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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15903/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso per l'imposta di registro dovuta su una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. avente ad oggetto il trasferimento di terreni agricoli. L'Amministrazione finanziaria aveva negato le agevolazioni fiscali previste per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, assoggettando l'atto a tassazione ordinaria. I contribuenti avevano invece sostenuto di avere diritto al beneficio, e sia il giudice di primo grado sia la CTR avevano accolto la loro tesi, ritenendo sufficiente la qualità di coltivatrice diretta in capo ad almeno uno dei coniugi. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194 del 2009, conv. in l. n. 25 del 2010, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che, per ottenere le agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina, non basta la mera qualità soggettiva di coltivatore diretto, essendo invece indispensabile anche l'iscrizione del beneficiario nella corrispondente gestione previdenziale e assistenziale INPS al momento della registrazione dell'atto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della CTR che aveva riconosciuto l'agevolazione fiscale sulla sola base della qualifica di coltivatrice diretta di uno dei beneficiari, senza verificare l'ulteriore requisito dell'iscrizione alla gestione previdenziale agricola. Ritenuto che tale requisito fosse necessario e che la sua assenza non fosse stata contestata né superata da prova contraria, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., rigettando il ricorso introduttivo dei contribuenti e confermando quindi, in sostanza, la legittimità della tassazione ordinaria. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei contribuenti, mentre quelle dei giudizi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    La sentenza ex art. 2932 c.c. che trasferisce il bene costituisce il titolo rilevante ai fini dell'imposizione di registro e della verifica dei requisiti per l'agevolazione fiscale invocata.

  • L. 6 agosto 1954, n. 604, artt. 2, 3 e 4

    Le agevolazioni per la piccola proprietà contadina richiedono specifici requisiti soggettivi e oggettivi e una documentazione/attestazione idonea a provarne la sussistenza al momento dell'atto.

  • d.lgs. n. 99 del 2004, art. 1, commi 4 e 5-bis

    L'imprenditore agricolo professionale può accedere alle agevolazioni fiscali previste per il coltivatore diretto solo se iscritto alla gestione previdenziale e assistenziale agricola.

  • art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194 del 2009, conv. in l. n. 25 del 2010

    Per le agevolazioni sulla piccola proprietà contadina, i trasferimenti di terreni agricoli a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali sono agevolati solo se i beneficiari risultano iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

  • art. 2697 c.c.

    Il requisito dell'iscrizione previdenziale doveva essere dimostrato dai contribuenti che invocavano il beneficio fiscale.

  • art. 115 c.p.c.

    La decisione richiama la necessità di decidere sulla base dei fatti non contestati e del materiale probatorio ritualmente acquisito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo è stato veicolato come censura per violazione di legge sostanziale e processuale.

  • art. 384 c.p.c.

    Cassata la sentenza d'appello, la Corte ha deciso nel merito perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • d.l. n. 542 del 1996, art. 2, comma 1

    Ha esteso a tre anni il termine per la produzione del certificato definitivo richiesto per mantenere il beneficio fiscale.

Massime di principio

  • Per ottenere le agevolazioni fiscali sulla piccola proprietà contadina non è sufficiente la sola qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale: è necessario anche il possesso, al momento rilevante, dell'iscrizione nella corrispondente gestione previdenziale e assistenziale agricola.
  • Quando la legge condiziona un'agevolazione fiscale a requisiti soggettivi e a una specifica iscrizione previdenziale, il giudice di merito deve verificare entrambi i presupposti; l'accertamento di uno solo di essi è insufficiente.
  • Se il requisito normativamente richiesto per il beneficio fiscale non è stato contestato e non emergono ulteriori questioni di fatto da accertare, la Corte di cassazione può decidere nel merito rigettando la domanda originaria del contribuente.
  • In materia di agevolazioni tributarie, l'onere di provare i presupposti del beneficio grava sul contribuente che lo invoca.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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