Cassazione Civile, Sentenza n. 1148/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di sentenza che aveva annullato avvisi di accertamento e cartella relativi a IVA detratta nell'ambito della procedura di IVA di gruppo: l'Amministrazione sosteneva che due società controllate avevano emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e che la capogruppo aveva indebitamente detratto l'IVA; deduceva carenza probatoria della contribuente rispetto all'onere posto dall'Ufficio e censurava la valutazione della prova operata dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto inammissibili i motivi perché attengono a valutazioni di fatto e di merito (valutazione delle prove e accertamenti già svolti nei giudizi delle società controllate) non idonee a costituire tema di doglianza di diritto in cassazione; ha osservato che l'Amministrazione non ha dimostrato l'inesistenza oggettiva delle operazioni e che la censura sulla valutazione probatoria non era sufficientemente specifica. È stata inoltre respinta la richiesta di condanna per lite temeraria. L'Agenzia è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 10.000,00 oltre rimborso spese forfettario.
Norme richiamate
art. 73, ult. comma, c.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nell'ambito delle doglianze sulla prova fiscale; la Corte evidenzia che la censura non ha confutato i fatti accertati dal giudice di merito
d.m. Finanze 13 dicembre 1979
Citato tra le norme tecniche richiamate dall'Amministrazione; la decisione non entra nel merito dell'applicazione concreta del decreto perché manca la prova dell'inesistenza delle operazioni
artt. 19, 21, 26 e 54, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamati in relazione alla disciplina IVA e alle variazioni; la Corte osserva che l'eventuale inapplicabilità della procedura di variazione (art. 26) alle fatture emesse per operazioni inesistenti non può essere valutata senza la prova dell'inesistenza delle operazioni
art. 2694 c.c.
Riferito al tema dell'onere della prova; la Corte conferma che l'Amministrazione avrebbe dovuto provare l'inesistenza oggettiva delle operazioni contestate
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati in tema di valutazione della prova: la Corte ricorda che è ammissibile il sindacato sulla violazione dell'art.115 solo se il giudice ha fondato la decisione su prove non introdotte; l'apprezzamento delle prove rientra nel prudente apprezzamento del giudice ai sensi dell'art.116, e la censura deve essere specifica per essere ammissibile in cassazione
art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, c.p.c.
Fondamento delle deduzioni in cassazione: la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità su valutazioni di fatto e sul prudente apprezzamento della prova, ammettendo il controllo solo per vizi di motivazione inquadrabili nei parametri dell'art.360
art. 380-bis c.p.c.
Citato perché sono state depositate memorie ai sensi di tale norma; nulla di particolare sul merito, ma procedura regolarmente seguita
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni, in l. 18 dicembre 2020, n. 176
Richiamato in relazione alle modalità della pubblica udienza tenutasi nel periodo emergenziale
art. 96, comma 3 c.p.c.
Richiamato nella richiesta di condanna per lite temeraria avanzata dalla controricorrente; la Corte ha ritenuto infondata la richiesta non riscontrando colpa grave nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- In controversie fiscali su presunte "operazioni inesistenti" l'Amministrazione ha l'onere di provare l'inesistenza oggettiva delle operazioni; la mera contestazione amministrativa non sostituisce la prova giudiziale.
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti: le censure devono riguardare violazioni di diritto o vizi di motivazione specifici. Le doglianze che in realtà mirano a una diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
- Per impugnare in cassazione la valutazione della prova è necessario allegare elementi che dimostrino l'uso di prove non introdotte (violazione art.115) o un concreto errore nel principio del prudente apprezzamento (art.116); generiche affermazioni di valutazione sommaria non sono sufficienti.
- Nel contesto di IVA di gruppo la responsabilità della capogruppo per detrazioni operate su fatture delle controllate richiede prova che le fatture si riferiscano a operazioni inesistenti; l'annullamento degli avvisi contro le controllate rafforza la posizione della capogruppo.
- La procedura di variazione di cui all'art.26 DPR n.633 non è automaticamente applicabile per sanare situazioni riconducibili a operazioni inesistenti: occorre prima accertare l'effettiva esistenza/fattualità delle operazioni.
- Per evitare il rigetto in cassazione, il ricorso deve essere costruito su profili di diritto chiari e su contestazioni specifiche della motivazione o della corretta applicazione normatica, non su rinnovate valutazioni di fatto.
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