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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24668/2025 del 06/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario)

La controversia

La controversia origina dall'opposizione proposta avverso una cartella esattoriale emessa per il recupero di spese di giustizia relative a un procedimento penale nel quale il debitore era stato condannato in concorso con altri. Il tribunale aveva accolto l'opposizione dichiarando la nullità della cartella, mentre la corte d'appello, su impugnazione della società incaricata della riscossione, ha riformato la decisione. In cassazione il debitore ha affidato il ricorso a sei motivi: (1) nullità della sentenza e del procedimento di appello per omessa apertura del contraddittorio sulla questione del vincolo di solidarietà ex art. 205 d.P.R. 115/2002, ritenuta rilevata d'ufficio; (2) omesso esame della contestazione, in primo grado, dell'utilizzabilità del foglio notizie; (3) violazione delle norme sul contenuto motivazionale della cartella, per l'asserita insufficienza del richiamo a sentenza penale e foglio notizie; (4) violazione delle norme processuali sulle opposizioni esecutive e dedotta inammissibilità dell'appello; (5) violazione dell'art. 223 TUSG e dell'art. 25 d.P.R. 602/1973 per mancato rilievo della decadenza; (6) violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 per inesistenza delle notifiche eseguite tramite posta privata prima del 10 settembre 2017. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: ha escluso la necessità del contraddittorio su una questione di puro diritto; ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità la censura sul foglio notizie; ha ritenuto la motivazione della cartella adeguata in concreto perché recava dati identificativi del ruolo, del provvedimento e rinvio specifico al foglio notizie, oltre alla produzione del foglio stesso senza contestazioni specifiche; ha dichiarato inammissibile e comunque infondata la censura sull'appello e sulla decadenza, osservando che per il recupero delle spese di giustizia si applica l'art. 227-ter TUSG, che richiama solo il comma 2 dell'art. 25 d.P.R. 602/1973, con esclusione della decadenza del comma 1; ha infine escluso l'inesistenza della notifica a mezzo posta privata, qualificandola come nulla ma non inesistente e comunque sanata dal raggiungimento dello scopo, poiché la cartella era pervenuta al destinatario che aveva potuto impugnarla pienamente.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la riforma operata dalla corte d'appello e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre a dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Le ragioni decisive sono state la natura di puro diritto della questione sulla solidarietà, l'inammissibilità per difetto di specificità di alcune censure, la sufficienza motivazionale della cartella nel caso concreto, l'inapplicabilità della decadenza di cui al comma 1 dell'art. 25 d.P.R. 602/1973 al recupero delle spese di giustizia e la sanabilità della notifica eseguita da operatore postale privato privo di titolo, poiché l'atto aveva comunque raggiunto il suo scopo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Viene richiamato come base dei motivi di ricorso, ma le censure vengono ritenute in parte infondate e in parte inammissibili per carenza di specificità.

  • art. 101 c.p.c.

    L'obbligo di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio non riguarda le questioni di puro diritto, ma quelle di fatto o miste di fatto e di diritto che richiedano nuove allegazioni o prove.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di nullità per motivazione apparente, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dal ricorrente, senza che la Corte ne ricavasse un autonomo fondamento di accoglimento.

  • art. 205 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato dal ricorrente in tema di vincolo di solidarietà tra i condannati nel processo penale; la Corte considera la questione di puro diritto e ritiene non necessario il contraddittorio preventivo.

  • art. 280 d.P.R. n. 115 del 2002

    Il foglio notizie è indicato come documento previsto nel fascicolo processuale ai fini del recupero del credito e delle annotazioni sulle spese.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    Richiamato per sostenere l'insufficienza della motivazione della cartella, ma la Corte ritiene la motivazione adeguata nel caso concreto.

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo; la Corte esclude la violazione perché la cartella rinviava in modo specifico agli atti presupposti.

  • artt. 617 e 618 c.p.c.

    Invocati per sostenere l'inammissibilità dell'appello in materia di opposizioni esecutive; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità e comunque non dimostrata.

  • art. 223 d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte afferma che, per il recupero delle spese di giustizia, trova applicazione il rinvio all'art. 227-ter TUSG e non la disciplina invocata dal ricorrente in modo estensivo.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    Per il recupero delle spese di giustizia si applica solo il comma 2, richiamato dall'art. 227-ter TUSG, con esclusione della decadenza prevista dal comma 1.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    Le notificazioni eseguite da operatore postale privato senza titolo abilitativo nel periodo intermedio non sono inesistenti ma nulle; se l'atto raggiunge lo scopo, la notifica è sanata.

  • art. 227-ter d.P.R. n. 115 del 2002

    È la disposizione decisiva per escludere l'applicazione della decadenza del comma 1 dell'art. 25 d.P.R. 602/1973 al recupero delle spese di giustizia.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte usa il parametro della specificità del ricorso per dichiarare inammissibili alcune censure non corredate da adeguata localizzazione degli atti e degli atti processuali richiamati.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1 quater e comma 1 bis

    Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • Direttiva 2008/6/CE

    È richiamata come contesto del sistema delle notifiche postali che consente agli operatori privati di notificare atti giudiziari, salvo diversa dimostrazione dello Stato.

  • L. n. 124 del 2017

    È richiamata come intervento normativo che ha introdotto il regime successivo in materia di notifiche postali.

Massime di principio

  • Il giudice non è tenuto ad aprire il contraddittorio su una questione rilevata d'ufficio quando si tratta di questione di puro diritto; l'obbligo di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c. opera invece per questioni di fatto o miste che richiedano nuove allegazioni o prove.
  • Nel giudizio di cassazione la censura deve essere specifica e autosufficiente: la doglianza è inammissibile se non indica puntualmente dove e quando la questione sia stata dedotta nei gradi di merito o se non riporta gli atti processuali rilevanti.
  • La motivazione di una cartella esattoriale è sufficiente quando consente al destinatario di comprendere origine e ragione del credito, anche mediante rinvio specifico ad atti presupposti, purché nel caso concreto gli elementi richiamati siano dettagliati e il debito sia ricostruibile.
  • Nel recupero delle spese di giustizia non si applica automaticamente la decadenza prevista per la riscossione di crediti tributari, se la disciplina speciale richiama soltanto una parte dell'art. 25 d.P.R. 602/1973.
  • La notificazione di atti giudiziari eseguita da operatore postale privato privo del necessario titolo non è inesistente, ma nulla; se l'atto è comunque pervenuto al destinatario e questi ha potuto esercitare il diritto di difesa, la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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