Sentenza del 30/12/2022 n. 959 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Tari - beni di proprietà del Comune - regolamento locale - esenzione - convenzione -gestore dei beni - richiesta di detassazione - inapplicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento TARI (annate 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) relativi allo stabilimento balneare 'B' con annesso bar, di proprietà comunale ma gestito da A S.r.l. in virtù di convenzione. La ricorrente deduceva, tra l'altro, carenza di motivazione, errata applicazione della normativa, illegittimità delle sanzioni (per omessa denuncia vs denuncia presentata), inesigibilità del tributo per l'asserita esenzione prevista dal Regolamento comunale per i locali di proprietà comunale e contestazione delle metrature imponibili.
La decisione
Il Collegio ha riunito i procedimenti e, dopo aver rigettato le eccezioni sulla carenza di motivazione, ha ritenuto dovuta la TARI: l'esenzione prevista dal Regolamento per i locali di proprietà comunale non è opponibile ai soggetti terzi che detengono/gestiscono il bene in virtù di una convenzione. La convenzione attribuisce alla società una posizione qualificabile come detenzione e quindi soggetta all'imposta secondo il principio 'chi inquina paga'. Quanto alle sanzioni, il giudice ha ritenuto illegittime quelle irrogate per omessa denuncia (in ragione della prova della denuncia della società e dell'archiviazione penale relativa alla firma contestata) e ha invece applicato la sanzione per omesso versamento pari al 30% dell'imposta non versata, rideterminandola in un'unica sanzione combinata per le annualità (regime di continuazione attenuata) in complessivi € 4.938,00. Spese compensate.
Norme richiamate
Regolamento comunale TARI - art. 26
"sono esentati dal tributo i locali e le aree adibite ad ufficio e servizi di proprietà comunale"
L'esenzione opera esclusivamente a vantaggio del Comune quale proprietario; non può essere invocata da soggetti terzi che detengono o occupano il bene e ne traggono vantaggio economico.
Regolamento comunale TARI - art. 5
"possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto di locali e/o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani"
Il presupposto impositivo è la detenzione/occupazione del bene suscettibile di produrre rifiuti: indipendentemente dalla proprietà, chi detiene il bene è soggetto a TARI.
Direttive UE 2006/12/CE e 2008/98/CE - art.15/14
Principio di riferimento per l'interpretazione della normativa nazionale/locale: chi utilizza beni che producono rifiuti deve sostenere i relativi oneri.
Art. 7, L. 27/07/2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Richiamato in relazione al vizio di motivazione degli atti impositivi: il giudice ha ritenuto la motivazione degli avvisi adeguata e comprensibile.
Art. 1, comma 340, L. 30/12/2004, n. 311
La ricorrente contestava il richiamo normativo; il Collegio ha ritenuto irrilevante l'errata indicazione formale della norma da parte dell'amministrazione, posto che le ragioni di fatto e di diritto risultavano chiaramente indicate nell'atto.
Art. 32 Regolamento comunale (sanzioni)
"l'art. 32 del Regolamento comunale determina nel 30% di ogni importo non versato"
Il giudice ha applicato la sanzione prevista per omesso versamento pari al 30% dell'importo non versato, in luogo della sanzione per omessa denuncia ritenuta illegittima.
D.Lgs. n. 472/1997 - art. 12, comma 5
Applicato il regime della continuazione attenuata per violazioni ripetute relative alle stesse aree per più annualità, con determinazione di una sanzione unica più favorevole.
Art. 115 c.p.c.
Richiamato come principio probatorio: i dati tratti dalla documentazione edilizia prodotta dall'appellante e risultanti agli atti sono sufficienti per fondare le metrature impugnate.
Cass. n. 22477/2022 (giurisprudenza)
Ribadito il principio per cui, se l'amministrazione non ha applicato il cumulo (o il cumulo giuridico), è il giudice che deve provvedere in sede processuale a determinare l'entità della sanzione complessiva.
D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - art. 7 comma 5-bis
Richiamato dalle parti in tema di onere della prova; il Collegio non ha ritenuto che ciò mutasse l'esito rispetto alla debenza del tributo, ma ha considerato gli elementi probatori prodotti (anche l'archiviazione penale relativa alla firma).
Massime di principio
- L'esenzione prevista per immobili di proprietà comunale opera solo a favore del Comune: un terzo che detiene o gestisce il bene in virtù di convenzione è soggetto alla TARI se utilizza il bene e lo espone a produzione di rifiuti.
- Il presupposto impositivo TARI è la detenzione/occupazione di locali/aree suscettibili di produrre rifiuti, indipendentemente dalla titolarità della proprietà.
- Se il contribuente dimostra di aver effettivamente presentato la denuncia, le sanzioni per 'omessa denuncia' non sono legittime; in tali casi si valutano le sanzioni per omesso versamento.
- In caso di più annualità con violazioni analoghe su medesime aree si applica il regime della continuazione attenuata (art. 12, comma 5 D.Lgs. 472/1997) e il giudice può rideterminare l'unica sanzione complessiva se l'amministrazione non ha operato il cumulo.
- Documentazione tecnica/edilizia prodotta dal contribuente può essere decisiva per determinare le superfici imponibili (art. 115 c.p.c. come criterio di prova in sede civile/tributaria).
- Il principio comunitario 'chi inquina paga' costituisce guida interpretativa per l'assoggettamento a TARI: l'utilizzo commerciale di beni comunali da parte di terzi comporta l'obbligo di sostenere i costi di gestione dei rifiuti.
- Errori formali nel richiamo normativo da parte dell'amministrazione non comportano necessariamente l'illegittimità dell'atto se la motivazione è chiara e comprensibile.
- Se sussistono contestazioni su firme o irregolarità formali con rilievo penale, l'esito di eventuali procedimenti penali (es. archiviazione) può incidere sull'irrilevanza di determinate sanzioni amministrative applicate dall'ente.
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