Cassazione Civile, Sentenza n. 1146/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato ad Aziende Agricole Braida s.s. un avviso di accertamento per l'IVA 2004 ritenendo non sussistenti i presupposti per l'applicazione del regime speciale IVA per produttori agricoli (art. 34 DPR 633/1972). Contestava che la società (in particolare nella qualità di soccidante) non svolgesse direttamente attività agricola di allevamento e che i resistenti non avessero fornito la prova richiesta della sussistenza dei requisiti, chiedendo recupero dell'IVA e sanzioni. In cassazione l'Agenzia censurava la sentenza regionale per violazione delle norme sostanziali e processuali (art. 34 DPR 633/1972, art. 2135 c.c., art. 2697 c.c.) e per omesso esame di fatto decisivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito secondo cui la società svolgeva effettivamente attività agricola riconducibile al regime speciale IVA, sulla base di elementi di prova concreti (beni strumentali, contratti di soccida, registrazioni contabili e bilancio 2004). Ha inoltre stabilito che, ai fini dell'art. 34 DPR 633/1972 e della disciplina comunitaria, rileva la finalità produttiva e non la sola forma giuridica: il contratto di soccida configura un'impresa agricola associata e sia soccidante sia soccidario concorrono allo svolgimento dell'attività e possono qualificarsi produttori agricoli. Ha escluso che il caso rientri nelle ipotesi (giurisprudenza precedente) in cui il soggetto fosse mero intermediario privo di partecipazione e rischio d'impresa. Ha dichiarato infondati i motivi di cassazione, inammissibile il secondo motivo quale riesame di merito, rigettato la domanda di condanna per lite temeraria e condannato l'Agenzia al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633/1972, art. 34
"Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole ..."
Regime speciale di detrazione IVA per i produttori agricoli: applicazione forfettaria della detrazione; destinatari sono i "produttori agricoli" richiamati all'art. 2135 c.c.; il requisito sostanziale è la finalità produttiva e l'esercizio di un'impresa agricola, non la forma giuridica.
Codice civile, art. 2135
"È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso..."
Definizione di imprenditore agricolo estesa alla cura e sviluppo di un ciclo biologico o a fasi necessarie dello stesso; il richiamo serve a individuare i destinatari del regime IVA speciale.
Codice civile, artt. 2170, 2171, 2173, 2178 (contratto di soccida)
Il contratto di soccida è un contratto agrario associativo per l'allevamento: soccidante e soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento del bestiame, condividendo rischio d'impresa. Pertanto entrambi possono essere qualificati imprenditori agricoli e beneficiare del regime speciale se partecipano al ciclo produttivo.
Direttiva 77/388/CEE (art. 25) e Direttiva 112/2006/CE (art. 296)
La disciplina comunitaria autorizza gli Stati membri ad applicare un regime forfettario ai produttori agricoli per compensare l'IVA assolta sugli acquisti; l'attenzione è sulla finalità produttiva e sull'azienda agricola più che sulla forma giuridica.
d.P.R. n. 633/1972, art. 19
Regime normale di detrazione IVA: la detrazione è dell'IVA effettivamente assolta o dovuta; l'art. 34 rappresenta una deroga forfettaria a tale regime per i produttori agricoli.
Codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione) e art. 96 (condanna per lite temeraria)
La Corte ha valutato che i motivi di cassazione denunciavano violazioni di legge e non meri fatti: il sindacato era ammissibile nel perimetro dell'interpretazione normativa; la domanda di condanna per lite temeraria richiede prova di malafede o colpa gravissima e non è stata dimostrata.
Massime di principio
- Per l'applicazione del regime speciale IVA (art. 34 DPR 633/1972) conta la sostanza produttiva: rileva lo svolgimento di un'attività di produzione agricola (finalità e ciclo biologico), non la sola forma giuridica o il titolo contrattuale.
- Il contratto di soccida realizza un'impresa agricola associata: soccidante e soccidario possono entrambi qualificarsi imprenditori agricoli se concorrono al ciclo produttivo e condividono il rischio d'impresa, potendo quindi avvalersi del regime speciale.
- Non rientrano nel regime speciale i casi in cui il soggetto sia mero intermediario che acquista e rivende senza partecipazione al rischio e senza strutture/mezzi per l'attività agricola: va valutata la concreta partecipazione e l'esposizione al rischio d'impresa.
- L'onere e il riparto della prova restano rilevanti ma il giudice di merito valuta globalmente elementi indiziari e documentali (beni strumentali, contratti, scritture contabili, bilancio) per accertare la natura agricola dell'attività.
- La normativa comunitaria autorizza flessibilità formale: lo Stato può estendere il regime a produttori che operano in forma associata o societaria purché l'attività persegua la finalità produttiva prevista dalla direttiva.
- La richiesta di condanna per lite temeraria impone un elevato standard probatorio: occorre dimostrare malafede o un grado di imprudenza/imperizia accentuato su tutti i motivi del ricorso.
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