Cassazione Civile, Ordinanza n. 31226/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2012; la commissione provinciale aveva accolto il ricorso e la commissione regionale aveva poi rigettato l'appello dell'ente, ritenendo prescritto il potere di riscossione perché l'avviso era stato ricevuto dopo il 31 dicembre 2015. La sentenza regionale, pur riconoscendo integralmente la fondatezza della pretesa del contribuente e l'intervenuta prescrizione del credito, aveva compensato integralmente le spese di appello richiamando la novità e complessità della materia e la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione degli artt. 15 d.lgs. 546/1992 e 91-92 c.p.c., sostenendo che, in presenza di piena soccombenza dell'ente e di accoglimento totale delle sue ragioni, non ricorrevano i presupposti per la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo: ha ribadito che la compensazione delle spese, nel processo civile e tributario, è consentita solo nei casi previsti dalla legge, cioè in presenza di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate e logicamente fondate. Ha osservato che, nel caso concreto, la questione della prescrizione triennale della tassa automobilistica e dell'irrilevanza dell'iscrizione a ruolo ai fini interruttivi non era nuova né caratterizzata da mutamenti o contrasti giurisprudenziali tali da giustificare la compensazione. Poiché il contribuente era risultato integralmente vittorioso sulla pretesa tributaria, la commissione regionale avrebbe dovuto porre le spese a carico della parte soccombente. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione
il vizio denunciato riguarda la falsa applicazione delle norme sulle spese processuali
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario la compensazione totale o parziale delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate
art. 91 c.p.c.
la parte soccombente deve essere condannata alle spese, salvo diversa previsione di legge
art. 92 c.p.c.
come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale
la compensazione è ammessa solo nei casi tipizzati o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate
art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, convertito in L. n. 53 del 1983
l'azione per il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento; l'iscrizione a ruolo non interrompe la prescrizione
art. 140 c.p.c.
richiamato in un precedente citato come modalità di notifica non idonea, di per sé, a fondare la compensazione delle spese
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese non può essere disposta sulla base di formule generiche: il giudice deve indicare specifiche circostanze della controversia che integrino gravi ed eccezionali ragioni e tali ragioni devono essere logicamente coerenti con la decisione.
- La mera affermazione della novità, complessità o non univocità della materia non è sufficiente se la questione decisa risulta già consolidata in giurisprudenza; l'erronea percezione della novità della questione integra violazione di legge censurabile in cassazione.
- Quando il contribuente ottiene l'annullamento integrale dell'atto impositivo, vi è piena soccombenza dell'ente impositore e le spese devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza, salvo la presenza di valide ragioni legali di compensazione.
- In materia di tassa automobilistica, il termine di prescrizione triennale decorre dall'anno in cui il pagamento doveva essere effettuato e l'iscrizione a ruolo costituisce atto interno, inidoneo a interrompere la prescrizione perché non vale come costituzione in mora del debitore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31227/2021 del 03/11/2021
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31228/2021 del 03/11/2021
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31229/2021 del 03/11/2021
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31230/2021 del 03/11/2021
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31231/2021 del 03/11/2021
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31232/2021 del 03/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →