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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24663/2025 del 06/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relativi agli anni 2006 e 2007, emessi a seguito di determinazione induttiva del reddito del contribuente, che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi e non aveva istituito il libro degli inventari. L’Ufficio aveva ricostruito il reddito applicando una percentuale di redditività del 30% alle operazioni attive registrate e riconoscendo costi forfetari nella misura del 70% delle medesime operazioni. La CTP aveva accolto parzialmente i ricorsi, e la CTR aveva rigettato l’appello dell’Agenzia ritenendo, da un lato, legittimo l’accertamento induttivo per la mancanza del libro inventari, ma dall’altro confermando la ricostruzione reddituale sulla base della documentazione di spese e ricavi prodotta dal contribuente, senza però chiarire come dovessero essere determinati i costi e senza confrontarsi in modo compiuto con la censura dell’Ufficio sul fatto che i costi erano già stati riconosciuti forfetariamente. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 39, comma 2, 14 e 15 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la mancata istituzione del libro degli inventari legittima di per sé l’accertamento induttivo puro e non può essere sanata dal riferimento al bilancio; 2) violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 c.p.c. per motivazione apparente o comunque insufficiente della sentenza d’appello sulla questione dei costi. Il contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso. Nel merito ha accolto il secondo motivo di ricorso, rilevando che la motivazione della CTR era meramente apparente e contraddittoria nella parte in cui confermava la decisione di primo grado senza spiegare se i costi fossero stati riconosciuti in via effettiva, e in quale misura, oppure se si aggiungessero ai costi forfetari già considerati dall’Ufficio. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    è richiamato quale base dell’accertamento induttivo cd. puro; la Corte ribadisce che, in tale quadro, l’Amministrazione deve ricostruire la situazione reddituale complessiva tenendo conto anche delle componenti negative emerse o comunque provate.

  • art. 14 d.P.R. n. 600 del 1973

    è indicato nel motivo di ricorso come disposizione violata in relazione agli obblighi di scritture contabili e alla mancata istituzione del libro inventari.

  • art. 15 d.P.R. n. 600 del 1973

    è indicato nel motivo di ricorso come disposizione violata in relazione alla disciplina delle scritture contabili rilevanti ai fini dell’accertamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è la norma processuale invocata per censurare la violazione e falsa applicazione di legge sostanziale.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    è richiamato per denunciare il vizio di motivazione della sentenza tributaria d’appello.

  • art. 132 c.p.c.

    è richiamato per contestare la mancanza di una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso decisionale.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è la norma processuale invocata per far valere la nullità della sentenza per motivazione apparente o assente.

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    è richiamato nell’eccezione di inammissibilità respinta; la Corte afferma che il ricorso era comunque chiaro e sintetico.

  • art. 53 Cost.

    è evocato come parametro di capacità contributiva, nel senso che l’accertamento induttivo non può portare a tassare il profitto lordo anziché quello netto.

Massime di principio

  • Nell’accertamento induttivo puro, l’Amministrazione può ricostruire il reddito anche in via forfetaria, ma deve comunque considerare le componenti negative del reddito che risultino provate o comunque emergano dagli accertamenti, in ossequio al principio di capacità contributiva.
  • Se il contribuente documenta costi effettivi, tali costi devono essere valutati; tuttavia il riconoscimento di costi effettivi esclude la loro duplicazione mediante un’ulteriore stima forfetaria, salvo che il giudice spieghi chiaramente il criterio adottato.
  • La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente quando, pur formalmente esistente, non consente di individuare con chiarezza la ratio decidendi e il percorso logico seguito dal giudice.
  • La censura di inammissibilità per carenza di autosufficienza o per riproduzione di atti processuali non è fondata se il ricorso consente comunque una chiara comprensione delle doglianze e del loro collegamento con la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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