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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21255/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto per la sistemazione di un giardino, concluso originariamente con una società in nome collettivo tramite il suo legale rappresentante, poi divenuto parte attrice in proprio quale titolare di impresa individuale. L'appaltatore sosteneva di aver eseguito anche opere ulteriori rispetto a quelle del preventivo, sulla base di un successivo accordo direttamente intervenuto con il committente, e chiedeva il pagamento del corrispettivo per tali lavori extra. Il committente contestava l'esistenza di un secondo accordo e la debenza di somme ulteriori rispetto a quelle già pattuite con la società. In primo grado la domanda era stata respinta, in appello era stata accolta per ritenuta esistenza di un nuovo contratto con l'impresa individuale; la Cassazione aveva già cassato con rinvio quella decisione per vizio motivazionale, osservando che le prove testimoniali non consentivano di inferire univocamente la conclusione di un diverso contratto. Riassunto il giudizio, la Corte d'appello ha nuovamente respinto la domanda ritenendo non provata la stipulazione del distinto accordo. Nel presente ricorso per cassazione, il ricorrente ha dedotto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando omesso esame complessivo dei fatti risultanti dalle prove testimoniali e contestando l'interpretazione data dal giudice del rinvio all'ordinanza rescindente: secondo lui, il rinvio sarebbe stato disposto solo per vizio di motivazione e dunque senza un principio di diritto vincolante; inoltre, una corretta lettura delle prove orali e dell'interrogatorio formale avrebbe dovuto portare a riconoscere che i lavori extra erano stati eseguiti dalla sua impresa individuale in forza di un autonomo accordo con il committente.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha precisato che l'ordinanza rescindente aveva censurato la motivazione della precedente sentenza d'appello per intrinseca contraddittorietà e per erronea lettura dei capitoli di prova, imponendo al giudice di rinvio una nuova e coerente valutazione del materiale istruttorio, ma non precludendogli la piena rivalutazione di merito. La Corte ha rilevato che il giudice di rinvio, pur avendo erroneamente ritenuto vincolante in senso stretto l'ordinanza di cassazione, ha comunque svolto una rivalutazione autonoma delle prove testimoniali e dell'interrogatorio formale, giungendo motivatamente alla conclusione che l'esecuzione materiale dei lavori non provava la conclusione di un distinto contratto con l'impresa individuale. Poiché il ricorrente chiedeva in realtà una nuova valutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità, il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo era formalmente impostato come omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha però ribadito che non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o del merito della controversia.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte ha chiarito che l'efficacia vincolante della sentenza rescindente riguarda i limiti oggettivi della decisione di cassazione, ma non impedisce al giudice di rinvio di rivalutare il materiale istruttorio nei casi in cui la cassazione abbia annullato per vizio motivazionale.

  • art. 392-bis c.p.c.

    È stato richiamato dal giudice di rinvio come riferimento al procedimento di riassunzione dopo cassazione con rinvio; la Cassazione ha precisato che, in tale sede, il giudice di rinvio deve uniformarsi ai limiti derivanti dalla pronuncia rescindente, ma conserva i poteri di merito compatibili con il tipo di annullamento.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la cassazione annulla per vizio di motivazione, il giudice di rinvio non riceve necessariamente un principio di diritto sostanziale vincolante, ma deve riesaminare il materiale probatorio in modo coerente e logicamente non contraddittorio entro i limiti segnati dalla pronuncia rescindente.
  • L'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio non si estende alla piena rivalutazione dei fatti da parte del giudice di merito, salvo che la decisione rescindente abbia già fissato specifici punti di diritto o di fatto non più controvertibili.
  • L'omesso esame di fatti decisivi non può trasformarsi in una richiesta di nuova lettura delle prove testimoniali o dell'interrogatorio formale, perché tale rivalutazione appartiene al merito ed è preclusa al giudice di legittimità.
  • La prova dell'esecuzione materiale delle opere non è, di per sé sola, sufficiente a dimostrare la conclusione di un distinto contratto; occorrono elementi univoci idonei a provare il fatto costitutivo dell'autonomo rapporto obbligatorio.
  • Se il giudice di rinvio, pur partendo da una erronea premessa sulla vincolatività della sentenza rescindente, svolge comunque una autonoma e coerente rivalutazione del materiale istruttorio, l'errore in diritto non determina cassazione quando non abbia inciso sull'esito della decisione.
  • In tema di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c., il sindacato di legittimità resta confinato al controllo sulla motivazione nei limiti oggi consentiti, senza poter risolversi in una terza istanza di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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