Cassazione Civile, Ordinanza n. 21257/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso dal condominio contro l'Agenzia del Demanio per ottenere l'annullamento di un provvedimento emesso da un ufficio periferico dell'Agenzia. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto non fondato il credito dedotto dal condominio; in appello l'Agenzia aveva sostenuto che la citazione introduttiva fosse nulla perché notificata non presso la sede legale centrale di Roma, ma all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania e poi presso uffici territoriali in Palermo. La Corte d'appello ha invece rigettato l'appello, ritenendo che, in base alla disciplina delle Agenzie fiscali e all'organizzazione territoriale dell'Agenzia del Demanio, la notificazione all'ufficio periferico competente fosse corretta. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 546/1992 in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., assumendo che tali norme, riferite all'Agenzia delle Entrate, sarebbero eccezionali e non estensibili all'Agenzia del Demanio; pertanto avrebbe dovuto applicarsi la disciplina ordinaria, con notificazione alla sede centrale dell'ente e non agli uffici periferici, né poteva attribuirsi rilievo alla notifica presso l'Avvocatura dello Stato, essendo il patrocinio facoltativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla nullità della notificazione, affermando che i principi già elaborati per l'Agenzia delle Entrate sulla capacità processuale degli uffici periferici, in via concorrente ed alternativa rispetto al direttore, sono estensibili anche all'Agenzia del Demanio. Ha quindi ritenuto corretta la notificazione al competente ufficio periferico e, per tale ragione, non meritevole di accoglimento la tesi della necessaria notificazione alla sede centrale di Roma. Le spese sono state poste a carico della ricorrente; è stato inoltre richiamato il regime di esenzione dal contributo unificato per le Amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
art. 291 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente come norma che avrebbe imposto la rinnovazione della notificazione in caso di invalidità della citazione, ma la Corte non accoglie la censura perché esclude il vizio denunciato.
art. 10 d.lgs. n. 546/1992
Invocato dalla ricorrente per sostenere che la disciplina speciale sulla capacità processuale degli uffici finanziari non sarebbe estensibile all'Agenzia del Demanio; la Corte ritiene invece applicabili i principi generali delle Agenzie fiscali anche al Demanio.
art. 11 d.lgs. n. 546/1992
Invocato con il medesimo fine di escludere la legittimazione processuale degli uffici periferici; la Corte respinge l'assunto e valorizza l'organizzazione territoriale dell'Agenzia del Demanio.
art. 360, n. 4, c.p.c.
Parametro processuale del motivo di ricorso, che denunciava nullità processuale; la Corte esamina la censura e la ritiene infondata.
d.lgs. n. 300/1999
Richiamato per descrivere la riforma istitutiva delle Agenzie fiscali e il loro assetto organizzativo, posto a base dell'estensione dei principi sull'autonoma capacità processuale degli uffici periferici.
art. 57 d.lgs. n. 300/1999
Norma che ha previsto l'istituzione delle Agenzie fiscali, tra cui l'Agenzia del Demanio, richiamata per giustificare il nuovo assetto soggettivo e organizzativo.
art. 61, comma 1, d.lgs. n. 300/1999
Richiamato per affermare che le Agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, potendo stare in giudizio tramite il direttore.
art. 6 del Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia del Demanio
Usato per valorizzare l'articolazione territoriale dell'Agenzia in direzioni regionali e uffici periferici competenti per il contenzioso sugli immobili dello Stato.
art. 43 R.D. n. 1611/1933
Richiamato per indicare la possibilità per le Agenzie fiscali di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nel patrocinio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'esenzione dal contributo unificato per le Amministrazioni dello Stato.
Massime di principio
- Gli uffici periferici di un'Agenzia fiscale possono avere capacità di stare in giudizio in via concorrente e alternativa rispetto al vertice dell'ente, quando l'assetto normativo e organizzativo dell'ente li configuri come articolazioni dotate di rappresentanza funzionale per gli atti di rispettiva competenza.
- Quando la controversia trae origine da atti compiuti da un ufficio periferico competente, la notificazione dell'atto introduttivo a tale ufficio può essere idonea a instaurare validamente il contraddittorio, senza che sia necessaria, in ogni caso, la notificazione alla sede centrale dell'ente.
- La disciplina delle Agenzie fiscali, introdotta con la riforma del d.lgs. n. 300/1999, consente di applicare a diverse agenzie pubbliche principi analoghi in tema di personalità giuridica, autonomia organizzativa e capacità processuale degli uffici territoriali, purché il rispettivo regolamento interno ne evidenzi la funzione e la competenza.
- La presenza del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato non esclude, di per sé, la rilevanza della notificazione effettuata presso l'articolazione periferica competente dell'ente, se il modello organizzativo dell'amministrazione prevede una distribuzione territoriale delle funzioni e del contenzioso.
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