Cassazione Civile, Ordinanza n. 31228/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto a un'istanza di rimborso delle tasse sulle concessioni governative pagate per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile, in relazione a contratti di abbonamento stipulati con diversi gestori di telefonia. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado; l'Agenzia delle entrate aveva poi visto respinto l'appello dalla Commissione tributaria regionale, la quale aveva ritenuto che la tassa non fosse dovuta per i telefoni cellulari, qualificati come apparati terminali di telecomunicazione e non come stazioni radioelettriche. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della Tariffa annessa al d.P.R. n. 641 del 1972, dell'art. 160 del d.lgs. n. 259 del 2003 e dell'art. 318 del d.P.R. n. 156 del 1973, sostenendo che la sentenza impugnata si poneva in contrasto con il principio affermato da Cass. SU n. 9560/2014, secondo cui l'uso del telefono cellulare resta assoggettato alla tassa governativa anche dopo l'abrogazione dell'art. 318 del vecchio codice postale e delle telecomunicazioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di radiofonia mobile, l'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. n. 156 del 1973 non ha fatto venire meno l'assoggettabilità del telefono cellulare alla tassa governativa di cui all'art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, poiché la previsione è stata riprodotta nell'art. 160 del d.lgs. n. 259 del 2003. Ha inoltre richiamato il principio per cui non esiste una differenziazione di disciplina tra telefoni cellulari e radio-trasmittenti ai fini del presupposto impositivo. Conseguentemente la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 21 della Tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641
individua il presupposto della tassa governativa dovuta per l'uso del telefono cellulare, per effetto del rinvio alla normativa successiva.
art. 160 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259
riproduce il contenuto dell'abrogato art. 318 del d.P.R. n. 156 del 1973 e mantiene assoggettato alla tassa l'uso del telefono cellulare.
art. 318 del d.P.R. 28 marzo 1973, n. 156
norma abrogata, il cui contenuto è stato ritenuto sostanzialmente trasfuso nell'art. 160 del d.lgs. n. 259 del 2003.
art. 218 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259
abroga l'art. 318 del d.P.R. n. 156 del 1973, senza eliminare l'assoggettamento alla tassa governativa.
art. 2, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2014, n. 4, conv. con modif. in L. 28 marzo 2014, n. 50
norma interpretativa che include nella nozione di stazioni radioelettriche il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.
art. 219 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259
esclude che dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni possano derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato, coerentemente con la permanenza del tributo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il vizio dedotto nel ricorso per cassazione, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- L'abrogazione di una disposizione che prevedeva un tributo non elimina il prelievo quando il relativo contenuto normativo sia stato sostanzialmente riprodotto in una norma successiva vigente, anche mediante rinvio non recettizio dalla disciplina tariffaria.
- Ai fini dell'assoggettamento alla tassa governativa sui terminali radiomobili non può essere operata una distinzione sostanziale tra telefoni cellulari e radio-trasmittenti, poiché entrambi ricadono nel medesimo quadro regolatorio delle comunicazioni elettroniche.
- La norma interpretativa che chiarisce la nozione di stazioni radioelettriche può essere utilizzata per confermare la permanenza del presupposto impositivo già previsto dalla disciplina previgente.
- Nel valutare la debenza di un tributo connesso alla liberalizzazione del settore delle comunicazioni, deve escludersi una lettura che determini una riduzione degli introiti pubblici anteriormente percepiti in assenza di una chiara abrogazione del prelievo.
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