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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33947/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa dall’agente della riscossione in relazione a numerose cartelle di pagamento per tributi relativi agli anni d’imposta 2007-2010, riferite a debiti di altra società scissa e notificate alla contribuente quale coobbligata in solido per effetto di un’operazione di scissione. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la decisione era stata confermata, ritenendosi legittima la procedura di riscossione e non necessario né l’avviso di intimazione né una motivazione più ampia del preavviso. La società ha proposto ricorso per cassazione con tredici motivi, preceduti da due doglianze preliminari, lamentando in sintesi: omessa pronuncia e motivazione apparente o carente; tardivo deposito della sentenza tributaria; nullità per mancata trattazione dell’istanza di sospensione; difetto di litisconsorzio con altri coobbligati e mancata integrazione del contraddittorio; carenza di motivazione e di presupposti dell’atto impugnato, incluso il mancato richiamo degli immobili e del loro valore; nullità per mancata notifica degli atti presupposti; irregolarità della costituzione in giudizio dell’agente della riscossione con avvocato del libero foro; incompetenza territoriale del concessionario; inutilizzabilità della documentazione prodotta; prescrizione e decadenza dei crediti; mancata allegazione degli atti prodromici; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e motivazione apparente della sentenza di appello.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i profili relativi al deposito tardivo della sentenza e alla motivazione per relationem, osservando che il termine per il deposito è ordinatorio e che la motivazione di appello era comunque sufficiente e autonoma. Ha dichiarato inammissibili per carenza di interesse o di specificità alcuni motivi, tra cui quelli relativi alla mancata decisione sull’istanza cautelare, alla presunta incompetenza territoriale, alla prescrizione non adeguatamente localizzata e ai vizi processuali dedotti in modo generico. Ha respinto nel merito le censure sulla mancata integrazione del contraddittorio, sulla legittimazione passiva dell’agente della riscossione, sulla validità della costituzione con avvocato del libero foro, sulla mancanza di intimazione di pagamento prima del preavviso di ipoteca, sulla motivazione del preavviso e sull’obbligo di allegare gli atti presupposti. Ha inoltre escluso la violazione del principio di non contestazione e ha ritenuto non configurabile una motivazione solo apparente della sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve denunciare vizi specifici della sentenza o del procedimento; censure generiche, nuove o prive di autosufficienza sono inammissibili.

  • art. 111 Cost.

    La sentenza deve essere motivata, ma la motivazione è sufficiente se consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente ricorre solo se la sentenza è priva di reale contenuto argomentativo; qui la motivazione era graficamente esistente e comprensibile.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato.

  • art. 37 d.lgs. n. 546 del 1992

    Il termine di trenta giorni per il deposito della sentenza tributaria è ordinatorio e la sua inosservanza non determina invalidità della decisione.

  • art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992

    La sospensione dell’atto cessa con la pubblicazione della sentenza di primo grado, sicché la mancata decisione sull’istanza cautelare non comporta pregiudizio autonomo.

  • art. 52 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della sospensione nel processo tributario.

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    Non è stato ritenuto configurabile litisconsorzio necessario tra le società coobbligate a seguito della scissione.

  • art. 10 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario è parte resistente chi ha emesso l’atto impugnato; per la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria la legittimazione passiva spetta all’agente della riscossione.

  • art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973

    L’iscrizione ipotecaria non è atto dell’espropriazione forzata ma misura cautelare/alternativa; il preavviso è legittimo se indica il credito e non richiede il valore del bene.

  • art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973

    L’intimazione di pagamento è necessaria solo se l’espropriazione forzata non è iniziata entro un anno dalla cartella; non è necessaria per l’iscrizione ipotecaria.

  • art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973

    Il ruolo costituisce titolo esecutivo e legittima l’azione di riscossione e le misure cautelari previste dalla legge.

  • art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992

    La tardiva costituzione della parte resistente comporta solo limitazioni difensive, non l’inutilizzabilità automatica di ogni difesa o documento.

