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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15991/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento di una cartella di pagamento per imposte di registro e ipotecarie relative all'anno 1981, emessa a seguito di una decisione parzialmente favorevole della Commissione tributaria centrale sull'atto impositivo presupposto. La CTR aveva ritenuto la cartella immotivata perché si limitava a richiamare la decisione della Commissione tributaria centrale senza indicare i criteri seguiti per il calcolo dell'imponibile e dell'imposta. Con l'unico motivo l'Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 25 del d.P.R. n. 602/1973, 3 della L. n. 241/1990, 7 della L. n. 212/2000 e d.m. n. 321/1999, sostenendo che il richiamo alla sentenza passata in giudicato rendeva sufficiente la motivazione della cartella, trattandosi di atto già noto alla contribuente. La contribuente ha resistito e, in memoria, ha invocato l'estensione del giudicato favorevole formatosi in un autonomo giudizio promosso da un coobbligato solidale, conclusosi con decisione di legittimità che aveva ritenuto illegittima la medesima cartella per difetto di motivazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto assorbente e decisivo il giudicato esterno favorevole formatosi in favore di un coobbligato solidale, successivamente al controricorso nel presente giudizio, giudicato che la contribuente poteva opporre all'Ufficio ai sensi dell'art. 1306 c.c. nel processo tributario. La Corte ha richiamato i presupposti dell'opponibilità del giudicato esterno tra coobbligati solidali e ha affermato che, nel caso concreto, tali condizioni erano tutte presenti: giudicato definitivo, assenza di precedente giudicato tra le stesse parti, tempestiva deduzione nel giudizio pendente e mancanza di ragioni personali del coobbligato. In conseguenza del rigetto, ha disposto la compensazione delle spese per la formazione del giudicato in pendenza del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro processuale sotto cui è stata proposta la censura di violazione di legge.

  • art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dall'Ufficio a sostegno della sufficienza motivazionale della cartella di pagamento.

  • art. 3 della legge n. 241 del 1990

    invocato per sostenere che il richiamo all'atto presupposto rendeva comprensibile la pretesa tributaria.

  • art. 7 della legge n. 212 del 2000

    richiamato dall'Ufficio sul tema della motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.

  • d.m. n. 321 del 1999

    citato dall'Ufficio quale disciplina regolamentare della cartella di pagamento.

  • art. 6 del d.l. n. 119 del 2018

    il diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per gli atti processuali ed è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi al giudice presso cui pende la controversia.

  • artt. 16, 16-bis e 17 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamati per affermare la correttezza delle modalità di notificazione del diniego di condono.

  • art. 1306 c.c.

    consente al condebitore solidale di opporre al creditore il giudicato favorevole formatosi in un giudizio promosso da altro coobbligato, alle condizioni indicate dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 324 c.c.

    il giudicato definitivo stacca il rapporto tra contribuente e fisco dalla causa originaria e ne integra uno nuovo limitatamente alla parte cui la decisione si riferisce.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il condebitore solidale può opporre all'ente impositore il giudicato favorevole formatosi in un autonomo giudizio promosso da altro coobbligato, purché il giudicato sia definitivo, non vi sia già un giudicato tra lui e il creditore, l'eccezione sia dedotta tempestivamente nel giudizio pendente e la decisione non sia fondata su ragioni personali del diverso coobbligato.
  • La possibilità di avvalersi del giudicato favorevole altrui non è preclusa dal solo fatto che il contribuente abbia promosso un autonomo giudizio sull'atto impositivo; ostacola l'estensione soltanto un giudicato sfavorevole già definitivo tra le medesime parti.
  • In presenza di un giudicato esterno favorevole validamente invocato dal condebitore solidale, il ricorso dell'Amministrazione contro la decisione che ne ha fatto applicazione deve essere rigettato.
  • Quando il giudicato favorevole si forma in pendenza del giudizio di legittimità ed è poi utilmente opposto nel processo, possono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese.
  • Per la cartella di pagamento, la motivazione è valutata anche in rapporto al contenuto dell'atto presupposto e alla conoscibilità della pretesa, ma nel caso deciso la Corte ha risolto la controversia sulla base del giudicato esterno senza affrontare nel merito in via autonoma la sufficienza della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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