Cassazione Civile, Ordinanza n. 25628/2021 del 22/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica qualificata come ente non commerciale, sfociata in due processi verbali di constatazione e in due avvisi di accertamento relativi a IRES, IRAP e IVA per più annualità. L'Ufficio contestava, tra l'altro, l'irregolare tenuta della contabilità separata, ritenuta non idonea a distinguere l'attività istituzionale da quella commerciale. La contribuente aderiva alla pretesa per IRES e IRAP, definendo in via agevolata le sanzioni, e impugnava solo le maggiori imposte IVA. In primo grado il ricorso era accolto, ma la CTR, in riforma parziale, accoglieva l'appello dell'Agenzia e confermava la ripresa a tassazione. In cassazione la contribuente proponeva cinque motivi: 1) violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo sulla pretesa acquiescenza dell'Ufficio alla sentenza di primo grado per avere lo sgravio IVA prima dell'appello; 2) erronea interpretazione dell'art. 144 TUIR, perché la CTR avrebbe confuso l'obbligo di contabilità separata con l'obbligo di redigere distinti bilanci completi; 3) censura sulle sanzioni, deducendo di aver già definito la propria posizione e che la questione fosse stata trattata in modo illogico; 4) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di imputare l'IVA indetraibile a incremento del costo del bene o servizio e rideterminare redditi e IRAP; 5) contrasto tra motivazione e dispositivo per avere la CTR formalmente disposto una riforma parziale pur confermando integralmente le imposte accertate.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile e infondato il secondo motivo, fondato il primo motivo sulla corretta interpretazione dell'art. 144 TUIR, assorbito il terzo, inammissibile e comunque infondato il quarto, infondato il quinto. Ha quindi accolto il ricorso limitatamente al profilo della contabilità separata, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Il punto decisivo è che la contabilità separata richiesta agli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale non coincide con la predisposizione di due bilanci completi e distinti, essendo sufficiente una separazione dei fatti amministrativi e delle risultanze contabili idonea a distinguere attività istituzionale e attività commerciale.
Norme richiamate
Il vizio motivazionale è oggi deducibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo; la doglianza che in realtà contesti la sufficienza o contraddittorietà della motivazione, fuori da tali limiti, è inammissibile.
L'acquiescenza alla sentenza preclude l'impugnazione solo quando vi sia una manifestazione chiara e univoca di volontà di non impugnare; la mera esecuzione spontanea della decisione favorevole al contribuente non basta.
art. 49 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario l'acquiescenza segue la logica dell'art. 329 c.p.c.; il comportamento dell'Ufficio diretto allo sgravio non integra di per sé rinuncia all'appello.
art. 144 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Per gli enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale è obbligatoria la contabilità separata dell'attività commerciale, ma non la tenuta di distinti e completi bilanci di esercizio.
art. 143 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
I contributi pubblici richiamati dalla Corte sono trattati come redditi esenti, e non come redditi di impresa, nell'ambito della corretta distinzione contabile.
art. 20 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Le scritture contabili per le attività commerciali degli enti non commerciali dipendono dalle dimensioni dell'attività e non implicano necessariamente bilanci separati completi.
art. 14 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come una delle scritture contabili applicabili all'attività commerciale eventualmente esercitata dagli enti non commerciali.
art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come una delle scritture contabili applicabili all'attività commerciale eventualmente esercitata dagli enti non commerciali.
art. 16 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come una delle scritture contabili applicabili all'attività commerciale eventualmente esercitata dagli enti non commerciali.
art. 18 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come una delle scritture contabili applicabili all'attività commerciale eventualmente esercitata dagli enti non commerciali.
art. 13 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117
Richiamato in funzione comparativa per evidenziare che il Codice del Terzo Settore prevede espressamente bilancio e scritture separate per gli enti del terzo settore.
art. 4, comma 4, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117
Richiamato per sottolineare che, per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, le attività diverse richiedono scritture contabili separate.
Richiamato per escludere, sul piano civilistico, un obbligo generalizzato di rendicontazione secondo schemi tipici delle società di capitali per l'attività istituzionale.
Richiamato per affermare che l'obbligo di tenuta delle scritture contabili riguarda le imprese.
La censura per omessa pronuncia o nullità è inammissibile se articolata in modo incoerente o senza adeguata specificazione del vizio dedotto.
È richiamato impropriamente dalla ricorrente per denunciare l'omessa pronuncia e il contrasto tra motivazione e dispositivo.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
La riforma del vizio di motivazione in cassazione limita il sindacato all'omesso esame di un fatto decisivo.
Convertendo il d.l. 83/2012, ha inciso sull'art. 360 c.p.c. restringendo il controllo sulla motivazione.
La resistente si è costituita solo ai fini della partecipazione ex lege al giudizio di legittimità.
Massime di principio
- L'acquiescenza alla sentenza, idonea a precludere l'impugnazione, richiede una manifestazione certa e univoca di volontà di non impugnare; la mera esecuzione spontanea dell'esito di primo grado da parte dell'amministrazione finanziaria non integra di per sé acquiescenza.
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., il vizio di motivazione è deducibile solo come omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è più consentita una censura che miri solo a ottenere una diversa lettura del merito o della sufficienza della motivazione.
- Per gli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale, l'obbligo di contabilità separata di cui all'art. 144 TUIR non comporta necessariamente la predisposizione di due bilanci completi e distinti: è sufficiente una separazione contabile idonea a distinguere fatti amministrativi dell'attività istituzionale da quelli dell'attività commerciale.
- La valutazione della contabilità separata va compiuta in termini sostanziali, verificando se la contabilità consenta all'Ufficio di scorporare e controllare i redditi riferibili alle diverse attività; la presenza di un unico impianto contabile non esclude di per sé la separazione se le poste sono chiaramente distinguibili.
- La nullità per contrasto tra motivazione e dispositivo ricorre solo quando la divergenza renda oggettivamente incomprensibile il contenuto decisorio; se dal complesso della sentenza emerge con chiarezza la volontà del giudice, l'eventuale improprietà lessicale del dispositivo integra al più un errore materiale.
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