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che in sede di rinvio la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere le ulteriori spese vive documentate e non poteva compensare integralmente le spese dell'intero giudizio, atteso che la pretesa di equa riparazione era quantomeno parzialmente fondata. Il decreto impugnato è stato quindi cassato limitatamente al motivo accolto e il procedimento è stato rinviato alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis
L'incremento dell'indennizzo per gli anni successivi al terzo e al settimo è configurato come potere discrezionale del giudice, espresso dal verbo "può"; la sua mancata applicazione non richiede specifica motivazione se la relativa domanda non risulta effettivamente proposta.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 5
Disciplinando il procedimento di equa riparazione, è richiamato dalla ricorrente come norma violata nella liquidazione dell'indennizzo e delle spese.
È invocato per censurare la regolazione delle spese nei giudizi di legittimità e di rinvio.
La compensazione totale delle spese non è ritenuta legittima quando la domanda della parte vittoriosa sia stata accolta almeno parzialmente; al più può giustificarsi una compensazione solo parziale.
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2
La Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale come fonte del principio secondo cui l'assenza dell'istanza di prelievo nel processo amministrativo non esclude il diritto all'equa riparazione.
È la legge di conversione del D.L. n. 112/2008, richiamata nel contesto della norma dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura è inammissibile per difetto di specificità quando la parte non indica in modo puntuale se, quando e dove abbia effettivamente formulato in precedenza la domanda su cui lamenta l'omissione del giudice di merito.
- L'aumento percentuale dell'indennizzo previsto dalla disciplina dell'equa riparazione, essendo rimesso al potere discrezionale del giudice, non impone una motivazione autonoma se la parte non dimostra di averne chiesto l'applicazione.
- In materia di equa riparazione, quando la domanda risulti accolta almeno in parte, non è legittima l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio; al più il giudice può valutare una compensazione solo parziale.
- L'errore materiale nell'indicazione del Ministero condannato nel provvedimento può essere letto come mero lapsus se dagli atti risulta chiaramente il soggetto effettivamente legittimato passivo e questo non contesta la circostanza.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma che limitava l'indennizzo per i processi amministrativi conferma la riconoscibilità dell'equa riparazione anche in assenza dell'istanza di prelievo, non essendo quest'ultima un rimedio effettivo idoneo ad accelerare il processo.
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