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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24669/2025 del 06/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per IVA e IRAP nei confronti della società e per IRPEF da partecipazione nei confronti dei soci, relativi all’anno d’imposta 2008, sulla base di documentazione extracontabile rinvenuta presso la sede sociale (due quaderni con annotazioni sugli incassi effettivi, difformi da quelli contabilizzati), di irregolarità nella contabilità ufficiale e dell’applicazione di una percentuale media di ricarico. I contribuenti avevano ottenuto accoglimento in primo grado, ma la CTR ha accolto l’appello dell’Ufficio. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2727 c.c., sostenendo che i quaderni non integrassero presunzioni gravi, precise e concordanti e che non fosse legittima l’estensione della ricostruzione anche al periodo 1.1.2008-10.4.2008; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., per omessa considerazione delle condizioni economiche e patrimoniali dei soci; 3) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c., per asserita insufficiente motivazione e mancata confutazione delle loro spiegazioni e dei dati contabili prodotti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la documentazione extracontabile rinvenuta in sede di verifica fiscale può costituire valido elemento indiziario, anche unitamente alle ulteriori irregolarità della contabilità ufficiale, e legittimare l’accertamento analitico-induttivo; ha inoltre osservato che i ricorrenti non avevano offerto prova contraria e miravano solo a una rivalutazione del merito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., tendeva in realtà a censurare il prudente apprezzamento delle prove e a sollecitare un riesame del merito. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché formulato secondo un modello di vizio motivazionale non più consentito e comunque diretto a contestare la sufficienza della motivazione e la valutazione delle prove, non l’omesso esame di un fatto storico decisivo. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    la documentazione extracontabile e gli ulteriori elementi indiziari possono legittimare l’accertamento analitico-induttivo dei ricavi, se la contabilità ufficiale risulta inattendibile

  • art. 2727 c.c.

    le presunzioni possono fondare la ricostruzione dei ricavi se gli elementi sono gravi, precisi e concordanti

  • art. 2709 c.c. e ss.

    tra le scritture contabili rilevanti vanno ricompresi anche i documenti che registrano quantitativamente o monetariamente gli atti d’impresa

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    il vizio di violazione di legge richiede un’erronea ricognizione della norma astratta, non una contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o disattende la regola del prudente apprezzamento; non quando si censuri solo la valutazione del merito

  • art. 2697 c.c.

    la violazione si configura solo se l’onere della prova viene erroneamente distribuito tra le parti

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    dopo la riforma è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non la mera insufficienza della motivazione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    il controllo di legittimità sulla motivazione resta limitato al minimo costituzionale

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sentenza è nulla solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    chi deduce l’omesso esame di un fatto storico deve indicare specificamente il fatto, il dato da cui risulta, e il momento in cui è stato discusso

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    impone l’onere di deposito degli atti rilevanti a sostegno del motivo di ricorso

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Gli appunti extracontabili rinvenuti presso l’impresa, anche se non obbligatori e anche se consistenti in annotazioni personali, possono costituire elementi probatori idonei a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti sulla presenza di ricavi non contabilizzati.
  • L’accertamento analitico-induttivo dei ricavi è legittimo quando la documentazione extracontabile si combina con ulteriori irregolarità della contabilità ufficiale, rendendo inattendibile l’intero impianto contabile.
  • Una volta che l’Ufficio abbia offerto un quadro indiziario serio e coerente, grava sul contribuente l’onere di fornire prova contraria specifica, non essendo sufficiente una mera contestazione assertiva o una diversa lettura dei fatti.
  • In sede di legittimità, la deduzione di violazione dell’art. 116 c.p.c. o dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si contesta la regola giuridica di valutazione della prova o di distribuzione dell’onere probatorio; non è consentito usare tali norme per chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5 c.p.c., il vizio motivazionale è deducibile soltanto per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è più consentito censurare la mera insufficienza o incongruità della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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