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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24675/2025 del 06/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 nei confronti di una società conferitaria di azienda, chiamata a rispondere di debiti tributari della cedente in forza della responsabilità ex art. 2560 c.c. e dell'art. 14 d.lgs. n. 472/1997. La CTR aveva accolto l'appello della società e annullato la cartella. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione degli artt. 2560 c.c. e 14 d.lgs. n. 472/1997; violazione dell'art. 7 l. n. 212/2000 per difetto di motivazione della cartella; violazione dell'art. 2560, comma 1, c.c. per avere la CTR escluso l'inerenza del debito al ramo ceduto. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso incidentale deducendo, tra l'altro, che la CTR avrebbe dovuto dichiarare improcedibile il giudizio per effetto della domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 presentata dalla società nel corso del giudizio di merito, nonché la falsa applicazione dell'art. 2560 c.c. e dell'art. 14 d.lgs. n. 472/1997. Separatamente, contro il diniego di definizione agevolata notificato nel 2020, la società ha proposto ricorso deducendo violazione dell'art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018, sostenendo che la cartella era atto definibile perché costituiva il primo atto impositivo nei suoi confronti e investiva il merito della pretesa tributaria, compresa la contestazione della sua responsabilità solidale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso contro il diniego di definizione agevolata, ritenendo che la cartella emessa nei confronti della società conferitaria, chiamata a rispondere ex art. 2560 c.c., avesse natura di atto impositivo e fosse quindi suscettibile di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018. Poiché la società aveva presentato domanda e provato il versamento della prima rata, il giudizio è stato dichiarato estinto. Le spese del giudizio di definizione sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; le spese del ricorso avverso il diniego sono state compensate. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del doppio contributo unificato. Dal testo disponibile non emerge compiutamente la sorte finale del ricorso principale avverso la sentenza della CTR, ma risulta definito con estinzione il giudizio relativo al diniego di condono.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come base del controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella.

  • art. 6 d.l. n. 119/2018 conv. in l. n. 136/2018

    La cartella, quando costituisce il primo atto con cui la pretesa fiscale è resa nota al contribuente e investe il merito della pretesa, è atto definibile con la procedura di definizione agevolata delle liti tributarie.

  • art. 2560 c.c.

    È la norma invocata per la responsabilità del cessionario/conferitario per i debiti dell'azienda ceduta; la Corte ne richiama l'operatività nel valutare la natura impositiva della cartella.

  • art. 2560, comma 1, c.c.

    Richiamato nel ricorso come parametro della verifica dell'inerenza del debito al ramo d'azienda ceduto.

  • art. 2560, comma 2, c.c.

    La società aveva contestato la propria responsabilità solidale ex comma 2, opponendo la non inerenza delle imposte al ramo ceduto.

  • art. 14 d.lgs. n. 472/1997

    Invocato nei motivi dell'Amministrazione in tema di responsabilità del cessionario per le sanzioni e, più in generale, per i debiti fiscali connessi al trasferimento d'azienda.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    Richiamato per censurare la statuizione di nullità della cartella per difetto di motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018

    Le spese del giudizio definito agevolmente restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • art. 6 d.l. n. 193/2016 conv. in l. n. 225/2016

    Richiamato solo per rilevare che una precedente istanza di adesione non era stata coltivata, con conseguente decadenza dall'agevolazione.

  • art. 14 d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato insieme all'art. 2560 c.c. nei motivi dell'Agenzia e dell'ADER sulla responsabilità del cessionario.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato implicitamente nel passaggio sul doppio contributo unificato, escluso perché applicabile solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Massime di principio

  • Ai fini della definizione agevolata delle liti tributarie, il carattere "impositivo" dell'atto va individuato in base alla funzione concreta dell'atto stesso: è impositivo l'atto con cui il contribuente viene per la prima volta reso edotto della pretesa fiscale fatta valere nei suoi confronti e che gli impone una prestazione determinata nell'an e nel quantum.
  • Quando la cartella è il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene esercitata nei confronti del soggetto chiamato a rispondere quale cessionario/conferitario d'azienda, la lite non riguarda solo vizi propri della cartella ma anche la fondatezza della pretesa tributaria; in tal caso l'atto è definibile ex art. 6 d.l. n. 119/2018.
  • Nel valutare l'ammissibilità della definizione agevolata, non è decisivo che l'amministrazione abbia o meno margini discrezionali nella determinazione del tributo, ma che l'atto porti a conoscenza del contribuente la pretesa fiscale in modo tale da consentirgli di contestarne anche il merito.
  • Se il contribuente presenta tempestiva domanda di definizione agevolata e prova il pagamento della prima rata, e l'atto rientra tra quelli definibili, il giudizio sulla lite deve essere dichiarato estinto.
  • Il doppio contributo unificato non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, trattandosi di misura di natura lato sensu sanzionatoria non estensibile in via analogica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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