Cassazione Civile, Ordinanza n. 34457/2024 del 26/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un ateneo aveva agito per ottenere il pagamento del corrispettivo di attività di docenza e consulenza specialistica rese da propri dipartimenti in esecuzione di tre convenzioni stipulate nel 2004 nell’ambito di un progetto di formazione connesso a un progetto di ricerca finanziato dal MIUR. Secondo l’attore, le prestazioni erano dovute dalla società convenuta e dovevano essere rimborsate in sede di rendiconto delle spese finanziate; la società, dopo aver richiesto l’emissione di fatture pro forma e la trasmissione della documentazione necessaria al finanziamento, non aveva poi pagato. In appello la domanda contrattuale dell’ateneo era stata respinta e quella subordinata di ingiustificato arricchimento dichiarata inammissibile, sul rilievo che, in base alle clausole convenzionali, era l’università a dover presentare il rendiconto dettagliato delle spese e della documentazione giustificativa, e che tale omissione aveva impedito alla società di ottenere il rimborso. Con il ricorso per cassazione l’ateneo denunciava omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avesse considerato che il contratto di finanziamento con la banca convenzionata e il MIUR, insieme alle convenzioni, rendeva la società l’unica beneficiaria del finanziamento relativo al progetto di formazione e che, pertanto, la rendicontazione tecnico-contabile gravava su di essa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. perché la Corte d’appello aveva in realtà esaminato il fatto dedotto, affermando espressamente che la società era l’esclusiva beneficiaria del finanziamento; tuttavia, aveva correttamente reputato decisiva non l’individuazione del beneficiario, ma l’inadempimento dell’università all’obbligo di trasmettere i rendiconti contabili e la documentazione necessaria affinché la società potesse ottenere il rimborso. La censura, quindi, mirava solo a una diversa lettura delle prove e del contenuto dei contratti, inammissibile in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente nei confronti della società controricorrente, mentre sono state compensate quelle con la banca, anche perché contro di essa non erano state proposte domande dirette e la pronuncia di rigetto delle domande che la riguardavano era già intervenuta in primo grado senza specifica impugnazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di motivazione è deducibile solo se vi è totale obliterazione di un fatto decisivo o carenza del procedimento logico; non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove.
Per dedurre in cassazione la violazione dei canoni di interpretazione contrattuale occorre indicare specificamente le regole violate e spiegare in quale modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una diversa interpretazione del contratto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ricorre solo quando il fatto storico sia stato del tutto ignorato dal giudice di merito e sia potenzialmente idoneo a mutare l’esito della decisione; non basta che la parte ritenga erronea la valutazione compiuta.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. in una rivalutazione del materiale probatorio o in una diversa ricostruzione dei fatti.
- La denuncia di violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto richiede una critica puntuale e specifica dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito; è inammissibile la mera contrapposizione di una lettura alternativa delle clausole.
- Quando il giudice di merito ha già considerato il fatto allegato e ne ha dato una lettura coerente con l’interpretazione del regolamento contrattuale, la doglianza sulla sua presunta omissione è infondata se in realtà mira a contestare il merito della valutazione.
- La parte che abbia omesso l’adempimento di un obbligo di rendicontazione contrattuale non può dolersi del mancato conseguimento del rimborso se la documentazione necessaria alla richiesta del finanziamento dipendeva proprio da tale adempimento.
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