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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21458/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento nei confronti di una società in accomandita semplice per alcuni anni d'imposta, contestando costi ritenuti inesistenti e la conseguente indebita deduzione/detrazione ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, nonché, nei confronti dei soci, maggiori redditi di partecipazione e maggior IRAP. La commissione tributaria provinciale aveva rigettato i ricorsi della società e dei soci, mentre la commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dei contribuenti annullando gli atti impositivi. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento e sulla decadenza, per avere la CTR ritenuto tardivo l'avviso per l'anno 2008 e, quanto all'IRAP, per avere escluso il raddoppio dei termini; 2) violazione delle norme su presunzioni, motivazione dell'avviso e allegazione degli atti richiamati, per avere la CTR ritenuto leso il diritto di difesa dalla mancata allegazione del processo verbale di constatazione relativo a un terzo; 3) censura sulla ritrattazione di una confessione stragiudiziale; 4) e 6) censura per motivazione apparente/illogica della sentenza, perché non spiegava adeguatamente perché le presunzioni dell'Ufficio fossero ritenute non gravi, precise e concordanti e perché le prestazioni fatturate fossero considerate effettive; 5) ulteriore censura sulla disciplina dell'art. 8 d.l. 16/2012. I resistenti non hanno svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti della motivazione, il secondo, il quarto e il sesto motivo; ha dichiarato assorbiti i restanti motivi. In particolare ha affermato che, per le imposte diverse dall'IRAP relative all'anno 2008, il raddoppio dei termini di accertamento era operante perché la notizia di reato era stata trasmessa nei termini utili; ha però escluso il raddoppio per l'IRAP, per la quale non operano le ipotesi presidiate da sanzioni penali. Ha inoltre ritenuto infondato l'assunto circa l'obbligo di allegare integralmente altrui verbali richiamati nell'avviso, essendo sufficiente che il contenuto essenziale della pretesa sia riprodotto nell'atto. Infine ha censurato la sentenza impugnata per motivazione solo apparente e stereotipata, perché non consentiva di comprendere l'iter logico seguito nel valutare le presunzioni dell'Ufficio e l'effettività delle prestazioni fatturate. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 5 TUIR

    richiamato per l'accertamento del maggior reddito di partecipazione dei soci

  • art. 43 d.P.R. 600/73

    termine di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi, raddoppiabile in presenza dei presupposti di reato

  • art. 57 d.P.R. 633/72

    termine di decadenza per l'accertamento IVA, raddoppiabile in presenza dei presupposti di reato

  • art. 2 d.lgs. 128/2015

    la disciplina transitoria non incide sugli avvisi già notificati nei periodi d'imposta anteriori nei limiti affermati dalla giurisprudenza richiamata

  • art. 8, comma 1, d.l. 16/2012

    richiamato nella censura sul raddoppio dei termini; la Corte ritiene fondato il motivo solo nei limiti indicati per le imposte diverse dall'IRAP

  • art. 42 d.P.R. 600/73

    nell'avviso di accertamento non è necessario allegare integralmente i documenti richiamati, purché se ne riproduca il contenuto essenziale

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel motivo sulle presunzioni semplici poste a base dell'accertamento

  • art. 2730 c.c. e ss.

    richiamate nel motivo relativo alla confessione stragiudiziale e alla sua pretesa ritrattazione

  • art. 56 d.P.R. 633/72

    richiamato nel motivo sulla motivazione e sull'istruttoria dell'accertamento IVA

  • art. 36 d.lgs. 546/92

    la motivazione della sentenza tributaria deve consentire di comprendere il percorso logico della decisione; la motivazione meramente apparente integra vizio di nullità

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi per violazione/falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    utilizzato per i vizi di nullità della sentenza, tra cui la motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per chiarire che non sono più deducibili in cassazione insufficienza e contraddittorietà della motivazione, salvo il minimo costituzionale

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione deve superare il minimo costituzionale, altrimenti la sentenza è nulla per motivazione apparente o mancante

  • art. 2732 c.c.

    richiamato nel motivo sulla ritrattazione della confessione stragiudiziale

  • art. 7 d.lgs. 546/92

    richiamato nel motivo sull'istruzione probatoria nel processo tributario

  • art. 8, comma 2, d.l. 16/2012

    richiamato nel motivo sulla relazione tra i commi 1 e 2 della disciplina del raddoppio dei termini

Massime di principio

  • In materia di accertamento tributario, il raddoppio dei termini opera quando dagli elementi acquisiti emerga l'obbligo di presentare denuncia penale, senza che sia necessaria la effettiva presentazione della denuncia, purché non si tratti di un uso pretestuoso o strumentale della disciplina.
  • La disciplina sopravvenuta sul raddoppio dei termini non incide sugli avvisi già notificati nei limiti della disposizione transitoria applicabile e secondo la lettura offerta dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Il raddoppio dei termini non si applica ai tributi o alle violazioni che non sono assistiti da sanzioni penali.
  • Nell'avviso di accertamento l'Ufficio non è tenuto ad allegare integralmente i documenti richiamati se il loro contenuto essenziale è riprodotto nell'atto in modo da consentire al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi efficacemente.
  • La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente quando si limita ad affermazioni generiche o stereotipate e non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per valutare le prove e le presunzioni.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., in cassazione non è più deducibile il mero difetto di sufficienza o contraddittorietà della motivazione, restando sindacabile solo la violazione del minimo costituzionale della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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