Cassazione Civile, Ordinanza n. 31227/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario tributi)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2014 emessi per imposta comunale sulla pubblicità, contestando la tassazione di esposizioni pubblicitarie installate presso un distributore di carburante e solo parzialmente dichiarate e pagate. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, con annullamento della pretesa relativa alle bandiere bificciali e alle sanzioni, mentre per il resto gli accertamenti erano stati confermati. In appello la Commissione tributaria regionale aveva rigettato sia l'appello principale della concessionaria sia quello incidentale della contribuente, ritenendo che i fascioni laterali delle pensiline, colorati con i colori sociali e recanti il logo/marchio, integrassero con essi un unico messaggio pubblicitario tassabile sull'intera superficie. Con il ricorso per cassazione la contribuente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, sostenendo che l'imposta dovesse essere calcolata sulla sola superficie della minima figura geometrica in cui il mezzo pubblicitario è circoscritto, e non sull'intera superficie dei fascioni laterali delle pensiline.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, in materia di imposta comunale sulla pubblicità, la tassazione della riproduzione del marchio commerciale va calcolata sulla base dell'intera superficie dell'installazione pubblicitaria solo quando la parte non coperta dal marchio, per dimensioni, forma, colore o assenza di separazione grafica, abbia caratteristiche proprie della componente pubblicitaria o di superficie estensiva del messaggio. Ha inoltre ribadito che, quando esiste una cornice distinta e oggettivamente inidonea a veicolare messaggi, l'imposta si commisura solo allo spazio utilizzabile per la pubblicità. Nel caso concreto, però, i fascioni laterali delle pensiline riprendevano i colori sociali del logo e, insieme ad esso, formavano un unico messaggio pubblicitario; pertanto non potevano essere considerati una cornice separata e l'imposta doveva essere calcolata sull'intera superficie. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993
"la misura dell'imposta relativa alla pubblicità contenente la riproduzione del marchio commerciale va calcolata ... sulla base delle dimensioni dell'intera superficie dell'installazione pubblicitaria ... solo se quest'ultima ... abbia, per dimensioni, forma, colore, ovvero per mancanza di separazione grafica ... le caratteristiche proprie ... ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario"
L'imposta si determina, di regola, sulla superficie della minima figura geometrica che circoscrive il mezzo pubblicitario; tuttavia, quando la porzione non coperta dal marchio si presenta come parte integrante del messaggio pubblicitario per caratteristiche grafiche o cromatiche, l'imponibile comprende l'intera superficie dell'installazione.
art. 7, comma 5, d.lgs. n. 507 del 1993
"una pluralità di messaggi che presentino un collegamento strumentale inscindibile fra loro ed abbiano identico contenuto"
Più elementi o messaggi possono essere considerati come un unico mezzo pubblicitario ai fini del calcolo della superficie imponibile quando siano inscindibilmente collegati e abbiano identico contenuto.
art. 360, comma 3, c.p.c.
"violazione e falsa applicazione"
Il motivo è stato formulato come denuncia di violazione di legge in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
"ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale"
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002
"a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13"
La condanna all'ulteriore contributo unificato è parametrata a quanto previsto per il ricorso principale.
Massime di principio
- In materia di imposta sulla pubblicità, la superficie imponibile non coincide automaticamente con la sola sagoma del marchio o della scritta, ma può estendersi all'intera area dell'installazione quando le parti residue, per colore, forma, dimensioni o continuità grafica, concorrono a costituire il messaggio pubblicitario.
- La commisurazione dell'imposta alla sola minima figura geometrica è applicabile solo se esiste una parte distinta, separata e oggettivamente priva di autonoma attitudine pubblicitaria, utilizzabile unicamente come cornice del messaggio.
- Più elementi grafici o cromatici possono essere trattati come un unico mezzo pubblicitario quando siano strutturalmente e funzionalmente inscindibili e veicolino un contenuto unitario.
- La valutazione circa la concreta percezione unitaria del messaggio pubblicitario e la natura integrante o meno della superficie residua è un apprezzamento di merito, insindacabile in cassazione se logicamente motivato.
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