Sentenza del 30/12/2022 n. 958 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Accertamento - accertamento catastale - denuncia di variazione delcontribuente - rettifica - sopralluogo -necessità - esclusione - fattispecie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento che rettificava il classamento richiesto con DOCFA (da Cat. A/2 Cl.7, Vani 12,50, rendita €4.293,05 a Cat. A/1 Cl.5, Vani 12,50, rendita €5.810,14). Il contribuente denunciava: omissione di sopralluogo, carenza di motivazione dell'atto e della sentenza di primo grado, mancata valutazione delle caratteristiche effettive dell'immobile (assenza di finiture di pregio), uso del metodo comparativo non rispettato e mutamento negativo del contesto urbano (strada sopraelevata, perdita di valore e vista mare, eliminazione servizi condominiali). Chiedeva la conferma del classamento dichiarato con DOCFA (A/2).
La decisione
L'appello del contribuente è stato accolto e l'avviso di accertamento annullato. Il giudice ha ritenuto che: 1) il sopralluogo non è necessario quando il nuovo classamento discende da una denuncia di variazione presentata dal contribuente; 2) l'avviso impugnato forniva motivazione apparente, senza indicare concretamente quali elementi avessero giustificato la riallocazione in A/1; 3) l'unità, pur ampia, non presenta finiture di pregio e la sua collocazione (primo piano, prossimità di strada sopraelevata) non è coerente con i requisiti della categoria signorile; 4) il metodo comparativo favorisce il contribuente, attesa la maggioranza di unitaà classificate A/2 nella stessa zona e nello stesso fabbricato. Per tali ragioni l'accertamento è stato annullato e le spese compensate.
Norme richiamate
Ordinanza Cassazione 26/2/2020 n. 5175
Stabilisce che il sopralluogo non è necessario quando il nuovo classamento derivi da una denuncia di variazione presentata dal contribuente; le esigenze del sopralluogo e del contraddittorio si pongono invece in caso di accertamento d'ufficio giustificato da specifiche variazioni dell'immobile.
Cassazione n. 374 del 10/1/2017
Richiamata a supporto del principio secondo cui il sopralluogo non è obbligatorio quando il classamento segue una denuncia del contribuente; conferma la giurisprudenza sui limiti del sopralluogo nell'ambito delle denunce presentate dal privato.
Circolare Ministeriale n. 5 del 14.3.1992
Definisce i requisiti della categoria A/1 (abitazioni signorili): presenza di caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifinitura di livello superiore rispetto ai fabbricati residenziali comuni. La sentenza rileva che tali requisiti non risultano dimostrati per l'unità in questione.
Massime di principio
- Quando il contribuente presenta una denuncia di variazione catastale (DOCFA), l'amministrazione non è obbligata a effettuare un sopralluogo preventivo: il contraddittorio e il sopralluogo sono invece più rilevanti negli accertamenti d'ufficio motivati da specifiche variazioni materiali dell'immobile.
- Se l'Ufficio rettifica il classamento richiesto dal contribuente deve fornire una motivazione concreta e specifica, indicando quali elementi fattuali giustificano la diversa attribuzione di categoria/classe; motivazioni meramente formali o richiamo a metodologie generiche sono insufficienti.
- La mera ampiezza o il maggior numero di vani non sono di per sè idonei ad attribuire la categoria 'signorile' (A/1): occorrono caratteristiche di pregio negli impianti, nelle finiture e un'ubicazione di pregio riconoscibile.
- Il metodo comparativo è importante: la classificazione prevalente delle unità nella stessa zona e nello stesso edificio costituisce elemento rilevante a favore del contribuente, salvo che l'Ufficio dimostri elementi contrari specifici.
- Le modifiche del contesto urbano (es. realizzazione di strade sopraelevate, opere che degradano le vedute o aumentano il rumore) possono incidere sulla idoneità a classificare un'unità come signorile e supportare la richiesta del contribuente di classamento meno elevato.
- In caso di contestazione, il contribuente è avvantaggiato se la DOCFA descrive dettagliatamente l'immobile: l'Amministrazione, se intende contestare, deve rispondere puntualmente a quegli elementi descrittivi e motivare la propria valutazione.
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