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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21256/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di cartelle di pagamento con le quali a due contribuenti era stato richiesto, in solido, il pagamento di somme per imposta di registro e imposta ipotecaria collegate a una sentenza civile di scioglimento della comunione ereditaria di un immobile. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato accolto; in appello, però, la Corte di giustizia tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Ufficio. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, sostenendo che il giudice d’appello non avesse spiegato perché le cartelle dovessero ritenersi valide nonostante l’annullamento, totale o parziale, degli avvisi di liquidazione presupposti; (2) violazione dell’art. 15-bis del D.P.R. n. 602/1973, deducendo che le cartelle non potevano essere considerate legittime a fronte dell’annullamento degli atti impositivi prodromici da parte del giudice tributario; (3) illegittimo frazionamento della regolamentazione delle spese di giudizio per gradi. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, fondato nei limiti indicati il secondo, assorbito il terzo.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo motivo nei limiti indicati e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché verifichi: a) l’effettiva sussistenza dell’interesse dei contribuenti a impugnare le cartelle, alla luce del sopravvenuto sgravio parziale; b) se le somme iscritte a ruolo siano state correttamente ridotte al dovuto dopo la sentenza che aveva annullato in parte gli atti presupposti; c) la corretta regolazione delle spese, anche in relazione all’eventuale tempestiva comunicazione dello sgravio ai contribuenti. Spese del giudizio di legittimità demandate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    motivazione apparente e contraddittoria

    Consente di denunciare la nullità della sentenza quando la motivazione sia solo apparente o presenti contraddizioni tali da impedire il controllo логico-giuridico della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro per denunciare la violazione di legge, qui invocato rispetto all’art. 15-bis del D.P.R. n. 602/1973.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992

    Richiama il requisito della motivazione delle sentenze tributarie, la cui violazione può determinare nullità della decisione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Prescrive il contenuto della sentenza, incluso l’obbligo di motivazione; la sua violazione è stata dedotta come causa di nullità.

  • art. 15-bis del D.P.R. n. 602/1973

    La Corte ha affermato che la cartella di pagamento non può considerarsi legittima in presenza di un titolo giudiziale, anche non definitivo, che annulli in tutto o in parte l’atto impositivo presupposto, poiché l’ente impositore deve conformarsi alla statuizione del giudice mediante sgravio o rimborso dell’eccedenza.

  • D.P.R. n. 602/1973

    Normativa sulla riscossione cui si ricollega la disciplina della cartella di pagamento e del ruolo, subordinata alla legittimità dell’atto impositivo presupposto.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento è geneticamente e funzionalmente subordinata alla validità dell’atto impositivo presupposto; se tale atto viene annullato, anche solo parzialmente, da una sentenza tributaria non definitiva, l’ufficio deve conformarsi alla decisione giudiziale e rideterminare la pretesa mediante sgravio o rimborso dell’eccedenza.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire in modo intelligibile la ratio decidendi e di verificare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; la mera esposizione assertiva non è sufficiente.
  • In caso di sgravio sopravvenuto del ruolo, il giudice deve verificare l’interesse attuale del contribuente all’impugnazione della cartella e la corretta corrispondenza tra importi iscritti a ruolo e importi effettivamente dovuti dopo la riduzione della pretesa.
  • La doverosa esecuzione di una pronuncia favorevole al contribuente da parte dell’amministrazione non equivale ad acquiescenza alla decisione di primo grado e non preclude, di per sé, l’impugnazione della cartella o la regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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