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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22934/2025 del 08/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato il rigetto dell’opposizione a una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione IVA. La cartella recuperava l’eccedenza IVA portata in detrazione nell’anno 2010, ritenendo omessa la dichiarazione relativa al 2009 perché presentata tardivamente, e irrogava le sanzioni. Con il primo motivo la società ha contestato la validità della notifica della cartella via PEC, sostenendo che l’atto digitale nativo o la copia informatica dovessero essere muniti di firma digitale e che la disciplina dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 non potesse escludere l’applicazione delle regole del CAD e dell’art. 149-bis c.p.c.; ha inoltre negato la sanabilità del vizio per effetto della proposizione del ricorso. Con il secondo motivo ha censurato la legittimità del recupero del credito IVA, deducendo che la detrazione di un’eccedenza maturata in un’annualità per la quale non era stata presentata la dichiarazione annuale non giustificasse un semplice controllo automatizzato senza previo avviso motivato di rettifica; ha inoltre contestato l’applicazione dell’art. 32, comma 4, d.P.R. 600/1973, osservando che la preclusione per mancata produzione documentale riguarda la fase amministrativa e non può operare per una richiesta formulata nel corso del giudizio, soprattutto in assenza di specifico avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di Agenzia delle entrate-Riscossione per difetto di legittimazione passiva, poiché tale soggetto non era parte nei gradi di merito. Quanto al ricorso contro l’Agenzia delle entrate, ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la decisione della CTR sulla validità della notifica via PEC e sulla sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo. Ha invece accolto il secondo motivo, ma solo in parte: ha confermato che, in caso di dichiarazione IVA tardiva e quindi omessa, è legittimo il controllo automatizzato e il recupero dell’imposta indebitamente detratta; tuttavia ha censurato la CTR per avere applicato in modo errato l’art. 32, comma 4, d.P.R. 600/1973, poiché la preclusione all’utilizzo dei documenti opera solo se la mancata esibizione è avvenuta in risposta a un invito amministrativo specifico e tempestivo, con avvertimento delle conseguenze, mentre nel caso di specie la richiesta documentale era intervenuta nel corso del giudizio di primo grado. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    "Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile"

    La notifica della cartella di pagamento può essere eseguita via PEC secondo la disciplina speciale prevista dalla norma, che deroga all’art. 149-bis c.p.c.; tale deroga non impone la firma digitale dell’allegato nei termini prospettati dalla ricorrente.

  • art. 149-bis c.p.c.

    La Corte ne afferma l’inapplicabilità alla notifica della cartella di pagamento disciplinata dall’art. 26 d.P.R. 602/1973, per espressa previsione speciale.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    Il vizio della notificazione è sanato se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo mediante la proposizione del ricorso.

  • art. 54-bis d.P.R. 633/1972

    Consente il controllo automatizzato e l’iscrizione a ruolo dell’imposta in presenza di omessa dichiarazione IVA, nei limiti dei dati oggettivamente riscontrabili.

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    "le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente"

    La preclusione all’utilizzo dei documenti opera solo se il contribuente non li ha prodotti in risposta a uno specifico invito amministrativo; la prova dell’invito puntuale e dell’avvertimento sulle conseguenze incombe sull’Amministrazione.

  • art. 21 d.lgs. 82/2005

    La ricorrente lo invoca per sostenere la nullità dell’atto digitale privo di firma, ma la Corte non accoglie tale tesi nel contesto della notifica della cartella via PEC.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente a fondamento della pretesa nullità dell’atto privo di firma digitale, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    La cartella è predisposta secondo un modello ministeriale che non richiede la sottoscrizione del funzionario, essendo sufficiente la riferibilità dell’atto all’organo amministrativo competente.

  • art. 1, lett. f), d.P.R. 68/2005

    Il messaggio PEC comprende testo, dati di certificazione ed eventuali documenti allegati.

  • art. 1, lett. i-ter), d.lgs. 82/2005

    Definisce la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico.

  • art. 1, lett. i-quinquies), d.lgs. 82/2005

    Definisce il duplicato informatico come documento ottenuto dalla memorizzazione della medesima sequenza di valori binari del documento originario.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992

    La Corte richiama il principio per cui la facoltà di nuove produzioni in appello non supera le preclusioni già maturate per mancata esibizione nella fase amministrativa.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    È richiamato quale norma che rinvia alle regole delle notificazioni del processo civile, ma la disciplina speciale dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 prevale sulla notifica della cartella.

  • art. 12 d.P.R. 602/1973

    L’omessa sottoscrizione del ruolo non determina automaticamente invalidità, operando la presunzione di riferibilità dell’atto all’organo da cui promana.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    È richiamato per affermare l’irrilevanza dei vizi non invalidanti di un atto vincolato quando l’esito non avrebbe potuto essere diverso.

Massime di principio

  • Quando la legge speciale disciplina la notifica della cartella di pagamento via PEC e esclude l’art. 149-bis c.p.c., non può pretendersi l’applicazione delle regole formali di tale norma in contrasto con la disciplina speciale.
  • La mancanza di firma digitale sull’allegato notificato via PEC non determina di per sé invalidità della cartella di pagamento, se l’atto è comunque riferibile all’organo competente e non vi è una specifica sanzione di nullità prevista dalla legge.
  • Il vizio di notificazione di un atto tributario è sanato se il destinatario, con l’impugnazione, ha comunque conseguito la piena conoscenza dell’atto e si è realizzato il raggiungimento dello scopo.
  • In caso di omessa o tardiva dichiarazione IVA, l’Ufficio può procedere a controllo automatizzato e iscrizione a ruolo dell’imposta detratta, senza che ciò escluda la possibilità per il contribuente di dimostrare in giudizio l’esistenza dei presupposti sostanziali della detrazione entro la cornice temporale consentita.
  • La preclusione di cui all’art. 32 d.P.R. 600/1973 opera solo se l’Amministrazione prova di avere formulato un invito specifico, puntuale e tempestivo alla produzione documentale, con avvertimento espresso delle conseguenze della mancata ottemperanza.
  • La sanzione dell’inutilizzabilità non può essere applicata quando la richiesta di documenti intervenga nel corso del giudizio e non nella fase amministrativa presupposta dalla norma.
  • Nei casi di documentazione non esibita in sede amministrativa, il contribuente può comunque contrastare l’accertamento con documenti non prodotti prima solo se dimostra che l’omissione non gli è imputabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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