Cassazione Civile, Ordinanza n. 15901/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria revocava le agevolazioni per l'acquisto della prima casa, recuperando l'imposta di registro ordinariamente dovuta, sul presupposto che l'immobile acquistato fosse di lusso. Dopo che la CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso e la CTR aveva confermato tale esito, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi: 1) violazione del giusto processo e delle norme sul contraddittorio e sulla rimessione al primo giudice, per omissione della rimessione in presenza di questione rilevata d'ufficio senza previa instaurazione del contraddittorio; 2) violazione delle norme sulla motivazione degli atti amministrativi e tributari, per motivazione per relationem ad atti non indicati né allegati; 3) illegittima integrazione della motivazione in corso di causa; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell'onere della prova a carico del contribuente; 5) violazione dei criteri di valutazione delle prove, per aver la CTR preferito le risultanze catastali alla documentazione progettuale prodotta; 6) omesso esame di un fatto decisivo, perché la documentazione di progetto sarebbe stata solo menzionata e non valutata. In vista dell'adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria, producendo documentazione attestante la richiesta di definizione agevolata ex art. 6 D.L. n. 193 del 2016, con impegno a rinunciare al giudizio.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito, ritenendo documentata e non contestata l'adesione alla definizione agevolata e quindi la sopravvenuta estinzione del giudizio di cassazione. Ha applicato il principio secondo cui, in presenza della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata e della successiva comunicazione dell'esattore, il processo si estingue ex art. 391 c.p.c. per rinuncia del debitore se questi è ricorrente, ovvero per estinzione ex lege se è resistente o intimato. Ha inoltre compensato le spese di lite.
Norme richiamate
definizione agevolata; impegno a rinunciare al giudizio
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, seguita dagli adempimenti previsti dalla norma, determina l'estinzione del giudizio di cassazione secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
conv. con modif. in L. n. 225 del 2016
La disciplina della definizione agevolata rileva ai fini dell'estinzione del processo di cassazione.
estinzione del giudizio di cassazione
Il processo di cassazione si estingue in conseguenza della rinuncia del ricorrente o, nei casi previsti, per estinzione ex lege.
mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria
La mancata eccezione della controparte circa la notificazione dei documenti prodotti con memoria consente di tenerne conto ai fini della decisione.
art. 6 CEDU
Invocato dal ricorrente come parametro del giusto processo, ma non esaminato nel merito per l'estinzione del giudizio.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente come parametro del giusto processo, ma non esaminato nel merito per l'estinzione del giudizio.
Invocato per lamentare la violazione del contraddittorio su questioni rilevate d'ufficio.
art. 59 D.Lgs. n. 546 del 1992
Invocato per sostenere la necessità della rimessione al primo giudice in caso di violazione del contraddittorio.
Richiamato nel motivo relativo alla rimessione al giudice di primo grado.
art. 3, comma 3, L. n. 241 del 1990
Invocato in relazione all'obbligo di motivazione degli atti e alla motivazione per relationem.
art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
Invocato in relazione all'obbligo di motivazione degli atti tributari.
Invocato per contestare la ripartizione dell'onere della prova nei giudizi tributari.
Massime di principio
- Quando il debitore documenta di avere aderito a una procedura di definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio e tale circostanza non sia contestata dalla controparte, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto senza esame dei motivi.
- La produzione documentale compiuta in prossimità della decisione può essere valutata se la controparte non solleva contestazioni specifiche sulla sua rituale conoscenza o notificazione.
- Nei casi di definizione agevolata, la verifica del perfezionamento della fattispecie legale prevale sull'esame del merito delle censure proposte in cassazione.
- Se il processo si estingue per effetto della definizione agevolata, le spese possono essere compensate.
- Le questioni di contraddittorio, motivazione dell'atto, riparto dell'onere della prova e valutazione delle prove restano assorbite quando interviene l'estinzione del giudizio per causa sopravvenuta.
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