Cassazione Civile, Ordinanza n. 24660/2025 del 06/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento notificati a una associazione sportiva dilettantistica per gli anni d'imposta 2006 e 2007, emessi a seguito di processo verbale di constatazione che contestava il mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 90 della L. n. 289/2002 e varie irregolarità, con conseguente negazione del regime tributario agevolato riservato alle associazioni sportive dilettantistiche. Il contribuente, quale ex legale rappresentante e successore della società/associazione, aveva ottenuto l'accoglimento in primo grado e poi in appello; l'Ufficio ha ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 90 L. n. 289/2002, dell'art. 148, comma 8, TUIR (già art. 111, comma 4-quinquies), dell'art. 4 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c. Secondo il ricorrente, la CTR aveva erroneamente ritenuto sufficiente la mera conformità formale dello statuto e aveva trascurato che, per fruire dell'agevolazione, occorre anche la prova sostanziale dell'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro; tale prova, inoltre, incombe sul soggetto che invoca il beneficio. La sentenza di merito è stata censurata anche perché aveva svalutato come meri rilievi formali le difformità tra statuto e norme tributarie e aveva valorizzato documentazione contabile ritenuta comunque carente senza verificare in concreto l'attività svolta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, affinché riesamini i fatti di causa applicando il principio per cui, per beneficiare del regime fiscale agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche, non basta la sola veste formale o la mera affiliazione al CONI, ma occorre anche la prova sostanziale dell'assenza di scopo di lucro e del rispetto delle clausole statutarie richieste dalla normativa tributaria. La Corte ha inoltre precisato che l'onere di provare i presupposti dell'agevolazione grava su chi la invoca. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
"le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro"
La norma non consente di riconoscere l'agevolazione sulla base della sola forma societaria, ma presuppone anche l'effettiva assenza di fine di lucro e il rispetto delle condizioni sostanziali previste per gli enti sportivi dilettantistici.
art. 148, comma 8, d.P.R. n. 917/1986
Le agevolazioni tributarie per gli enti associativi non commerciali si applicano solo se le associazioni si conformano alle clausole sulla vita associativa da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto.
art. 111, comma 4-quinquies, d.P.R. n. 917/1986
Norma richiamata come previgente formulazione dell'art. 148 TUIR, nella stessa logica di agevolazione subordinata a requisiti statutari e sostanziali.
Richiamato insieme alla disciplina delle agevolazioni fiscali per le associazioni, in relazione alla qualificazione dell'attività ai fini IVA.
Chi invoca un'agevolazione o esenzione tributaria deve provarne i presupposti di fatto quando questi sono contestati dall'Amministrazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge dedotto dall'Amministrazione finanziaria.
artt. 86 e 87 d.P.R. n. 917/1986
Richiamati per ribadire la disciplina generale dei soggetti IRES, applicabile a tutti i redditi dei soggetti diversi dalle persone fisiche, salvo deroghe.
artt. 108 e ss. d.P.R. n. 917/1986
Indicati come norme derogatorie rispetto alla disciplina generale dei soggetti IRES.
art. 132, paragrafo 1, lettera m), direttiva 2006/112/CE
La nozione di organismo senza fini di lucro è autonoma del diritto UE e va riferita allo scopo perseguito, cioè all'assenza di finalità di profitto per i membri.
art. 133, primo comma, lettera a), direttiva 2006/112/CE
L'assenza di fini di lucro, anche ai fini dell'esenzione IVA per attività sportive, richiede che l'organismo si astenga dal generare profitti per i membri per tutta la sua esistenza e al momento dello scioglimento.
Massime di principio
- In tema di agevolazioni tributarie per associazioni sportive dilettantistiche, la prova non può arrestarsi alla veste formale dell'ente o alla mera affiliazione a organismi sportivi, ma deve riguardare l'effettivo svolgimento di un'attività priva di scopo di lucro.
- Le clausole statutarie richieste dalla normativa tributaria non hanno funzione meramente decorativa: la loro assenza o difformità può impedire il riconoscimento del regime agevolato.
- Quando l'Amministrazione contesta i presupposti di un'esenzione o agevolazione fiscale, l'onere di dimostrarne la sussistenza grava sul contribuente che la invoca.
- La qualificazione di ente non lucrativo ai fini dell'agevolazione deve essere accertata in concreto, verificando la reale struttura e modalità di funzionamento dell'ente, non solo i documenti formali.
- Ai fini delle esenzioni IVA connesse all'attività sportiva, la nozione di organismo senza fini di lucro è autonoma e va interpretata in base allo scopo effettivamente perseguito, non alla sola forma giuridica adottata.
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