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Sentenza

Sentenza del 30/12/2022 n. 38131 - Corte di Cassazione

Cartella di pagamento - Accise - Imposta di fabbricazione di oli minerali e derivati in autotrazione - Società contribuente esposta a duplice richiesta di pagamento dell'accisa da parte delle autorità di diversi Stati membri - Art. 12, n. 3, della Direttiva n. 76/308/CEE - Violazioni verificatesi in successione in più Stati nel corso della circolazione di uno stesso bene soggetto ad accisa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la cartella di pagamento per accise, imposta di fabbricazione di oli minerali e derivati in autotrazione, relativa al 2009, per euro 1.191.758,58, e il corrispondente avviso di pagamento. L’importo era richiesto perché partite di gasolio spedite in regime sospensivo dal deposito fiscale di SI.LO.NE S.r.l. verso la società destinataria ECOL GAS PB S.r.l., con sede nella Repubblica Ceca, non risultavano effettivamente pervenute: i timbri sui documenti di trasporto erano falsi. L’Agenzia contestava che il pagamento cautelativo effettuato da Shell presso la dogana ceca potesse escludere la riscossione in Italia; sosteneva inoltre che la prima irregolarità fosse avvenuta in Italia, con l’illecito svincolo dei prodotti dal regime sospensivo. La contribuente opponeva l’avvenuto pagamento in Repubblica Ceca e il rischio di doppia imposizione. La CTP di Milano aveva accolto il ricorso; la CTR della Lombardia aveva respinto l’appello dell’Agenzia sulla base del pagamento estero e del divieto di duplicazione del tributo.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi relativi alla cartella e all’avviso di pagamento e ha accolto i ricorsi dell’Agenzia, cassando le sentenze di merito e decidendo la causa nel merito con il rigetto degli originari ricorsi della società. Ha stabilito che, quando si verificano più irregolarità in successione durante la circolazione dello stesso prodotto soggetto ad accisa, rileva la prima irregolarità che determina lo svincolo dal regime sospensivo e l’immissione in consumo. Nel caso concreto essa si è verificata in Italia, poiché la merce non era stata ricevuta dal destinatario ceco e i timbri restituiti erano falsi; l’accisa era quindi esigibile in Italia. Non sussisteva una doppia imposizione ostativa: il pagamento ceco era stato eseguito in via cautelativa e non definitivamente, e l’eventuale duplicazione poteva essere evitata in sede esecutiva facendo valere il titolo italiano definitivo e il pagamento effettuato in Italia. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate, in ragione della novità della questione e dell’applicazione della recente giurisprudenza della Corte di giustizia.

Norme richiamate

  • Direttiva 92/12/CEE, art. 20

    Alla luce di quanto precede, qualora più violazioni si siano verificate in successione in più Stati nel corso della circolazione di uno stesso bene soggetto ad accisa, solo la prima di esse, vale a dire quella che ha avuto come conseguenza lo svincolo dei prodotti nel corso della circolazione dal regime sospensivo dei diritti di accisa, deve essere presa in considerazione, ai fini dell'applicazione dell'art. 20 della Direttiva, nella misura in cui tale infrazione o irregolarità abbia avuto l'effetto di immettere i prodotti in consumo, ai sensi dell'art. 6 della stessa.

    Ai fini dell’individuazione dello Stato competente a riscuotere l’accisa, tra più irregolarità successive va considerata la prima che abbia prodotto lo svincolo dal regime sospensivo e l’immissione in consumo. Se il luogo della prima irregolarità è noto, la riscossione spetta allo Stato in cui essa è avvenuta; le presunzioni previste dalla direttiva operano quando quel luogo non è accertabile.

  • Direttiva 92/12/CEE, art. 6

    La Corte del Lussemburgo ha specificato, sul punto, che occorre tenere distinto il fatto generatore del tributo, costituito dalla fabbricazione in uno Stato membro o dalla importazione dei prodotti, dall'esigibilità dei diritti di accisa, che, invece, è ancorata "all'atto di immissione in consumo dei prodotti, (...) nozione che include altresì lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo" (punto 47, Silcompa).

