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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1158/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la pronuncia della Corte d’appello che aveva dichiarato inammissibili, per difetto di specificità ai sensi dell’art. 342 c.p.c., più parti dell’atto di appello. Venivano censurati cinque passaggi motivazionali della sentenza di merito: (1) la Corte avrebbbe nutrito perplessità sull’ammissibilità dell’appello; (2) l’appellante avrebbe solo riproposto in termini discorsivi le argomentazioni di primo grado senza individuarle come "motivi"; (3) la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che non fossero contestate specificamente le ragioni del giudice di primo grado, in particolare quanto al dovere di informare sul rischio dei materiali custoditi; (4) sarebbe stata ignorata la prova dell’inadeguatezza dell’impresa appaltatrice e la conseguente culpa in eligendo della committente Romeo Gestioni; (5) il settimo paragrafo dell’atto di appello non costituirebbe un autonomo capo di impugnazione e dunque la declaratoria di inammissibilità sarebbe illegittima. Inoltre la ricorrente deduceva violazioni e/o falsa applicazione di norme antincendio e di sicurezza (più norme citate) e contestava la formazione del "giudicato interno" rispetto alla responsabilità ex art. 2051 c.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero in gran parte generiche o intempestive e soprattutto difettose sotto il profilo della specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c. e dall'art. 366 n. 6 c.p.c.: il ricorrente non ha riportato nel ricorso per cassazione la riproduzione puntuale delle parti dell’atto di appello e delle pagine della sentenza di primo grado necessarie a dimostrare la specificità delle doglianze, omettendo dunque l'onere di autosufficienza del ricorso. Le doglianze sulle norme antincendio sono state considerate, in larga parte, argomentazioni di merito non idonee a configurare un "error in iuris" adeguatamente illustrato. Quanto alla pretesa mancanza di impugnazione dell'art. 2051 c.c., la Corte ha osservato che la motivazione del Tribunale era più ampia di quanto trascritto in ricorso e che non risultano specifiche e puntuali censure atte a superare il rilievo di carenza di specificità. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile; la ricorrente condannata alle spese di lite (compensi: €5.500,00 per Romeo Gestioni e €4.000,00 per ciascuno degli altri resistenti, oltre 15% spese forfettarie, esborsi e accessori) e ne è stata disposta l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte ha richiamato la prescrizione di "schema legale" dell'atto di appello: i motivi devono essere esposti secondo le forme previste e la mancata specificità può portare all'inammissibilità di parti dell'appello.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Secondo la Corte, il ricorso per cassazione che censura la statuizione di inammissibilità per difetto di specificità deve riprodurre puntualmente i motivi d'appello e le parti della sentenza impugnata; il principio di autosufficienza del ricorso impone la trascrizione e la specificazione delle doglianze.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il vizio denunciato come "falsa applicazione di norme" deve essere concretamente individuato e motivato: non è sufficiente svolgere considerazioni di merito senza indicare specifici errores iuris.

  • art. 2051 c.c.

    La Corte ha ritenuto che la responsabilità da cosa in custodia fosse stata affrontata nel giudizio di merito e che la ricorrente non avesse specificamente impugnato tutte le rationes decidendi che avevano portato all'esclusione della responsabilità, con conseguente formazione di giudicato interno su parti non specificamente censurate.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamata fra gli orientamenti di fatto e diritto invocati dall'appellante come fondamento di richiesta di esclusione della responsabilità, ma la Corte ha osservato che le doglianze non sono state specificate nella misura richiesta per la Cassazione.

  • art. 1780 c.c.

    Menònione normativa richiamata dalla ricorrente a supporto di questioni relative al fatto di terzi/caso fortuito; la Corte non ha proceduto a valutazioni di merito non specificamente dedotte nel ricorso.

  • art. 2652 c.c.

    Norma citata nella doglianza relativa ad obblighi e responsabilità connesse alla destinazione d'uso e alla gestione della cosa, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e non correttamente correlata alla motivazione impugnata.

  • Legge 966/1965 artt. 2-4

    Richiamata a sostegno della censura su obblighi antincendio; la Corte ha rilevato l'assenza di un'illustrazione normativa e di un concreto errore di diritto posto in evidenza.

  • D.M. 16.02.1982

    Citato fra le norme tecniche relative alla prevenzione incendi, ma la Corte ha considerato che la ricorrente non abbia spiegato quale errore giuridico sarebbe stato commesso nell'applicazione del D.M.

  • D.P.R. 577/1982 art. 15

    Richiamato nelle doglianze antincendio; la Corte ha ritenuto mancasse la correlazione fra la norma e un errore giuridico specifico rilevabile in sede di legittimità.

  • Legge 818/1984 art. 2

    Citata a supporto delle deduzioni sul regime antincendio, ma non efficacemente utilizzata per dimostrare una falsa applicazione di diritto.

  • D.Lgs. 626/1994 artt. 1-4

    Riferimento a norme di salute e sicurezza sul lavoro evocato dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto le deduzioni prevalentemente di merito e non precise sotto il profilo degli errores iuris.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza sulla formazione del giudicato interno: la Corte ha spiegato che il giudicato può formarsi solo su capi autonomi della sentenza e che non risulta adeguatamente provata la mancanza di tale giudicato da parte della ricorrente.

  • D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'applicazione di una sanzione pecuniaria prevista da questa norma per ricorsi inammissibili/infondati.

Massime di principio

  • Quando si censura in Cassazione la declaratoria di inammissibilità di motivi d'appello per difetto di specificità (art. 342 c.p.c.), il ricorso deve riprodurre puntualmente e integralmente i passaggi dell'atto di appello e le parti della sentenza di primo grado relativi alla censura: il principio di autosufficienza del ricorso impone la trascrizione necessaria a dimostrare la specificità.
  • Le doglianze in Cassazione devono indicare chiaramente l'"error in iuris" o l'errore di motivazione contestato; non è sufficiente svolgere argomentazioni di merito o affermazioni generiche sulle circostanze di fatto senza collegare tali allegazioni a concreti errores iuris.
  • Non è possibile, davanti alla Corte di Cassazione, chiedere una nuova valutazione del merito (es. valutazione della prova o ricostruzione fattuale) se la contestazione non è stata formulata con la specificità richiesta nei gradi di merito e non è adeguatamente riportata nel ricorso.
  • Per evitare che si formi un "giudicato interno" su questioni come la responsabilità da cosa in custodia, è necessario impugnare specificamente e puntualmente le rationes decidendi del giudice di primo grado; la mera contestazione generica non è sufficiente.
  • Quando si deducono violazioni di norme tecniche o di sicurezza (antincendio, salute e sicurezza sul lavoro), occorre indicare esattamente quali norme sarebbero state male applicate, spiegando il criterio ermeneutico e l'errore di diritto, evitando argomentazioni meramente tecnico-operative o fattuali.
  • La mancanza di specificità e la genericità nelle impugnazioni possono comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie secondo le norme vigenti (es. D.P.R. n.115/2002).

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