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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1311/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento (n. T9K010802629/11 e n. T9K010802630/11) che hanno riassegnato a tassazione quote di maggiore reddito (IRPEF e IVA) derivanti dall'utile connesso alla plusvalenza immobiliare realizzata dalla Carizi & Molteni s.r.l. in liquidazione. L'Amministrazione ha ritenuto elusiva l'operazione di trasferimento delle quote e l'interposizione di fiduciarie (Fortune e Mithos) tra C&M e l'acquirente Renco, con conseguente distribuzione del provento come capital gain ai soci anziché come utile da plusvalenza immobiliare, sottraendosi così a una tassazione più congrua. I ricorrenti hanno censurato, tra l'altro, violazioni del contraddittorio preventivo, vizi motivazionali, errata qualificazione dei redditi e mancata valutazione autonoma delle prove da parte della C.T.R.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente al ricorso di Giuseppe Broggi perché per quell'avviso era stata attivata una definizione agevolata e non risultava diniego entro i termini previsti. Quanto alla posizione di Erminia Marelli, il ricorso è stato rigettato: la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi di cassazione (molti dei quali attengono alla valutazione probatoria che è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se non per i limitati vizi di legge ammessi). È stato riaffermato che l'art. 37, comma 3, DPR n. 600/1973 può essere applicato anche in assenza di frode e che la ricostruzione della C.T.R. sull'interposizione e sull'anomalia dell'operazione è adeguatamente motivata. La ricorrente Marelli è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (liquidate in euro 7.300,00 oltre spese prenotate), mentre per Broggi è stata pronunciata l'estinzione del giudizio con la regola delle spese a carico della parte che le aveva anticipate.

Norme richiamate

  • art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    Norma antielusiva sull'interposizione: consente alla PA di riassegnare a tassazione operazioni poste in essere con interposizione per eludere il regime fiscale sostanziale; non richiede prova di frode e può operare anche per operazioni reali e non simulate; l'obbligo del contraddittorio preventivo non è necessario ai fini dell'applicazione di questa disposizione.

  • art. 67, d.P.R. n. 917/1986

    Norma relativa alla tassazione delle plusvalenze: richiamata per giustificare la riclassificazione fiscale dell'utile derivante dalla plusvalenza immobiliare della società e per il recupero a tassazione delle somme effettivamente realizzate dalla società e imputabili ai soci.

  • art. 6, d.l. n. 119/2018 (comma 13)

    Regola la definizione agevolata delle controversie tributarie: la presentazione della domanda di definizione e il decorso del termine senza diniego determinano l'estinzione del processo; il comma sancisce le conseguenze processuali (estinzione) e la disciplina delle spese per i giudizi estinti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Prevede l'obbligo, in alcuni casi, della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato; la Corte ha ritenuto che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità di tale sanzione nella fattispecie considerata.

  • art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Principio generale secondo cui le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; richiamato per chiarire l'effetto dell'estinzione del giudizio a seguito della definizione agevolata.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che, rispetto alla fattispecie disciplinata dall'art. 37 comma 3, l'assenza del contraddittorio preventivo non implica necessariamente la nullità dell'atto impositivo.

  • art. 360, primo comma, cod. proc. civ.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha puntualmente escluso molti dei motivi dedotti come ricadenti nei limiti ristretti del sindacato di legittimità (es.: valutazione della prova e motivazione del giudice di merito non sindacabile salvo vizi di diritto riconoscibili).

  • art. 3, L. 241/1990 e art. 7, L. 212/2000

    Richiamate dalle parti in tema di procedimento amministrativo e garanzie difensive (contraddittorio e trasparenza); la Corte ha ritenuto le questioni in gran parte attinenti alla valutazione probatoria e non decisive per la cassazione.

  • art. 27, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    Citato nella controversia (natura delle partecipazioni e regime fiscale): la Corte ha valutato che la dedotta violazione non è stata adeguatamente specificata dai ricorrenti e non è suscettibile di sindacato in cassazione senza puntuale e preventivo sviluppo in motivo conforme a legge processuale.

  • art. 24 Cost. e art. 53 Cost.

    Richiami ai principi costituzionali (diritto alla difesa e capacità contributiva): la Corte ha ricordato che eventuali questioni costituzionali devono emergere attraverso l'eccezione di illegittimità della norma applicata e non come motivo autonomo in cassazione.

Massime di principio

  • L'art. 37, comma 3, DPR 600/1973 può essere applicato anche se l'operazione è 'reale' e non simulata: è sufficiente che l'interposizione abbia effetti elusivi rispetto al regime fiscale sostanziale.
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella selezione e valutazione delle prove; le critiche sulla valutazione probatoria sono difficilmente sindacabili in Cassazione salvo vizio di diritto palese o mancanza della motivazione nel suo nucleo essenziale.
  • L'assenza del contraddittorio preventivo (o sue presunte violazioni) non invalida automaticamente l'accertamento quando l'Amministrazione agisce sulla base dell'art. 37(3): le esigenze del contraddittorio hanno portata diversa a seconda del regime giuridico invocato (abuso del diritto vs interposizione antielusiva).
  • La definizione agevolata (domanda accolta o mancato diniego nei termini) estingue il processo relativo all'avviso definito; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
  • In cassazione dopo le modifiche normative e giurisprudenziali recenti, i vizi di motivazione sono sindacabili in modo limitato: occorre dimostrare l'assenza della motivazione o un vizio di rilevanza costituzionale; l'insufficienza o contraddittorietà motivazionale non sono più autonomi motivi di censura salvo casi estremi.
  • Le eccezioni fondate su presunte violazioni di norme amministrative (es. L.241/1990) devono essere adeguatamente illustrate e provate in grado istruttorio; se attengono alla valutazione delle prove, rientrano nel merito e non sono facilmente recepite in Cassazione.
  • Per sollevare questioni di incostituzionalità occorre in genere mettere a tema l'illegittimità della norma applicata davanti alla giurisdizione e non limitarsi a invocare il parametro costituzionale in cassazione.

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