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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01154/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso opposto dall'Amministrazione finanziaria a una richiesta di restituzione del 90% delle somme versate a titolo di IRPEF per l'anno 1990, in relazione all'agevolazione prevista per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia. La contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto davanti al giudice tributario e aveva ottenuto accoglimento in primo e secondo grado. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) la norma agevolativa dovrebbe valere solo per chi non abbia ancora versato l'imposta, non anche per chi l'abbia già pagata; 2) la contribuente, quale lavoratrice dipendente soggetta a ritenuta alla fonte, non sarebbe legittimata a chiedere il rimborso, che spettarebbe semmai al sostituto d'imposta; 3) la domanda sarebbe stata tardiva, perché presentata oltre il termine biennale richiamato dall'Ufficio. La resistente non si è costituita in cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: la disciplina speciale sopravvenuta consente il rimborso anche a chi abbia già versato l'imposta in misura superiore al 10%; il diritto al rimborso spetta al soggetto passivo sostanziale dell'imposta, quindi anche al contribuente-sostituito, a prescindere dal fatto che il versamento sia avvenuto tramite ritenuta del sostituto; il termine per presentare l'istanza è quello speciale previsto dalla normativa sull'agevolazione sisma e, nel caso concreto, la domanda del 27 novembre 2007 è stata ritenuta tempestiva. Nulla è stato disposto per le spese, poiché la contribuente non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    definizione delle posizioni fiscali relative agli anni 1990, 1991 e 1992 per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990

    La disposizione, letta con la normativa sopravvenuta, consente sia il pagamento del 10% per chi non abbia ancora versato, sia il rimborso del 90% per chi abbia già pagato.

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    ha previsto espressamente il rimborso per coloro che hanno già versato l'imposta per un importo superiore al 10% previsto dall'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002

    È norma speciale di ius superveniens che attribuisce il diritto al rimborso anche per somme già versate e regola il termine per la domanda.

  • art. 16-octies, d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. con modif. dalla L. 3 agosto 2017, n. 123

    modifiche richiamate alla disciplina del comma 665

    Le modifiche confermano il quadro normativo che riconosce il rimborso per le imposte già versate, senza incidere sulla soluzione della lite.

  • art. 29, comma 1, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. con modif. dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8

    ulteriore modifica del comma 665

    Conferma la disciplina del rimborso per i versamenti già eseguiti.

  • art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    legittimati a richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta, e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario, sia il soggetto che ha effettuato il versamento sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta

    Nel rimborso delle imposte sui redditi sono legittimati sia il sostituto sia il sostituito; nel caso dell'agevolazione sisma, però, il diritto sostanziale spetta al contribuente colpito dall'evento calamitoso.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    termine biennale per la presentazione dell'istanza di rimborso

    La Corte esclude la sua applicazione alla fattispecie, perché la materia è regolata da una norma speciale successiva che individua un diverso dies a quo.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato dall'Ufficio per sostenere l'indebito, ma non decisivo alla luce della disciplina speciale di rimborso.

  • artt. 11 e 14 disp. prel. c.c.

    Richiamati nel primo motivo per sostenere un'interpretazione restrittiva, ma ritenuti non idonei a superare il dato letterale della norma speciale.

  • art. 3, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato nel primo motivo senza effetti sulla soluzione della controversia.

  • art. 3, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato nel primo motivo senza effetti decisivi.

  • artt. 12 e 14 disp. prel. c.c.

    Richiamati dall'Agenzia per sostenere la tesi della non spettanza del rimborso al sostituito e della tardività, ma superati dalla disciplina speciale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi secondo e terzo, ma la Corte non ravvisa alcun errore decisivo sul punto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale evocata come parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una disciplina speciale sopravvenuta prevede espressamente il rimborso di imposte già versate in eccedenza rispetto alla misura agevolata, il beneficio spetta anche a chi abbia già eseguito il pagamento, non solo a chi debba ancora versare.
  • In tema di rimborso delle imposte sui redditi, la legittimazione ad agire può spettare sia al sostituto d'imposta sia al sostituito; tuttavia, ove la misura agevolativa sia stata introdotta per indennizzare i soggetti colpiti da un evento calamitoso, il diritto sostanziale al rimborso va riconosciuto al contribuente quale soggetto passivo dell'imposta.
  • Se la normativa speciale disciplina in modo autonomo il termine per l'istanza di rimborso e il relativo dies a quo, non si applica il termine generale previsto per i rimborsi tributari.
  • Per valutare la tempestività della domanda di rimborso occorre fare riferimento alla disciplina speciale applicabile alla concreta agevolazione, non a regole generali incompatibili con la struttura del beneficio.
  • I limiti di spesa e le modalità concrete di erogazione dei rimborsi attengono alla fase esecutiva o di ottemperanza e non incidono sulla spettanza del diritto in sede di cognizione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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