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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1159/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente proponeva opposizione agli atti esecutivi avverso il pignoramento presso terzi promosso da terzo nei confronti del Ministero della Giustizia (con Poste Italiane quale soggetto presso cui era detenuto il credito), sostenendo che le somme erano di sua spettanza e che era stata violata la disciplina sull'ammissibilità dell'intervento (art. 5-quinquies, legge 24/2001). Il Tribunale di Roma aveva dichiarato l'opposizione inammissibile per inosservanza del termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza fissato nella fase sommaria. La ricorrente impugnava in Cassazione per due motivi principali: (i) censura sulla corretta applicazione degli artt. 617 e 618 c.p.c., sostenendo che nel giudizio di merito rilevi solo il rispetto del termine dell'art. 617 e non dell'art. 618; (ii) censura sulla mancata comunicazione e sull'illeggibilità del decreto di fissazione (telematico e cartaceo), chiedendo una interpretazione costituzionalmente orientata che imponga l'obbligo di propalazione o consenta la rimessione in termini quando il decreto non sia conoscibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio di giurisprudenza secondo cui il decreto di fissazione dell'udienza nella fase sommaria, con il termine per la notificazione del ricorso, non è soggetto a comunicazione obbligatoria da parte della cancelleria al ricorrente e che la mancata notificazione entro il termine perentorio comporta l'inammissibilità dell'opposizione, senza automatica rimessione in termini. La Corte ha rilevato inoltre l'assenza nel ricorso di una puntuale e specifica deduzione circa la presentazione, avanti al Tribunale di Roma, di una istanza formale di rimessione in termini; ciò ha contribuito a escluderne la fondatezza sul secondo motivo. Perciò la sentenza di merito è stata confermata. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio in favore di Poste Italiane e gravata dell'eventuale ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    Rilevato nella ricostruzione della ricorrente come termine rilevante nella fase di merito; la Corte richiama che il rispetto del termine di cui al primo comma di tale articolo è centrale per l'opposizione a cognizione piena, ma va letto insieme alla giurisprudenza che disciplina la fase sommaria

  • art. 618 c.p.c.

    Il decreto di fissazione dell'udienza nella fase sommaria che assegna il termine per la notificazione non è soggetto a comunicazione da parte della cancelleria e la mancata notifica entro il termine fissato produce l'inammissibilità dell'opposizione se non si ricorre validamente alla rimessione in termini

  • art. 615, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dal Tribunale in relazione alla disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi; la Corte conferma che la disciplina complessiva non impone un obbligo di comunicazione del decreto di fissazione

  • art. 619 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della disciplina delle misure esecutive e delle opposizioni agli atti esecutivi; la Corte applica la giurisprudenza consolidata sulla procedura sommaria e sui termini

  • art. 547 c.p.c.

    Citato con riferimento alla dichiarazione di terzo resa da Poste Italiane nella fase di merito; conferma l'operato corretto della resistente nel processo esecutivo

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di accertamento dovuto dall'amministrazione giudiziaria

  • artt. 3 e 24 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente per una interpretazione costituzionalmente orientata (soprattutto in relazione al diritto di difesa e all'eguaglianza), ma la Corte ritiene la doglianza non idonea a sovvertire la consolidata interpretazione della normativa processuale sull'assenza di obbligo di comunicazione del decreto di fissazione

  • art. 5-quinquies, legge 24 marzo 2001, n. 89

    Richiamato come base della contestazione sull'ammissibilità dell'intervento della ricorrente nella procedura esecutiva; non ha trovato accoglimento rispetto all'esito procedurale per inadempimento del termine di notifica

Massime di principio

  • Nelle opposizioni agli atti esecutivi, il decreto di fissazione dell'udienza nella fase sommaria non è soggetto a comunicazione automatica da parte della cancelleria: il termine per la notificazione resta perentorio e la sua inosservanza può portare all'inammissibilità dell'opposizione
  • L'onere di diligenza grava sulle parti nell'azione esecutiva di verificare lo svolgimento del procedimento (anche tramite gli strumenti telematici come Polisweb); la presunzione di conoscenza del deposito non viene facilmente scalfita senza puntuali richieste di rimessione in termini
  • La rimessione in termini è strumento residuale: per ottenerla occorre una specifica, formale e tempestiva istanza motivata davanti al giudice competente; la sua mancata proposizione o la sua genericità precludono il beneficio
  • Un'asserita illeggibilità o mancanza di comunicazione del decreto telematico deve essere adeguatamente documentata e dedotta con precisione nel giudizio; la semplice dichiarazione di difficoltà di lettura non è sufficiente senza prova e istanza di rimessione
  • Se il ricorso risulta regolarmente notificato, la mancata comparizione non incide sull'ammissibilità della domanda e il giudice può comunque pronunciarsi sul merito; la differenza procedurale tra fase sommaria e giudizio di merito impone attenzione ai termini e alle modalità di instaurazione del contraddittorio

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