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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23253/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un appartenente al personale ATA che aveva prestato servizio con una successione di contratti a tempo determinato e che chiedeva la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dall'anno scolastico 2008/2009, in ragione della disponibilità di posti nell'organico di diritto della provincia e della sua posizione utile nella graduatoria permanente. Il Tribunale aveva accolto la domanda di assunzione, ritenendo sufficiente la vacanza dei posti e valorizzando la non contestazione ministeriale, mentre aveva respinto la domanda di conversione dei contratti a termine per il divieto dell'art. 36 d.lgs. 165/2001. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, affermando che il diritto all'immissione in ruolo del personale scolastico sorge solo in presenza dell'autorizzazione alle assunzioni e dell'atto di macro-organizzazione che individui i posti annualmente disponibili, e ha accolto soltanto la domanda di risarcimento del danno comunitario. Il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) difetto di interesse del Ministero a proporre appello; 2) novità e tardività della contestazione ministeriale, asserita violazione del principio di non contestazione e delle preclusioni processuali; 3) violazione dell'art. 554 d.lgs. 297/1994, della normativa sulle graduatorie e della direttiva 1999/70/CE, sostenendo che bastasse la vacanza dei posti in organico e che il giudice dovesse disapplicare l'atto amministrativo illegittimo; 4) in subordine, inadeguatezza della liquidazione del danno comunitario, ritenuta non sufficientemente dissuasiva dopo molti anni di precariato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso solo in linea generale, ma lo ha rigettato integralmente. Ha escluso la fondatezza della censura sul difetto di interesse all'appello del Ministero, perché la soccombenza in primo grado rendeva attuale l'interesse a impugnare una condanna all'assunzione. Ha poi affermato che, nel settore scolastico, il diritto soggettivo all'assunzione del personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti non deriva dalla sola vacanza dei posti nell'organico di diritto, ma richiede anche l'autorizzazione ministeriale alle assunzioni e l'individuazione dei posti mediante atto di macro-organizzazione; tale autorizzazione è elemento costitutivo del diritto e deve quindi essere allegata e provata da chi lo invoca. Da ciò ha fatto discendere l'infondatezza delle doglianze sulla presunta novità delle difese del Ministero e sulla non contestazione, poiché le condizioni costitutive del diritto andavano verificate anche d'ufficio. Ha infine dichiarato inammissibile la critica sulla quantificazione del danno comunitario, perché diretta a sollecitare una rivalutazione del merito. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese, con applicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad impugnare è ravvisato nell'utilità giuridica derivante dalla rimozione della decisione sfavorevole; nel caso concreto sussisteva l'interesse del Ministero a impugnare la condanna all'assunzione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali denunciate, ma le censure sulla sua violazione sono state ritenute infondate o inammissibili.

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio di motivazione è configurabile solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa; la sentenza d'appello non presentava tali anomalie.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure cumulate non determinano inammissibilità se consentono di distinguere chiaramente le doglianze; il vizio motivazionale ex n. 5 è però limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda le censure; la mancata indicazione comporta inammissibilità delle sole doglianze che su tali atti si basano.

  • art. 369 c.p.c.

    Richiamato per l'onere di deposito e specificazione dei documenti rilevanti ai fini del ricorso.

  • art. 437 c.p.c.

    Il divieto di nova in appello non impedisce di far valere eccezioni in senso lato o questioni rilevabili d'ufficio, come l'assenza delle condizioni costitutive del diritto all'assunzione.

  • art. 2697 c.c.

    L'autorizzazione ministeriale all'assunzione è qualificata come elemento costitutivo del diritto; la relativa prova grava su chi pretende il diritto all'immissione in ruolo.

  • art. 554 d.lgs. 297/1994

    L'assunzione del personale ATA dalle graduatorie permanenti avviene nei limiti dei posti disponibili, ma tale disponibilità va letta insieme alla necessaria autorizzazione alle assunzioni e all'atto di macro-organizzazione.

  • art. 36 d.lgs. 165/2001

    Richiamato nel giudizio di merito come ostativo alla conversione dei contratti a termine in rapporto a tempo indeterminato.

  • art. 39 L. 449/1997

    Le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni sono subordinate a una disciplina autorizzatoria e alla determinazione del numero massimo di assunzioni consentite.

  • art. 35 d.lgs. 165/2001

    L'avvio delle procedure di reclutamento è subordinato alla programmazione del fabbisogno e, per determinate amministrazioni, all'adozione di un apposito decreto autorizzatorio.

  • art. 6 d.lgs. 165/2001

    Richiamato quale norma che conferma la natura generale della disciplina autorizzatoria delle assunzioni.

  • art. 1, comma 605, L. 296/2006

    Richiamato dalla Corte d'appello come parte della disciplina che subordina le immissioni in ruolo alle condizioni di programmazione e autorizzazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Sussistendone i presupposti processuali, va dato atto del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

  • art. 299 c.p.c.

    Non citato.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego scolastico, il diritto all'assunzione a tempo indeterminato del personale inserito in graduatoria non nasce dalla sola vacanza di posti in organico, ma richiede anche la preventiva autorizzazione alle assunzioni e l'individuazione dei posti tramite atto di macro-organizzazione.
  • Quando un requisito è qualificato come elemento costitutivo del diritto azionato, la sua prova incombe su chi domanda il diritto e non sulla controparte come fatto impeditivo.
  • Nel giudizio civile di legittimità, il vizio di motivazione è oggi circoscritto alle sole anomalie radicali della motivazione; non è censurabile la mera insufficienza o non condivisibilità della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
  • Il principio di non contestazione opera solo rispetto ai fatti storici specificamente allegati come costitutivi della domanda e non impedisce al giudice di verificare d'ufficio la sussistenza delle condizioni di legge per il sorgere del diritto.
  • Nel processo del lavoro, il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello non impedisce la deduzione di questioni attinenti a requisiti costitutivi del diritto o di eccezioni in senso lato rilevabili anche d'ufficio.
  • L'interesse ad impugnare sussiste ogni volta che la parte soccombente possa conseguire un'utilità giuridica dalla rimozione della decisione sfavorevole, anche se l'esito pratico del rapporto potrebbe comunque essere influenzato da ulteriori obblighi dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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