Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31229/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione di un estratto di ruolo relativo a tasse automobilistiche per l'anno d'imposta 1999. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo maturata la prescrizione triennale del credito, ma aveva compensato le spese di lite richiamando la vetustà delle cartelle. In appello il contribuente aveva contestato solo la regolazione delle spese; la CTR aveva accolto l'impugnazione e condannato l'ufficio alla rifusione delle spese del doppio grado, ma le aveva liquidate in modo omnicomprensivo e non distinto per fasi. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 4 del D.M. 5 aprile 2014, n. 55, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, delle tabelle 1-2 allegate e dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR, pur riconoscendo il diritto alle spese, aveva liquidato i compensi in modo globale per ciascun grado senza distinguere le singole fasi, in violazione dei minimi tariffari e senza consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso: ha affermato che la liquidazione delle spese processuali non può essere globale, unitaria e non specifica, ma deve essere articolata in modo da distinguere le singole voci e le varie fasi del giudizio, così da consentire alla parte il controllo del rispetto dei parametri e delle tariffe applicabili. Per tale ragione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario la liquidazione delle spese non può essere effettuata in modo globale e indistinto, ma deve essere analitica e riferita alle singole fasi del giudizio quando ciò sia necessario a verificare il rispetto dei parametri applicabili.
  • La condanna alle spese deve consentire alla parte vittoriosa e a quella soccombente di controllare la conformità della liquidazione alle tariffe o ai parametri forensi vigenti, con specificazione delle voci poste a base della quantificazione.
  • È censurabile in cassazione, per violazione di legge, la decisione che liquidi le spese in modo omnicomprensivo senza indicare dettagliatamente le singole componenti del compenso professionale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.