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Sentenza

Sentenza del 30/12/2022 n. 38120 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Verifica fiscale per gli anni 2001-2002: a seguito di verifica e PVC del 4/12/2008, l'Ufficio emetteva avviso di accertamento il 23/12/2008, notificato alla Curatela il 7/1/2009, con contestazione di plusvalenze, ricavi non contabilizzati e maggiore valore della produzione netta; liquidati maggiori IRPEG e IRAP e sanzioni per complessivi Euro 13.620.508,04. La Curatela ha impugnato sostenendo, tra l'altro, la decadenza dell'azione accertativa (DPR 600/1973, art.43) e l'infondatezza degli accertamenti; sollevava inoltre la nullità per violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dalla L. 212/2000, art.12, comma 7. In appello la CTR ha respinto il gravame; in cassazione la Curatela ha proposto quattro motivi (tra cui extrapetizione/termine dilatorio, raddoppio dei termini per notizia di reato, incompatibilità della proroga biennale con il mancato accesso al condono, e omissione di esame di fatti decisivi circa i costi).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia per tardività, ma ha esaminato i motivi di ricorso. Ha rigettato i primi tre motivi: (i) i rilievi sulla violazione del termine dilatorio L. 212/2000 art.12 comma 7 sono infondati o tardivi (nuove censure introdotte solo con memoria sono inammissibili); il giudice può verificare l'effettiva sussistenza delle ragioni di urgenza anche se non espressamente indicate nell'avviso; la CTR aveva correttamente ritenuto sussistere l'urgenza per l'avanzato stato della procedura concorsuale (fallimento 2003); (ii) il raddoppio dei termini ex DPR 600/1973 art.43 può operare in presenza dell'obbligo di denuncia per reati tributari anche se la denuncia non sia stata effettivamente prodotta prima della scadenza; inoltre la proroga biennale ex L.289/2002 art.10 opera anche se il contribuente non abbia potuto o voluto accedere al condono (salvo essersi avvalso delle disposizioni di favore). Tuttavia ha accolto il quarto motivo: la CTR ha omesso di esaminare la copiosa documentazione prodotta in appello dalla Curatela a prova dei costi sostenuti nel 2002; la sentenza è annullata in parte qua e rinviata alla CTR di secondo grado per nuovo esame sulla riconoscibilità dei costi e per la regolazione delle spese di lite. Gli altri motivi sono respinti. Sentenza depositata 30/12/2022.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43

    Il cd. raddoppio dei termini per l'accertamento opera quando sussiste l'obbligo di denuncia penale per i reati tributari ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000; non è necessario che la notizia di reato sia effettivamente comunicata o la denuncia effettivamente presentata entro il termine ordinario.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7

    Il termine dilatorio di 60 giorni per la notifica dell'avviso dopo accesso/ispezione è finalizzato al contraddittorio; la violazione rende l'atto illegittimo salvo che esistano ragioni di urgenza effettive. L'urgenza deve essere provata dall'Amministrazione ma il giudice può accertarne la sussistenza anche sulla base delle risultanze degli atti, non essendo vincolato alla sola motivazione testuale dell'avviso.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24, 57 e altri

    Regime processuale: nuove domande o nuove eccezioni introdotte in primo grado con memoria successiva possono essere inammissibili se non rispettano le condizioni/formalità previste (art.24 e correlati); l'appello non può supplire a domande nuove se non nei casi e secondo le modalità previste.

  • L. n. 289 del 2002, art. 10

    Prevede la proroga biennale dei termini di accertamento a favore dell'Amministrazione; la proroga opera per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni di favore (artt.7-9), sia che abbiano potuto avvalersene ma scelto di non farlo, sia che non ne avessero diritto.

  • L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 44

    Fissava termini per la presentazione della dichiarazione ai fini di accesso al condono (es. 31/10/2003); tuttavia la mancata possibilità di accedere al condono non esclude automaticamente la proroga biennale dei termini d'accertamento prevista dall'art.10 della L.289/2002.

  • D.Lgs. n. 74 del 2000

    Definisce i reati tributari e la conseguente obbligatorietà di denuncia da parte dell'Amministrazione: la sussistenza di fatti idonei a integrare reati tributari è il presupposto del raddoppio dei termini, e il contribuente che contesta la tardività deve dimostrare l'assenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Principi relativi alla motivazione della decisione: la sentenza deve essere motivata; il giudice può valutare fatti e ragioni anche oltre quanto dichiarato nell'atto impugnato, nei limiti del contraddittorio.

  • Codice civile, art. 2697

    Regola della prova: chi vuole far valere un fatto ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della propria domanda; nel caso, la Curatela doveva allegare e provare l'insussistenza degli elementi idonei a integrare reati tributari se intendeva escludere il raddoppio.

Massime di principio

  • La notifica anticipata dell'avviso rispetto al termine dilatorio di 60 giorni è illegittima salvo la sussistenza di concrete e provate ragioni di urgenza; tuttavia il giudice può verificare l'effettività di tali ragioni anche se l'avviso non le esplicita.
  • Il raddoppio dei termini per l'accertamento disciplinato dal DPR 600/1973 art.43 può operare quando sussiste l'obbligo di denuncia per reati tributari (D.Lgs.74/2000); non è richiesta l'effettiva comunicazione della notitia criminis entro il termine ordinario.
  • La proroga biennale prevista dalla L.289/2002 art.10 resta operativa anche se il contribuente non ha potuto o non ha inteso avvalersi del condono (artt.7-9); è ostativa solo la circostanza che il contribuente si sia effettivamente avvalso delle disposizioni di favore.
  • Eccezioni o censure nuove introdotte tardivamente (es. con memoria per l'udienza) e non contemplate nel ricorso introduttivo possono essere dichiarate inammissibili: le nuove doglianze devono rispettare le formalità processuali previste per essere ammesse.
  • Se in grado d'appello il resistente o il ricorrente produce documentazione nuova (es. fatture e giustificativi di costi), la corte d'appello deve esaminare e motivare in concreto la valutazione di tali prove; l'omessa valutazione costituisce omissione di esame di fatto decisivo e può portare alla cassazione con rinvio.
  • Per l'IRAP la disciplina del raddoppio dei termini connessa a reati tributari non si applica in modo automatico (mancano sanzioni penali per alcune violazioni IRAP), pertanto occorre valutare separatamente la tempestività dell'accertamento con gli altri istituti (es. proroga biennale).

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