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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31230/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa a tasse automobilistiche per l'anno d'imposta 2011. In primo grado la contribuente otteneva l'annullamento della pretesa per intervenuta prescrizione triennale, ma il giudice compensava le spese. La contribuente appellava solo sul capo spese e la Commissione tributaria regionale, pur riconoscendo l'illegittimità della compensazione del primo grado, disponeva poi che nulla fosse dovuto per le spese del secondo grado, motivando con la carenza di attività difensiva. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la contribuente deduceva, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 c.p.c., sostenendo che, a fronte dell'integrale accoglimento dell'appello e dell'assenza di reciproca soccombenza o di gravi ed eccezionali ragioni, la CTR non poteva compensare le spese del secondo grado e doveva invece porle a carico delle controparti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha ribadito che, dopo le modifiche dell'art. 92 c.p.c. e la pronuncia della Corte costituzionale n. 77/2018, la compensazione delle spese è consentita solo nei casi tipizzati dalla norma o in presenza di ragioni specificamente e logicamente motivate di pari gravità ed eccezionalità. Ha inoltre osservato che nel processo tributario le gravi ed eccezionali ragioni devono essere esplicitate e non possono essere illogiche o erronee. La formula usata dalla CTR, secondo cui nulla era dovuto per le spese del secondo grado per la carenza di attività difensiva, è stata ritenuta erronea perché la contribuente aveva comunque svolto attività difensiva proponendo l'appello e, soprattutto, non ricorreva alcuna soccombenza reciproca. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    costituisce il parametro del motivo di ricorso per denunciare nullità della sentenza per violazione di legge processuale e ultrapetizione/omessa pronuncia

  • art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario la compensazione totale o parziale delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione

  • art. 112 c.p.c.

    la decisione sulle spese non può prescindere dal corretto quadro della domanda e della soccombenza, né introdurre una regolazione incompatibile con l'esito del giudizio

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi previsti dalla norma, come interpretata alla luce delle modifiche del d.l. n. 132 del 2014 e della sentenza Corte cost. n. 77/2018

  • d.l. n. 132 del 2014

    ha inciso sul regime della compensazione delle spese, restringendone i presupposti

  • Corte cost. n. 77 del 2018

    ha contribuito a delimitare le ipotesi in cui può disporsi la compensazione delle spese di lite

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato solo nel precedente citato per escludere che la difficoltà di conoscenza della notifica integri di per sé una ragione valida di compensazione

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di lite è consentita solo nei casi espressamente previsti dalla legge o in presenza di ragioni realmente eccezionali, specifiche e adeguatamente motivate, non essendo sufficiente un richiamo generico alla natura processuale della decisione.
  • Nel processo tributario, le "gravi ed eccezionali ragioni" che giustificano la compensazione devono essere enunciate in modo esplicito e devono essere logicamente coerenti; se la motivazione è illogica o erronea, la statuizione sulle spese è censurabile in cassazione.
  • Quando una parte propone impugnazione per ottenere la riforma del capo sulle spese e ottiene pieno accoglimento, non può essere esclusa la soccombenza della controparte mediante un'ingiustificata compensazione delle spese del grado di appello.
  • La mera assenza di attività difensiva della parte appellata non giustifica, di per sé, la compensazione o la mancata liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa, se quest'ultima ha dovuto comunque svolgere attività processuale per tutelare il proprio diritto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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