    L’accisa diviene esigibile con l’immissione in consumo; anche lo svincolo irregolare da un regime sospensivo integra tale immissione. Questo criterio consente di collegare l’obbligo di pagamento all’irregolarità che ha effettivamente sottratto i prodotti al regime sospensivo.

  • Direttiva 76/308/CEE, art. 12, n. 3

    Nel contesto dell’assistenza reciproca per il recupero dei crediti, la disciplina non risolve automaticamente il conflitto tra crediti concorrenti fondati sulle medesime operazioni di esportazione: la ripartizione della competenza e l’individuazione dello Stato legittimato alla riscossione vanno valutate alla luce delle regole della Direttiva 92/12. L’autorità dello Stato richiesto può, eccezionalmente, rifiutare l’esecuzione quando questa comporterebbe una doppia riscossione incompatibile con tale disciplina.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise), art. 2

    Consequentemente, alla luce della diritto Eurounitario di cui si è dato conto, come interpretato dalla Corte di Giustizia e dal momento che l'accisa è esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato ex art. 2 del Testo unico del 26/10/1995 n. 504 è corretta la prospettazione dell'Ufficio

    La disposizione è applicata nel senso che l’accisa è esigibile quando il prodotto è immesso in consumo nel territorio nazionale; nel caso deciso, l’illecito svincolo verificatosi in Italia giustificava la pretesa tributaria italiana.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise), art. 7, comma 1, lett. d)

    Se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo, l'irregolarità o l'infrazione si considera commessa nel territorio dello Stato e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che, nel termine di quattro mesi dalla data di spedizione, non venga fornita la prova della regolarità dell'operazione ovvero la prova che l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato.

    Se i prodotti spediti dall’Italia non giungono a destinazione e non è possibile determinare dove siano stati immessi in consumo, l’irregolarità si presume commessa in Italia e le accise sono riscuotibili con l’aliquota vigente alla data di spedizione, salvo che entro quattro mesi sia provata la regolarità dell’operazione o la commissione dell’irregolarità all’estero. Nel caso concreto, la Corte ha comunque individuato in Italia la prima irregolarità.

  • Codice di procedura civile, art. 274

    Pregiudizialmente, in presenza di stretta connessione soggettiva ed oggettiva, ex art. 274 c.p.c., dev'essere disposta la riunione della controversia più recente, iscritta all'RGN 35490/2019, a quella più risalente iscritta all'RGN 22350/2017.

    La stretta connessione soggettiva e oggettiva tra controversie giustifica la loro riunione, come avvenuto per il giudizio sulla cartella e quello sull’avviso di pagamento relativo alla medesima pretesa.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    La norma è stata indicata quale base dei motivi di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge, relativi alla disciplina nazionale ed europea delle accise.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    L'accoglimento dei ricorsi riuniti determina la cassazione delle sentenze impugnate e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, le cause possono essere decise nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto degli originari ricorsi introduttivi.

    Quando, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la controversia nel merito; qui ha rigettato i ricorsi introduttivi della contribuente.

Massime di principio

  • Nelle spedizioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, la mancata prova dell’effettiva ricezione e la falsità dei documenti di trasporto possono dimostrare lo svincolo irregolare e far sorgere l’obbligo d’imposta.
  • Se la circolazione è segnata da più irregolarità in Stati diversi, per individuare lo Stato competente alla riscossione occorre risalire alla prima irregolarità che abbia determinato lo svincolo dal regime sospensivo e l’immissione in consumo.
  • Il pagamento effettuato in un altro Stato membro in via cautelativa, specialmente mentre è ancora contestato, non dimostra di per sé che il debito sia stato definitivamente estinto né impedisce la riscossione nello Stato competente.
  • La tutela contro una possibile doppia riscossione va valutata considerando se esistano due pretese definitive e riferite alle stesse operazioni; l’eventuale conflitto può essere fatto valere anche nella fase esecutiva secondo le regole dell’assistenza reciproca.
  • Se il luogo dell’irregolarità non è accertabile e i prodotti spediti dall’Italia non risultano giunti a destinazione, opera la presunzione nazionale di commissione dell’irregolarità in Italia, salvo prova contraria fornita entro il termine previsto dalla legge.

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