Cassazione Civile, Ordinanza n. 21258/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cooperativa)
La controversia
Un ente territoriale aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di rate del prezzo dovuto da una società cooperativa per la cessione del diritto di superficie prevista in una convenzione urbanistica stipulata per l’attuazione di un piano di zona. La cooperativa aveva opposto il decreto sostenendo che il credito fosse prescritto, perché la terza rata era scaduta molti anni prima e, fino al ricorso monitorio, non vi sarebbero stati validi atti interruttivi. I giudici di merito avevano però respinto l’opposizione, ritenendo che il dies a quo della prescrizione coincidesse con la scadenza venticinquennale della convenzione. Con l’unico motivo di ricorso la cooperativa ha dedotto violazione dell’art. 2935 c.c., sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere dalle singole scadenze contrattualmente previste per il pagamento delle rate, già esigibili entro un anno dalla stipula, e non dalla scadenza della convenzione; ha inoltre osservato che, seguendo l’impostazione della Corte d’appello, il credito sarebbe stato addirittura non esigibile fino al 2029, con conseguente illegittimità del decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Ha affermato che, nelle convenzioni urbanistiche, possono coesistere obbligazioni diverse con termini di adempimento autonomamente stabiliti; quando il contratto preveda scadenze specifiche per il pagamento di un corrispettivo, il termine di prescrizione decorre da quando ciascuna rata diviene effettivamente esigibile, e non dalla successiva scadenza della convenzione. Il giudice del rinvio dovrà quindi verificare la decorrenza della prescrizione con riferimento alle singole rate e ai possibili atti interruttivi, e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
viene invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dal momento dell’effettiva esigibilità della singola obbligazione
richiamato come termine ordinario decennale di prescrizione applicabile al credito azionato
in mancanza di diversa pattuizione, il termine di adempimento si presume stabilito a favore del debitore; quindi il credito è esigibile alla scadenza del termine
art. 1 della Convenzione
la convenzione disciplinava il diritto di superficie e gli obblighi connessi all’intervento edilizio
art. 2 della Convenzione
richiamato dai giudici di merito per sostenere il vincolo delle parti per l’intera durata della convenzione
art. 9 della Convenzione
prevedeva la determinazione del prezzo di cessione, il pagamento in tre rate con scadenze specifiche e una fideiussione a garanzia del pagamento
Massime di principio
- Nelle convenzioni urbanistiche la sola durata complessiva del rapporto non basta, di per sé, a far decorrere la prescrizione di ogni obbligazione alla scadenza finale della convenzione: occorre distinguere le singole prestazioni e le loro autonome scadenze.
- Quando un credito è regolato da termini di pagamento specifici e già esigibili, la prescrizione decorre da tali scadenze, perché da quel momento il creditore può far valere il diritto ai sensi dell’art. 2935 c.c.
- La previsione di un conguaglio finale o di una disciplina complessiva della convenzione non trasforma automaticamente in provvisoria e inesigibile l’obbligazione di pagamento già determinata in importo e rateizzazione.
- Se il termine di adempimento non risulta pattuito nell’interesse del creditore, opera la presunzione di cui all’art. 1184 c.c., con conseguente esigibilità alla scadenza stabilita e decorrenza della prescrizione da quel momento.
- In sede di legittimità, il giudice deve interpretare il contenuto concreto della convenzione e non estendere a obbligazioni eterogenee il regime temporale previsto per altre prestazioni della stessa convenzione.
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