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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15904/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di liquidazione con cui l'ufficio aveva richiesto l'imposta di registro in misura proporzionale su un decreto di riconoscimento dell'usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. relativo a un terreno sito nel Comune di Villa Literno. I contribuenti sostenevano di avere diritto alla tassazione in misura fissa, invocando l'agevolazione per la piccola proprietà contadina. In Cassazione deducevano tre censure: violazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, assumendo che l'imposta dovesse essere determinata come imposta d'atto sulla base della natura giudiziaria del provvedimento e del valore ivi indicato; violazione dell'art. 15 c.p.c., sostenendo che la base imponibile dovesse essere il valore catastale; violazione della L. n. 346/1976, come modificata dalla L. n. 97/1994, perché il decreto di usucapione avrebbe già accertato i requisiti per l'agevolazione fiscale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il decreto di riconoscimento emesso nel procedimento di usucapione speciale non produce giudicato nei confronti dell'amministrazione finanziaria e non esonera il contribuente dalla prova degli ulteriori requisiti richiesti dalla disciplina fiscale della piccola proprietà contadina. L'agevolazione non consegue automaticamente al solo accertamento civilistico dell'usucapione, ma richiede la verifica, da parte dell'ufficio, dei presupposti tributari previsti dalla normativa speciale, tra cui la natura dei beni, la loro destinazione a unità produttiva agricola e la dedizione diretta all'attività agricola da parte dell'acquirente. Poiché tale prova non era stata offerta, la pretesa agevolativa non poteva essere accolta. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione dell'Agenzia; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1159 bis c.c.

    L'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale costituisce il presupposto civilistico dell'acquisto, ma non comporta automaticamente il diritto all'agevolazione fiscale.

  • art. 3 L. n. 346/1976

    Il decreto di riconoscimento emesso nel relativo procedimento ha natura non assimilabile a sentenza e conferisce soltanto una presunzione di appartenenza, non opponibile come giudicato all'amministrazione tributaria.

  • art. 4 L. n. 346/1976

    Prevede l'applicabilità delle agevolazioni fiscali ai trasferimenti/regolarizzazioni che realizzino l'arrotondamento o l'accorpamento della piccola proprietà contadina, ma solo in presenza dei requisiti richiesti dalla disciplina agevolativa.

  • art. 9, comma 2, d.P.R. n. 601/1973

    La tassazione in misura fissa è subordinata alla ricorrenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per le agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina.

  • art. 20 d.P.R. n. 131/1986

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la determinazione dell'imposta come imposta d'atto, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 15 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la determinazione del valore catastale, ma la censura è stata respinta.

  • art. 1 L. n. 604/1954

    La Corte richiama il principio per cui l'agevolazione per la piccola proprietà contadina richiede la verifica dei relativi presupposti sostanziali.

  • art. 1 L. n. 228/2012

    Ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, rilevante per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    In caso di rigetto integrale del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, l'acquisto di fondi rustici per usucapione speciale può rientrare nell'ambito agevolativo, ma solo se ricorrono anche i requisiti oggettivi e soggettivi specificamente previsti dalla disciplina tributaria.
  • Il decreto di riconoscimento dell'usucapione speciale non ha efficacia di giudicato nei confronti dell'amministrazione finanziaria e non impedisce all'ufficio di verificare autonomamente i presupposti dell'agevolazione.
  • L'accertamento civilistico dell'acquisto a titolo originario non equivale, di per sé, al riconoscimento del trattamento fiscale agevolato, che richiede una prova autonoma dei requisiti normativi.
  • Quando la parte che invoca l'agevolazione non dimostra i presupposti richiesti dalla legge speciale, la pretesa di applicare la tassazione in misura fissa deve essere respinta.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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