Cassazione Civile, Ordinanza n. 15905/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, concesse al contribuente in occasione dell'acquisto di un terreno agricolo nel 2009, ritenendo che la successiva locazione del fondo, intervenuta nel mese seguente e comunque prima del decorso del quinquennio, determinasse la decadenza dal beneficio. In primo grado il ricorso era stato accolto sul presupposto che il fondo fosse stato affittato a una società agricola e che potesse operare l'esclusione della decadenza prevista dall'art. 11 del d.lgs. n. 228 del 2001, avuto riguardo alla composizione sociale. La CTR ha invece accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo inapplicabile tale disciplina quando il fondo sia locato a una società di capitali, senza rilievo per la qualità dei singoli soci. Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che il contratto di affitto era stato risolto nel 2012, non aveva mai avuto esecuzione e il contribuente aveva continuato a coltivare il terreno e a pagarne le imposte; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 228 del 2001, sostenendo che la permanenza del beneficio dovesse essere riconosciuta anche in caso di affitto a società di capitali, se permangono gli altri requisiti previsti dalla norma.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla CTR della Toscana, in diversa composizione, affinché accerti in fatto se la società conduttrice avesse natura agricola e fosse composta esclusivamente da soggetti legati al beneficiario da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. La Cassazione ha ritenuto che la CTR avesse applicato in modo troppo restrittivo l'art. 11 del d.lgs. n. 228 del 2001, senza verificare la concreta sussistenza dei requisiti ulteriori dedotti dal contribuente. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo
Il motivo è dedotto per censurare l'omessa considerazione di un fatto storico asseritamente decisivo, cioè la risoluzione e mancata esecuzione del contratto di affitto e la prosecuzione della coltivazione da parte del contribuente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 228 del 2001
È la norma processuale invocata per denunciare l'errore di diritto della sentenza di appello nell'interpretazione della disciplina sulle agevolazioni per la piccola proprietà contadina.
art. 7 della L. n. 604 del 1954
Prevede la perdita delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina in caso di affitto del fondo entro il quinquennio dall'acquisto, salvo l'eccezione di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 228 del 2001.
art. 11 del d.lgs. n. 228 del 2001
La Corte interpreta la disposizione nel senso che l'esclusione della decadenza opera anche quando l'affitto o la vendita siano a favore di una società agricola, di persone o di capitali, purché il suo oggetto sociale sia agricolo e la compagine sia composta esclusivamente da soggetti legati al beneficiario da coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo.
È richiamato quale parametro per identificare l'attività agricola cui deve essere riconducibile l'oggetto sociale della società per beneficiare dell'eccezione alla decadenza.
art. 2, comma 4 bis, del d.l. n. 194 del 2009, conv. in L. n. 25 del 2010
Rende stabili le agevolazioni per la piccola proprietà contadina ed estende i benefici anche agli imprenditori agricoli professionali, persone fisiche o società, nei limiti previsti dalla disciplina richiamata.
d.lgs. n. 99 del 2004, art. 1, commi 1, 3, 4, 5 bis e 5 ter
La Corte ricostruisce la disciplina dell'imprenditore agricolo professionale e l'estensione dei benefici alle società agricole, sottolineando che per accedere alle agevolazioni è necessario il requisito dell'iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura in capo al socio o all'amministratore rilevante.
art. 2, commi 4 e 4 bis, del d.lgs. n. 99 del 2004
Sono letti come norme che equiparano, ai fini dei benefici fiscali per la piccola proprietà contadina, l'IAP persona fisica e le società agricole che abbiano i requisiti di legge.
Massime di principio
- In materia di piccola proprietà contadina, l'affitto del fondo entro cinque anni dall'acquisto determina in linea generale la decadenza dalle agevolazioni fiscali, poiché è sintomatico della cessazione della coltivazione diretta da parte del proprietario.
- L'eccezione alla decadenza prevista per gli atti a favore di coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo deve essere interpretata tenendo conto dell'evoluzione normativa che ha esteso i benefici anche alle società agricole.
- L'esclusione della decadenza può operare anche quando l'affitto o la vendita avvengano a favore di una società agricola di persone o di capitali, se il suo oggetto sociale è agricolo e la compagine sociale è integralmente composta da soggetti legati al beneficiario dai vincoli familiari previsti dalla norma.
- Nei regimi agevolativi agricoli, l'equiparazione tra persona fisica e società agricola richiede la concreta verifica dei requisiti soggettivi e dell'iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura del socio o amministratore che consente alla società di assumere la qualifica rilevante.
- Quando il giudice di merito esclude in astratto l'applicabilità di un'esenzione o di una deroga senza verificare i requisiti fattuali specificamente allegati dalla parte, la decisione è censurabile per violazione di legge e va cassata con rinvio per il necessario accertamento in fatto.
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