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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15902/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha revocato le agevolazioni fiscali per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, relative all'acquisto di alcuni terreni in un Comune lombardo, ritenendo che la mancata indicazione del volume d'affari nelle dichiarazioni dei redditi del contribuente originario fosse indice dell'omesso svolgimento di attività agricola. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato accolto; in appello la CTR ha invece dichiarato il ricorso originario inammissibile per tardività, ritenendo non applicabile la sospensione di 90 giorni per l'istanza di accertamento con adesione, perché l'avviso di liquidazione non sarebbe definibile con tale procedura. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) violazione del d.lgs. n. 218 del 1997, artt. 1 e 3, per l'esclusione dell'avviso impugnato dall'ambito dell'accertamento con adesione; 2) violazione dell'art. 10 L. n. 212 del 2000, per il comportamento non corretto dell'Ufficio che aveva comunicato il diniego dopo la scadenza del termine per impugnare; 3) omesso esame di un fatto decisivo, relativo alla spettanza dell'agevolazione per la piccola proprietà contadina ai sensi della L. n. 604 del 1954. La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo assorbiti gli altri.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: l'avviso di liquidazione impugnato, poiché comportava la revoca di un'agevolazione e la conseguente ripresa a tassazione, aveva natura sostanzialmente impositiva e non meramente liquidatoria. Di conseguenza, il giudizio rientrava nell'ambito applicativo dell'accertamento con adesione e la presentazione dell'istanza sospendeva il termine per proporre ricorso. La declaratoria di inammissibilità per tardività resa dalla CTR è stata quindi cassata. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. La causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    "Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato"

    È il termine ordinario per impugnare l'atto tributario, ma non opera quando trova applicazione la sospensione speciale prevista dalla disciplina dell'accertamento con adesione.

  • art. 1, comma 1, d.lgs. n. 218 del 1997

    L'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA può essere definito con adesione del contribuente secondo le disposizioni del decreto.

  • art. 6, commi 2 e 3, d.lgs. n. 218 del 1997

    L'istanza di accertamento con adesione sospende per 90 giorni il termine di impugnazione, ma la disciplina si applica agli avvisi di accertamento o di rettifica; la Corte vi sussume anche l'avviso di liquidazione che abbia natura sostanzialmente impositiva.

  • art. 10 L. n. 212 del 2000

    È richiamato dai ricorrenti come parametro di correttezza dell'azione amministrativa, ma il relativo motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • L. n. 604 del 1954

    È richiamata in relazione all'agevolazione per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina.

  • art. 32 TUIR

    È menzionato nel quadro fattuale come riferimento ai limiti entro cui l'attività agricola sarebbe stata ritenuta esente da dichiarazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per i primi due motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per il terzo motivo per omesso esame di un fatto decisivo.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione della disciplina dell'accertamento con adesione e della conseguente sospensione del termine di impugnazione, non rileva il nomen iuris dell'atto, ma la sua effettiva funzione sostanziale.
  • Un avviso formalmente qualificato come liquidazione può essere considerato atto impositivo quando, per la prima volta, esprime nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore o diversa da quella già applicata e deriva dal disconoscimento di un'agevolazione fiscale.
  • Quando il contribuente attiva tempestivamente la procedura di accertamento con adesione su un atto sostanzialmente impositivo, il termine per proporre ricorso resta sospeso per il periodo previsto dalla legge speciale; non può quindi dichiararsi la tardività del ricorso applicando il solo termine ordinario.
  • In materia tributaria, la qualificazione dell'atto ai fini processuali deve essere compiuta in base alla sostanza della pretesa fiscale e alla natura della contestazione, non alla sola veste formale dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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