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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31231/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di mora relativo a tasse automobilistiche per gli anni d'imposta 1990 e 1992, ottenendo in primo grado l'accoglimento del ricorso per mancata prova della preventiva notifica delle cartelle esattoriali, con compensazione integrale delle spese. In appello, il contribuente censurava solo la regolazione delle spese; la Commissione tributaria regionale, pur riconoscendo che in primo grado non erano state indicate ragioni giustificative dell'integrale compensazione e pur essendo la pretesa tributaria contestata solo quanto all'esigibilità, ha disposto una compensazione parziale delle spese di entrambi i gradi di merito nella misura della metà, ponendo l'altra metà a carico delle parti soccombenti in solido. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 92 c.p.c., sostenendo che la motivazione fosse illogica e meramente apparente, perché la compensazione parziale era stata disposta nonostante il pieno accoglimento dell'appello e in assenza di gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel testo vigente dell'art. 92 c.p.c. e nel processo tributario ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, la compensazione, totale o parziale, delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate e riferite a specifiche circostanze della controversia; non è sufficiente il generico richiamo alla natura processuale della pronuncia, né una motivazione illogica o erronea. Poiché nella specie sia in primo grado sia in appello vi era stata sostanziale vittoria del contribuente e la CTR non aveva indicato ragioni idonee a giustificare la compensazione parziale, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    È stato il parametro formale del motivo di ricorso, prospettato per violazione di legge e nullità della motivazione sulla regolazione delle spese.

  • art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la compensazione delle spese richiede la presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate dal giudice; se le ragioni addotte sono illogiche o erronee, si configura violazione di legge censurabile in cassazione.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese può essere disposta, oltre che in caso di soccombenza reciproca, solo nei casi tipizzati e in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da motivare espressamente.

  • d.l. n. 132 del 2014

    Le modifiche introdotte dal decreto sono richiamate per delimitare in senso restrittivo i presupposti della compensazione delle spese.

  • sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale

    È richiamata come intervento che incide sulla disciplina della compensazione delle spese, nel senso della sua ammissibilità solo entro confini rigorosi.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    È richiamato solo per la costituzione dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

Massime di principio

  • Nel testo vigente dell'art. 92 c.p.c. la compensazione delle spese di lite è istituto di stretta interpretazione e può essere disposta solo nei casi espressamente previsti dalla legge o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate.
  • Le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione, totale o parziale, devono riguardare aspetti concreti della controversia decisa e non possono consistere in formule generiche o nel mero richiamo alla natura processuale della decisione.
  • Nel processo tributario l'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 impone che la compensazione delle spese sia sorretta da una motivazione esplicita, logicamente coerente e riferita alla peculiarità della lite; in difetto, la statuizione sulle spese è censurabile per violazione di legge.
  • La condanna alle spese ha natura causale e non sanzionatoria: esse gravano sulla parte che ha provocato la necessità del processo, salvo i casi eccezionali di compensazione previsti dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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