Cassazione Civile, Sentenza n. 1147/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Campania che aveva parzialmente accolto l'appello dell'Amministrazione finanziaria relativo ad avviso di accertamento per l'anno 2004: contestata omessa contabilizzazione di ricavi (poi esclusa), deduzione indebita di costi (alcuni ritenuti relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, altri non inerenti o non di competenza) e detrazione IVA relativa. La controversia riguarda la legittimità della motivazione per relationem dell'atto impositivo, la deducibilità dei costi relativi a soggetti inesistenti e il diritto alla detrazione dell'IVA, nonché la deducibilità di perdite su crediti
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo (no vizio di carenza di motivazione: il processo verbale era stato consegnato al contribuente, pertanto la motivazione per relationem era valida). Ha invece, nei limiti indicati, accolto i motivi relativi all'applicazione della norma sul trattamento dei costi derivanti da operazioni soggettivamente inesistenti (art. 8 d.l. 16/2012 conv. L.44/2012 in relazione all'art.14 TUIR), all'onere probatorio e alla deducibilità delle perdite su crediti: in particolare, ha stabilito che i costi di operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti ai fini delle imposte sui redditi salvo che contravvengano ai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, e che la verifica di tali requisiti è rimessa al giudice di merito (cassazione e rinvio). Sull'IVA la Corte ha confermato il principio secondo cui, se l'Amministrazione dimostra la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario, il contribuente deve provare di aver adottato la diligenza massima esigibile per poter mantenere la detrazione; nel caso concreto la CTR ha rilevato la mancata prova della normale diligenza da parte della contribuente e la Corte ha ritenuto corretta tale valutazione. Quanto alle perdite su crediti, la Corte ha ritenuto errata la conclusione della CTR che richiedeva il previo esperimento infruttuoso dell'azione esecutiva: la perdita è deducibile se provata con elementi "certi e precisi", non essendo necessario il tentativo preventivo dell'azione esecutiva; su questo punto la sentenza è cassata e rinviata. In conclusione la sentenza impugnata è cassata nei punti indicati e rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione; il primo motivo è respinto, il quinto dichiarato inammissibile, il settimo assorbito.
Norme richiamate
art. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212
La motivazione per relationem è ammessa quando il contribuente ha già avuto integrale e legale conoscenza del documento cui si rinvia; l'obbligo di allegazione non si applica se il documento è già stato consegnato al contribuente
art. 8, primo comma, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con L. 26 aprile 2012, n. 44
Novella normativa che, insieme all'art. 14 TUIR, disciplina la deducibilità dei costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti: tali costi sono deducibili salvo contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinabilità
art. 14, comma 4-bis, L. 24 dicembre 1993, n. 537 (previgente)
Norma previgente richiamata: la modifica operata dall'art. 8 d.l. 16/2012 si applica se più favorevole e se il rapporto tributario non è ancora esaurito
art. 19, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Normativa IVA richiamata nel contesto della detrazione dell'IVA su operazioni soggettivamente inesistenti; la Corte richiama i principi di prova e diligenza relativi al diritto alla detrazione
art. 75, T.U. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Richiamato in relazione ai principi di irrilevanza della sola regolarità contabile ai fini della prova dell'effettività delle operazioni per mantenere la detrazione IVA
art. 2697 c.c.
Regola sull'onere della prova: la Corte conferma che l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario circa l'evasione, mentre spetta al contribuente dimostrare la diligenza adottata per mantenere la detrazione IVA
art. 116 c.p.c.
Richiamato in relazione alle regole processuali sull'onere probatorio e sulla valutazione delle prove
art. 101, quinto comma, T.U. n. 917 del 1986
In tema di perdite su crediti: le perdite sono deducibili se risultano da elementi "certi e precisi"; non è richiesto il previo esperimento infruttuoso dell'azione esecutiva quando la perdita può essere provata con altri elementi certi
Massime di principio
- La motivazione per relationem è valida se il documento richiamato è stato previamente consegnato al contribuente; l'Ufficio non è sempre tenuto ad allegare nuovamente il documento all'atto impugnato
- Ai fini delle imposte sui redditi i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti salvo che essi contravvengano ai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinabilità: la verifica di tali principi spetta al giudice di merito
- La detrazione dell'IVA relativa ad operazioni con fornitori fittizi può essere negata se l'Amministrazione prova la fittizietà e la consapevolezza del destinatario; il contribuente deve dimostrare di aver adottato la diligenza massima esigibile per non essere coinvolto nell'evasione
- La regolarità contabile e dei pagamenti non prova di per sé il diritto alla detrazione IVA quando il fornitore è oggettivamente fittizio, poiché la contabilità può essere tenuta per simulare operazioni reali
- Quanto alla deducibilità delle perdite su crediti, non è sempre necessario aver tentato azioni esecutive: è sufficiente dimostrare la perdita con elementi "certi e precisi"; il giudice di merito valuta le prove concrete fornite
- L'onere della prova circa la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario spetta all'Amministrazione; una volta fornita tale prova, grava sul contribuente dimostrare la diligenza adottata
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