  • art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per affermare la persistente possibilità di produzione documentale nei limiti consentiti dal rito tributario.

  • art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per la produzione documentale nel processo tributario.

  • art. 11 d.lgs. n. 546 del 1992

    La rappresentanza processuale dell’agente della riscossione non esclude la possibilità di avvalersi di difesa tecnica esterna nei casi consentiti.

  • art. 12 d.lgs. n. 546 del 1992

    La difesa tecnica nel processo tributario è distinta dalla rappresentanza processuale dell’ente.

  • art. 46 d.P.R. n. 602 del 1973

    La censura sull’asserita incompetenza territoriale è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valenza probatoria della documentazione prodotta; la Corte non ne ha accolto la censura.

  • art. 2953 c.c.

    Richiamato in tema di prescrizione; la Corte ha rilevato l’inammissibilità o infondatezza della censura così formulata.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato in tema di prescrizione ordinaria.

  • art. 2945 c.c.

    Richiamato in tema di effetti interruttivi della prescrizione.

  • art. 5 d.l. n. 953/1982

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale.

  • art. 3 d.l. n. 2/1986

    Richiamato dalla ricorrente come norma modificativa della disciplina richiamata.

  • art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato in tema di prescrizione delle sanzioni.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la prescrizione quinquennale di alcune voci di credito.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione non comporta, nel processo tributario, ammissione dei fatti quando l’ente chieda comunque il rigetto della domanda.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione della prova.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di contestazione delle difese avversarie.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato in relazione alla pretesa mancata allegazione degli atti prodromici.

  • L. n. 241 del 1990

    Richiamata in relazione agli obblighi di allegazione e trasparenza dell’azione amministrativa.

  • L. n. 212 del 2000

    Richiamata in relazione agli obblighi di motivazione e allegazione degli atti dell’amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • Il termine di trenta giorni per il deposito della sentenza tributaria ha natura ordinatoria; il suo superamento non comporta di per sé nullità della decisione.
  • La motivazione per relationem della sentenza d’appello è legittima se il giudice del gravame chiarisce, anche sinteticamente, di condividere le ragioni della decisione di primo grado e dalla lettura congiunta delle due sentenze è ricostruibile un iter argomentativo comprensibile e coerente.
  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: non è sufficiente un generico rinvio ad atti di merito o a motivi non trascritti, né la deduzione di questioni nuove non trattate nei gradi precedenti.
  • Nel processo tributario la tardiva costituzione della parte resistente comporta decadenze limitate, ma non elimina il potere di contestare i fatti costitutivi della pretesa né impedisce la produzione documentale nei limiti del rito.
  • L’agente della riscossione è il legittimato passivo necessario nelle controversie aventi a oggetto atti a lui direttamente riferibili, come il preavviso di iscrizione ipotecaria.
  • L’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 non è atto esecutivo in senso stretto ma misura cautelare/alternativa all’espropriazione; perciò non richiede la previa intimazione di pagamento prevista per l’avvio dell’espropriazione forzata oltre l’anno dalla cartella.
  • Il preavviso di iscrizione ipotecaria è sufficientemente motivato mediante il richiamo alle cartelle o agli atti presupposti già conosciuti o conoscibili dal contribuente; non è necessario indicare il valore dell’immobile né allegare gli atti già portati a conoscenza del destinatario.
  • Nel processo tributario, la mancata specifica contestazione dell’ente non equivale automaticamente ad ammissione dei fatti dedotti dal contribuente quando la difesa avversaria sia orientata al rigetto integrale della domanda.
  • Non sussiste, di regola, litisconsorzio necessario tra società coobbligate a seguito di scissione, fermo restando che esse possono intervenire o essere chiamate nel giudizio se necessario.
  • Le censure in cassazione su prescrizione, incompetenza territoriale o vizi di notifica devono essere prospettate in modo preciso, indicando dove siano state dedotte nei gradi di merito; in difetto sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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