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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15900/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella esattoriale notificata a una società cooperativa a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per omessi versamenti IRES. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente, rimodulando la pretesa fiscale; l'Agenzia delle entrate aveva impugnato la decisione di primo grado contestando l'eliminazione delle sanzioni e il ricalcolo degli interessi, mentre la contribuente aveva proposto appello incidentale. Entrambi gli appelli erano stati rigettati. In cassazione l'Agenzia proponeva cinque motivi: (1) violazione delle norme su comunicazione di irregolarità e sanzioni, sostenendo che la sanzione del 30% non richiede preventiva comunicazione; (2) nullità della sentenza per carenza di motivazione; (3) omesso esame di un fatto decisivo, subordinato al secondo motivo; (4) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle norme del processo tributario, per avere la CTR confermato il ricalcolo degli interessi pur in assenza di una specifica domanda; (5) violazione dell'art. 20 d.P.R. n. 602/1973, perché il ricalcolo degli interessi non conseguirebbe automaticamente all'annullamento delle sanzioni. La contribuente resisteva con controricorso e ricorso incidentale, deducendo la nullità della decisione per motivazione apodittica sul proprio appello incidentale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. La causa era stata già rinviata a nuovo ruolo per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Equitalia Sud s.p.a., parte dei precedenti gradi ma non destinataria originaria dei ricorsi per cassazione; nessuna delle parti ricorrenti ha provveduto alla notifica nei confronti del litisconsorte necessario processuale nel termine assegnato. Richiamando l'art. 331 c.p.c. e il principio del litisconsorzio necessario processuale in sede di impugnazione, la Corte ha ritenuto che la mancata integrazione del contraddittorio determini l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base della liquidazione automatizzata della pretesa fiscale per omessi versamenti

  • art. 6, comma 5, L. n. 212/2000

    invocato nel motivo relativo alla necessità della comunicazione di irregolarità prima dell'applicazione delle sanzioni

  • art. 13 D.Lgs. n. 471/1997

    richiamato in relazione alla disciplina delle sanzioni per omesso versamento

  • art. 20 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dai motivi sul ricalcolo degli interessi; la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità

  • art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    invocato come parametro della dedotta nullità della sentenza tributaria per motivazione

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per la censura di nullità della sentenza per asserita carenza motivazionale

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della decisione

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    utilizzato come norma processuale di riferimento per i vari motivi di ricorso per cassazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • artt. 18 e 54 D.Lgs. n. 546/1992

    richiamati con riguardo ai limiti del thema decidendum nel processo tributario

  • art. 331 c.p.c.

    applicato dalla Corte per affermare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della parte presente nei precedenti gradi e non evocata in cassazione

  • Cass. n. 8790 del 2019

    richiamata per il principio del litisconsorzio necessario processuale in appello e in cassazione

  • Cass. n. 26433 del 2017

    richiamata per il medesimo principio sul necessario coinvolgimento di tutte le parti già presenti nei gradi precedenti

Massime di principio

  • In sede di impugnazione, quando nel giudizio di merito hanno partecipato più parti, è necessario che tutte siano evocate anche nel grado successivo, se la loro presenza è indispensabile per evitare giudicati contrastanti; in difetto si applica l'art. 331 c.p.c. con ordine di integrazione del contraddittorio.
  • La mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario processuale comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Il litisconsorzio necessario processuale opera non solo quando derivi da rapporti sostanziali inscindibili, ma anche quando la pluralità di parti già presenti nel grado precedente debba permanere nel giudizio di gravame per ragioni di coerenza del giudicato.
  • Quando il ricorso per cassazione è definito in rito per mancata integrazione del contraddittorio, la Corte non esamina i motivi di merito o le censure sulla motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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