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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31256/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2007, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva contestato alla società la detrazione dell’imposta relativa a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, inserite in un meccanismo fraudolento collegato a sponsorizzazioni sportive. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto; in appello la CTR aveva invece accolto l’impugnazione della società. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21 e 54 d.P.R. 633/1972, 2697 e 2729 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel riparto dell’onere della prova e nella valutazione degli indizi, non avendo valorizzato gli elementi presuntivi che, a suo dire, dimostravano la consapevolezza o conoscibilità, da parte della contribuente, dell’inserimento dell’operazione in una frode IVA. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, lamentando che l’avviso di accertamento non fosse adeguatamente motivato ai sensi degli artt. 3 l. 241/1990, 7 l. 212/2000 e 42 d.P.R. 600/1973, poiché fondato su atti e verifiche riguardanti terzi e asseritamente motivato per relationem in modo insufficiente.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale dell’Agenzia sia il ricorso incidentale della società. Quanto al ricorso principale, ha richiamato il proprio precedente specifico su una fattispecie identica tra le stesse parti per un diverso anno d’imposta e ha confermato che, in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza, o comunque la conoscibilità con l’ordinaria diligenza, da parte del cessionario, della frode IVA; nel caso concreto la CTR aveva correttamente applicato tale criterio, ritenendo non dimostrato l’elemento soggettivo della conoscenza o conoscibilità. La Corte ha inoltre osservato che la censura dell’Agenzia, formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita nei limiti del ricorso per cassazione. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla motivazione dell’avviso, affermando che la CTR aveva spiegato che l’atto impositivo conteneva l’esposizione sufficiente dei fatti posti a base della pretesa, consentendo alla contribuente di comprendere e contestare l’an e il quantum della pretesa fiscale. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto, nei confronti della ricorrente incidentale, dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    invocato per contestare la detraibilità dell’IVA; la Corte richiama il tema del diritto di detrazione in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti e frode IVA.

  • art. 21 d.P.R. 633/1972

    richiamato dalla ricorrente come norma relativa alla fatturazione IVA, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    richiamato quale base dell’accertamento IVA; la Corte non ne ravvisa violazione nel caso concreto.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell’onere della prova; la Corte ribadisce che, per operazioni soggettivamente inesistenti, grava sull’Amministrazione provare fittizietà del fornitore e conoscenza/conoscibilità della frode da parte del cessionario.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione alla prova presuntiva; la Corte ammette l’uso di presunzioni purché fondate su elementi oggettivi e specifici.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come norma sul libero convincimento e sulla valutazione delle prove; la Corte osserva che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro formale del motivo principale per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per osservare che le critiche dell’Agenzia riguardavano in realtà il vizio motivazionale e non una violazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    indicato come rito camerale seguito per la discussione del ricorso.

  • art. 3 l. 241/1990

    richiamato nel ricorso incidentale per contestare la motivazione dell’avviso di accertamento.

  • art. 7 l. 212/2000

    richiamato nel ricorso incidentale quale norma sulla motivazione degli atti tributari.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    richiamato nel ricorso incidentale per sostenere l’insufficienza motivazionale dell’avviso di accertamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla ricorrente incidentale, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato in coordinamento con il comma 1-quater per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di IVA, quando l’Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, non basta provare la fittizietà del fornitore: deve anche dimostrare, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, di partecipare a una frode.
  • Il contribuente, una volta assolto dall’Ufficio l’onere di prova sulla fittizietà del soggetto emittente e sulla consapevolezza/conoscibilità della frode, può contrastare la pretesa soltanto provando di aver adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo ragionevolezza e proporzionalità.
  • La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, da sola, non è decisiva né a favore né contro il contribuente, se la contestazione riguarda l’inserimento dell’operazione in una frode IVA.
  • Una censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa è inammissibilmente diretta contro l’apprezzamento di merito del giudice di merito.
  • La motivazione dell’avviso di accertamento è sufficiente quando consente al contribuente di comprendere i fatti essenziali posti a base della pretesa fiscale e di difendersi efficacemente sull’an e sul quantum, anche se l’atto richiami verifiche svolte su terzi, purché il contenuto saliente sia chiaramente riprodotto o riassunto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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